Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 51973 depositata il 24 dicembre 2019
conflitto negativo di competenza – sequestro preventivo
RITENUTO IN FATTO
1. Il G.i.p. del Tribunale di Napoli, chiamato a decidere in ordine alle questioni relative all’amministrazione giudiziaria dei beni sottoposti a sequestro per equivalente nell’ambito del procedimento penale n. 62361/10 per reati finanziari, a seguito di dichiarazione di incompetenza del Tribunale di Napoli, ha ritenuto, a sua volta, la propria incompetenza funzionale e ha, pertanto, disposto la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione del conflitto negativo di competenza. Il Giudice remittente rileva :
– che il Tribunale di Napoli ha valutato precedenti istanze dell’amministratore giudiziario, tanto da emettere in data 25.9.2017 un provvedimento nel quale dà atto di ritenere sufficienti le direttive date al custode giudiziario L.P., e che solo in data 15.4.2019 ha dichiarato la propria incompetenza rimettendo gli atti al giudice che ha emesso il decreto di sequestro, previo richiamo all’attuale disposto dell’art. 104 bis disp. att. cod. proc. pen. come modificato dalla legge 161/2017;
– che, seppure sussiste una recente pronuncia della Corte di cassazione (n. 54867/18) secondo cui tale normativa sarebbe immediatamente efficace, la stessa riguarda un sequestro per reati rientranti nella previsione della norma di cui all’art. 12 sexies legge 356/92;
– che per detti reati, già prima della suddetta modifica legislativa, la Corte di cassazione aveva ritenuto che la nomina dell’amministratore e le conseguenti direttive per la gestione dovessero essere intese, per applicazione analogica della normativa dettata per le misure di prevenzione, di competenza del giudice che aveva emesso il decreto, per cui, trattandosi di operazione ermeneutica di norma preesistente, non vi sono state questioni di successione di leggi nel tempo;
– che, invece, del tutto innovativa è la previsione della competenza del giudice che ha emesso il decreto di sequestro per reati diversi da quelli previsti dal suddetto art. 12 sexies (ora 416 bis.1 cod. pen.);
– che, in relazione alla previsione di una nuova competenza e in assenza di disposizioni transitorie, è proprio il principio del tempus regit actum a postulare la non operatività dello ius superveniens, e va coordinato con quello della perpetuatio jurisdictionis;
– che ne consegue che la competenza non può essere attribuita nel caso in esame ad un giudice, come il G.i.p., che, dopo avere emesso il decreto di sequestro, non se ne è più occupato per oltre cinque anni non avendone la competenza in base alla normativa vigente all’epoca;
– che proprio la ratio delle recenti modifiche legislative porta alla considerazione che la gestione già legittimamente trattata da altri giudici nel corso del processo non può tornare a chi emise il provvedimento senza avere più seguito le vicende successive;
– che,ai sensi dell’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generalejla legge non dispone che per l’avvenire e, quindi, non ha effetto retroattivo;
– che a detta disciplina non si sottraggono le norme processuali, salve apposite norme transitorie che prevedano diversamente;
– che, nel caso in esame, in relazione alla fase avanzata in cui il processo si trova, si è determinata una crasi tra il momento in cui il sequestro è stato adottato e la gestione curata da giudici diversi;
– che il criterio del tempus regi actum non può riguardare il momento in cui il singolo atto di gestione deve essere compiuto, ma il momento in cui la gestione è iniziata;
– che, quindi, per il principio generale della irretroattività devono applicarsi le regole sulla gestione vigenti al momento in cui il custode/amministratore è stato nominato, essendo questo il momento che apre la fase della gestione;
– che, invero, un’applicazione retroattiva della norma minerebbe la sicurezza dei rapporti già costruiti nel tempo, ritornando la cura dei sequestri disposti in tutti i procedimenti, nei quali giudici diversi hanno curato la gestione, ad un giudice che non se ne è più occupato e che, pertanto, non ha quel patrimonio di conoscenze necessario per intervenire tempestivamente;
– che opportunamente il legislatore non ha derogato alla norma generale dell’irretroattività, che si traduce per le vicende processuali nella corretta applicazione del principio della perpetuatio jurisdictionis.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nessun dubbio vi è sulla sussistenza nel caso in esame di un conflitto negativo di competenza, in quanto due giudici ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale prevista dall’ art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.
2. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto dichiarando la competenza del Tribunale di Napoli
Invero, in tema di sequestro preventivo disposto anteriormente alla modifica dell’art. 104- bis disp. att. cod. proc. pen. ad opera della legge 17 ottobre 2017, n. 161, in relazione ad un reato non rientrante tra quelli previsti dall’art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 1992, n. 356, e dall’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., la competenza a decidere sulle istanze relative a custodia, gestione ed amministrazione dei beni sottoposti a vincolo appartiene al giudice che procede i, e non a quello che ha emesso il provvedimento, trovando applicazione la disciplina generale in materia di misure cautelari prevista dagli artt. 91 disp. att. cod. proc. pen. e 590 cod. proc. pen., dal primo richiamato (Sez. 1, n. 28212 del 07/06/2019, G.i.p/Tribunale di Napoli, Rv. 276146).
