Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 55464 depositata il 12 dicembre 2018

riciclaggio, sequestro preventivo per equivalente

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale per il riesame delle misure coercitive di Enna respingeva il riesame avverso il decreto di sequestro preventivo per equivalente che aveva vincolato le somme nella disponibilità della ricorrente indagata per il reato di riciclaggio per avere ricevuto sul proprio conto corrente somme provento della attività illecita posta in essere dalla Scinardo e per averle successivamente movimentate.

2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore della Calabrese che deduceva:

2.1. violazione di legge: non vi sarebbero gli estremi del reato di riciclaggio in quanto la tracciabilità delle movimentazioni contestate è incompatibile con la attività di “ostacolo” alla identificazione della provenienza illecita delle somme che struttura la fattispecie incriminatrice; si deduceva altresì che sarebbe assente il profilo psicologico del reato essendo le somme in contestazione utilizzate per pagare un debito dell’indagata;

2.2. Violazione di legge: sarebbero state vincolate non solo le somme presenti sul conto corrente al momento della notifica del sequestro, ma anche quelle pervenute successivamente e quelle oggetto di un bonifico (annullato) successivo alla notifica del provvedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.  Il primo motivo di ricorso è infondato.

Il collegio ribadisce che integra di per sé un autonomo atto di riciclaggio, essendo il reato di cui all’art. 648-bis cod. pen. a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, attuabile anche con modalità frammentarie e progressive, qualsiasi prelievo o trasferimento di fondi successivo a precedenti versamenti, ed anche il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro diversamente intestato, ed acceso presso un differente istituto di credito (Sez. 2, n. 43881 del 09/10/2014 – dep. 22/10/2014, Matarrese, Rv. 260694; Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013 – dep. 20/03/2014, Amato e altri, Rv. 259485; Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018 – dep. 17/05/2018, Ratto e altri, Rv. 2731830) Si ritiene cioè che le operazioni bancarie relative al denaro di provenienza illecita per quanto tracciabili abbiano un ineliminabile potenziale dissimulatorio in quanto si risolvono nell’introduzione nel circuito economico di denaro di provenienza delittuosa e creano, comunque, un “ostacolo” alla identificazione della origine delittuosa delle somme.

1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

Correttamente il Tribunale per il riesame rilevava che si procedeva con un vincolo per equivalente che non era limitato al “saldo” delle somme presenti sul conto corrente dell’indagata alla data della notifica della misura cautelare reale. A ciò si aggiunge che la identificazione dei beni non deve essere contenuta nel provvedimento di sequestro ma deve essere compiuta in fase esecutiva, lasciata nella disponibilità del pubblico ministero e della polizia giudiziaria dallo stesso delegata. Si ribadisce infatti che in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, il giudice che emette il provvedimento non è tenuto ad individuare concretamente i beni da sottoporre alla misura ablatoria, ma può limitarsi a determinare la somma di denaro che costituisce il profitto o il prezzo del reato o il valore ad essi corrispondente, mentre l’individuazione specifica dei beni da apprendere e la verifica della corrispondenza del loro valore al “quantum” indicato nel sequestro è riservata alla fase esecutiva demandata al pubblico ministero. (Sez. 6, n. 53832 del 25/10/2017 – dep. 29/11/2017, Cavicchi e altro, Rv. 271736; Sez. 2, n. 24785 del 12/05/2015 – dep. 11/06/2015, Monti e altri, Rv. 26428201)

Legittimamente dunque sono stati vincolati i beni entrati nella disponibilità dell’indagata poco dopo la notifica del provvedimento reale, facendo gli stessi parte del patrimonio disponibile ed essendo stati legittimamente identificati come beni utilizzabile per l’esecuzione, ancora in corso, della misura reale appena notificata. Per quanto riguarda l’effettuazione del bonifico ed il suo annullamento, dal provvedimento impugnato emerge una condotta di manipolazione delle somme disponibili successiva alla notifica della misura reale, la cui liceità sarà valuta dalla procura competente; per quello che emerge dalla motivazione del provvedimento impugnato, si tratta di attività funzionale all’elusione del vincolo reale compiuta sotto la osservazione della polizia giudiziaria, che ha legittimamente annullato il bonifico, sia nell’esercizio del potere di assicurazione delle fonti di prova conferito dagli artt. 348 e 354 cod. proc. pen., che in adempimento della delega relativa alla esecuzione del sequestro per equivalente oggetto di censura.

2. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali