CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 52066 depositata il 27 dicembre 2019

Fallimento ed altre procedure concorsuali – Bancarotta fraudolenta distrattiva – Provvedimento di sequestro conservativo – Immobili appartenenti a fondo patrimoniale – Impignorabilità – Valutazione da parte del tribunale del riesame

Ritenuto in fatto

1. L’11 gennaio 2018, il Tribunale del riesame di Bergamo ha confermato i decreti di sequestro conservativo emessi dal Giudice dell’udienza preliminare del medesimo Tribunale in data 21 novembre e 13 dicembre 2017 di beni reputati nella disponibilità di P.I.S., tra i quali – per quanto di interesse in questa sede – due immobili siti in M., via (…) Il sequestro era stato disposto, su richiesta della parte civile fallimento della società M., successivamente alla sentenza di condanna pronunziata dal Giudice dell’udienza preliminare con rito abbreviato il 30 giugno 2017 per bancarotta fraudolenta distrattiva e istigazione alla corruzione; a tale sentenza era conseguita condanna al risarcimento del danno a favore della curatela del suddetto fallimento e provvisionale di dieci milioni di euro.

2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore del S., deducendo violazione di legge.

Premette il ricorrente che il ricorso concerne solo i due immobili di M. dei quali, ad onta della produzione documentale della difesa dinanzi al Tribunale del riesame, quest’ultimo non si era affatto occupato. In particolare, i giudici del riesame avevano del tutto trascurato la questione dell’opponibilità dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale del 2004 – in cui l’immobile era confluito – rispetto alle pretese della parte civile e dell’impignorabilità del medesimo, pur trattandosi di temi devoluti. Né il provvedimento genetico poteva essere di aiuto dal momento che, presumibilmente perché l’estensore era all’oscuro del vincolo di destinazione sul bene, ivi la questione non era stata trattata.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato e, per l’effetto, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio.

Prima di passare al vaglio concreto dell’impugnativa, va ricordato che il sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in tema di sequestro è circoscritto al vizio di «violazione di legge» ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen., nel quale rientrano quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o apparente o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice; esulano, invece, dal novero dei vizi deducibili l’illogicità manifesta e la contraddittorietà del costrutto argomentativo (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, dep. 2017, Faiella, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Zaharia, Rv. 269119; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, Rv. 248129).

Ebbene, il difetto denunziato con il ricorso rientra senz’altro nel novero dei vizi deducibili in questa sede, trattandosi di una radicale assenza di motivazione che può essere fatta refluire, secondo gli insegnamenti sopra evocati, nel concetto di violazione di legge.

Il Collegio osserva, infatti, che la questione della sequestrabilità degli immobili di M., ad onta della loro appartenenza al fondo patrimoniale costituito nel 2004, era stata posta al Tribunale del riesame, come si evince dal verbale di udienza, ove il contraddittorio si era sviluppato anche su detto tema; e ciò a prescindere dalla produzione documentale che pure è seguita a detta udienza e che riguarda anche il fondo patrimoniale in parola.

Ciò nonostante, la motivazione sul tema suddetto manca del tutto nel provvedimento impugnato, avendo il Tribunale solo accennato alla donazione del 50 % di detti beni alla moglie avvenuta il 9 maggio 2016, senza tuttavia menzionare il loro inserimento nel fondo patrimoniale e senza affrontare le conseguenze di quest’ultima evenienza.

Il provvedimento va, quindi, annullato con rinvio al fine di consentire al Tribunale del riesame di motivare circa la sequestrabilità dei beni in discorso ad onta del loro inserimento nel fondo patrimoniale.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bergamo.