Orbene, nel caso in esame il decreto di sequestro preventivo per equivalente risulta essere stato emesso dal G.i.p. del Tribunale di Napoli in data 15.04.2014 per reati finanziari e quindi non rientranti nel novero di quelli indicati dall’attuale art. 240-bis cod. pen., prima art. 12- sexies d._e. n. 306 del 1992, né nel catalogo dei reati di cui all’art. 51 comma 3-bis cod.proc. pen..
Evidenzia la sentenza di questa Sezione appena richiamata quanto di seguito riportato, che è pienamente condiviso da questa Corte.
« L’art. 12-sexies d.-f. n. 306 del 1992, al comma 4-bis come risultante dalla novella apportata dalla legge n. 94 del 2009 – art. 2, comma 7 – prevedeva che ai sequestri e alle confische disposti a norma dei commi precedenti, e quindi nell’ambito di procedimenti per taluno dei reati ivi menzionati, e “agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale”, si applicassero le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati in forza delle norme in materia di prevenzione patrimoniale.
Con la novella normativa appena indicata si stabilì così che in quell’ambito, ossia nei procedimenti per i reati dei due cataloghi contenuti nell’art. 12-sexies d. l. n. 306 del 1992 e nell’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., l’autorità giudiziaria preposta all’adozione dei provvedimenti di gestione e amministrazione dei beni fosse il giudice che aveva emesso il provvedimento, secondo la regola propria delle procedure di prevenzione patrimoniale.
Come precisato, però, i reati per i quali ora è processo non sono compresi in quest’ambito, sicché la disciplina appena richiamata non è applicabile per la risoluzione del conflitto. Non può dunque farsi riferimento alle posizioni espresse da Sez. I, n. 3637 del 19/12/2011, confl. comp. in proc. Busso, Rv. 251852, Sez. I, n. 45612 del 07/11/2012, confl. comp. in proc. Droghini ed altri, Rv.254523, Sez. I, n. 9139 del 16/01/2013, confl. comp., Rv. 254956, secondo cui l’autorità competente ad adottare i provvedimenti relativi all’amministrazione giudiziaria dei beni è il giudice che ha disposto la misura reale, dal momento che la premessa del principio di diritto è che si verta in materia di sequestro preventivo disposto ai sensi dell’art. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992. 0, ancora, a quanto stabilito da Sez. 1, n. 51190 del 16/09/2014, confl. comp. in proc. Bianco e altri, Rv. 261981, che ha stabilito che “in tema di sequestro preventivo ordinario, il giudice per le indagini preliminari che ha emesso il provvedimento è competente a decidere, anche durante la pendenza del processo, delle eventuali istanze in materia di custodia, gestione ed amministrazione dei beni sottoposti a vincolo“; l’operatività di detto principio è stata limitata, in conformità alle previsioni di legge prima indicate, “ai procedimenti relativi ai delitti di cui all’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen. … poiché per tali reati si applicano le disposizioni in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati previste dal d.lgs. del 6 settembre 2011, n.159, in forza dell’art. 12- sexies,comma 4-bis, del d.l. n. 306 del 1992”.
Questa impostazione, volta “a ottimizzare le operazioni di gestione.. .concentrando le relative competenze in capo a un unico organo.. .in una prospettiva. ..di migliore efficienza delle pratiche gestorie” – v. Sez. I, n. 54867 del 17 maggio 2018, confl. comp. in proc. Sardagna ed altro – è stata poi di recente estesa, dalla legge n. 161 del 2017, a tutti i sequestri aventi ad oggetto beni di cui sia necessario assicurare l’amministrazione. Con questa legge si è interpolato l’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen. prevedendo – comma 1-bis – che il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione e – comma 1-ter – che “i compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell’articolo 35, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni”.
Si può ora affermare che “in tema di sequestro preventivo, a seguito dell’introduzione, nell’art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., del comma 1-ter, ad opera della legge 17 ottobre 2017, n. 161, competente a decidere sulle modifiche al regime di amministrazione dei beni sottoposti a vincolo è, anche durante la pendenza del processo, il giudice che ha emesso il provvedimento” – Sez. 1, n. 56412 del 03/05/2018, Trib. Roma, Rv. 274868 -.
Ma quanto appena richiamato può valere per i sequestri disposti nel vigore della nuova normativa. La legge n. 161 del 2017 è entrata in vigore il 19 novembre 2017.
Si tratta di normativa processuale priva di una disciplina transitoria, sicché si applica per i sequestri disposti successivamente alla sua entrata in vigore, secondo il criterio del tempus regit actum che, come è noto, altro non è se non l’esplicazione della regola, contenuta nell’art. 11 disp. prelim. cod. civ., che la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo.
L’attribuzione dei compiti di controllo dell’amministrazione del bene in sequestro in capo al giudice che ha emesso il provvedimento non può essere affermata neanche facendo riferimento alla disposizione di cui all’art. 665 cod. proc. pen., secondo quanto statuito da Sez. 6, n. 13067 del 08/02/2005, Borra, Rv. 232270, per la quale “spetta al giudice che dispone il sequestro preventivo nominare il custode dei beni sequestrati e risolvere le questioni concernenti la gestione dei beni in sequestro in quanto egli è il giudice funzionalmente competente in ordine alla costituzione, alle vicende ed alla esecuzione della misura cautelare in base alla disposizione dell’art. 665 cod. proc. pen. che individua anche il giudice competente a provvedere sulle medesime questioni nel caso in cui la permanenza del sequestro si protragga oltre la fase delle indagini preliminari”.
Il riferimento alla categoria degli atti meramente esecutivi, per giustificare l’omologia con i compiti del giudice dell’esecuzione, di tutti gli incombenti relativi alla gestione di un sequestro quale quello preventivo, che è misura cautelare reale, non teneva conto dell’esistenza di una disposizione espressamente regolatrice del rapporto con l’evoluzione processuale per fasi e gradi delle questioni concernenti tutte le misure cautelari, sia personali che reali, contenuta nell’art. 91 disp. att. cod. proc. pen., a norma della quale “nel corso degli atti preliminari al dibattimento, i provvedimenti concernenti le misure cautelari sono adottati, secondo la rispettiva competenza, dal tribunale in composizione collegiale o monocratica, dalla corte di assise, dalla corte di appello o dalla corte di assise di appello; dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti a norma dell’art. 590 del codice, provvede il giudice che ha emesso la ‘sentenza; durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato”.
In caso di impugnazione di merito della sentenza conclusiva del grado, gli atti relativi alla gestione del sequestro erano trasmessi al giudice dell’impugnazione unitamente a tutti gli atti del procedimento, con la conseguenza che preposto all’adozione di tutti i “provvedimenti concernenti le misure cautelari” era il giudice dell’impugnazione come autorità giudiziaria procedente, secondo lo stesso schema delineato dall’art. 279 cod. proc. pen. con specifico riguardo alle misure cautelari personali.
Il quadro normativo appena delineato è mutato, come si è prima ricordato, inizialmente per i provvedimenti cautelari reali adottati in limitati ambiti procedimentali e poi per tutti i sequestri aventi ad oggetto beni di cui sia necessario assicurare l’amministrazione quale che sia il reato per il quale si procede. Ma le modifiche normative non sono, per le ragioni appena illustrate, rilevanti per il caso in esame… >>.
E’ evidente che, al pari del caso trattato dalla sentenza appena riportata, il conflitto negativo di competenza oggetto di attenzione in questa sede deve essere risolto “sulla base della normativa previgente le modifiche normative apportate dalla legge n. 161 del 2017 e, quindi, facendo applicazione della regola espressa dall’art. 91 disp. att. cod. proc. pen. con il richiamo alla regola generale di cui all’art. 590 cod. proc. pen., secondo cui il giudice chiamato a risolvere ogni questione inerente il sequestro preventivo è il giudice che procede“.
Esso va dunque risolto a favore del Tribunale di Napoli cui vanno trasmessi gli atti.
P.Q.M.
dichiara la competenza del Tribunale di Napoli cui dispone trasmettersi gli atti.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 9478 depositata il 6 marzo 2024 - In sede di esecuzione è consentito, in forza del disposto di cui all'art. 676 cod. proc. pen., disporre la confisca per equivalente del profitto del reato di cui…
- Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 44170 depositata il 3 novembre 2023 - Le violazioni di cui aò d.lgs. n. 74/2000 trattandosi di reati e, dunque, dell'esercizio della giurisdizione penale, la sussistenza del "reato tributario", sotto…
- Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 28031 depositata il 28 giugno 2023 - Ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, acquista rilievo, per effetto della novellazione dell'art. 131-bis cod.…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 18093 depositata il 6 maggio 2022 - Il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 luglio 2021, n. 19439 - In forza del generale rinvio materiale alle norme del cod. proc. civ. compatibili, contenuto nell'art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è applicabile al rito tributario il principio…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 14801 depositata il 10 maggio 2022 - La produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E illegittimo il licenziamento del dipendente in m
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 8381 depositata…
- Illegittimo il licenziamento per inidoneità fisica
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9937 depositata…
- Nel giudizio civile con il gratuito patrocinio la
La Corte costituzionale con la sentenza n. 64 depositata il 19 aprile 2024, inte…
- Il titolare del trattamento dei dati personali é r
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa C-741/2021 depositat…
- Bancarotta fraudolente distrattiva è esclusa se vi
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 14421 depositata il 9…