CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 7053 depositata il 28 febbraio 2022
Professionista – Commercialista – Soggetto non abilitato – Consumazione di un illecito penale – Accertamento
Ritenuto in fatto
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Trieste ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine del 11 settembre 2018 che condannava P.E. per il reato di cui all’art. 348 cod. pen. alla pena di mesi uno di reclusione e al risarcimento dei danni alla parte civile.
Si contesta all’imputata di avere continuato ad esercitare la professione di ragioniera commercialista sino all’ottobre 2016, pur essendo stata radiata dall’Albo dei Dottori commercialisti nel 2014, tenendo la contabilità, redigendo le dichiarazioni fiscali, inviando i bilanci ed elaborando i dati fiscali nei confronti del cliente Lega Italiana B.R.. L’imputata svolgeva tale attività sotto il nome di O.S.C.E.D., lavorando presso la propria abitazione.
2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione la Peloso, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge in relazione alla mancata assoluzione dal reato di cui all’art. 348 cod. pen., posto che l’imputata dal 2002 fatturava come O.C., e cioè tramite il suo C.E.D.
Inoltre il teste S., già presidente della Lega, ha confermato di essere a conoscenza del fatto che la P. non era più iscritta all’Albo dei commercialisti.
L’elencazione di cui all’art. 1 del D.Igs. 1339/2005 enuncerebbe le attività cd. “caratteristiche ma non esclusive” il cui esercizio da parte dei non iscritti è ammesso. Tale attività possono determinare la consumazione di un illecito penale quando siano svolte da soggetto non abilitato con modalità tali da creare le apparenze della attività professionale svolta da soggetto abilitato (così SU 11545/2012). Nel caso di specie, le prove assunte in dibattimento hanno accertato l’assenza di qualsivoglia apparenza, avendo l’imputata avvertito il dirigente della Lega che non agiva nella qualifica di dottore commercialista, bensì di consulente della O.S..
3. Il PG ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate.
2. Deve, preliminarmente, osservarsi, che la norma incriminatrice di cui all’art. 348 cod. pen., che punisce chi “abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato”, trova la propria ratio nella necessità di tutelare l’interesse generale, di pertinenza della pubblica amministrazione, a che determinate professioni, richiedenti particolari requisiti di probità e competenza tecnica, vengano esercitate soltanto da chi, avendo conseguito una speciale abilitazione amministrativa, risulti in possesso delle qualità morali e culturali richieste dalla legge (in tal senso, testualmente, Sez. 6, n. 1207 del 15/11/1982, dep. 1985, Rossi, Rv. 167698).
Il titolare dell’interesse protetto è, quindi, soltanto lo Stato, e l’eventuale consenso del privato destinatario della prestazione professionale abusiva, come nel caso in esame, non può avere valore scriminante.
3. Costituisce ius receptum il principio di diritto, affermato nella sentenza SU Cani, richiamata dal ricorrente, secondo il quale concreta esercizio abusivo di una professione, punibile a norma dell’art. 348 cod. pen., non solo il compimento senza titolo, anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di atti da ritenere attribuiti in via esclusiva a una determinata professione, ma anche il compimento senza titolo di atti che, come nel caso in esame, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univocamente individuati come di competenza specifica di una data professione, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e (almeno minimale) organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato.
Ciò è esattamente quello aveva fatto l’imputata, la quale, come puntualmente evidenziato nella sentenza impugnata, non si era limitata a porre in essere un singolo atto, ma aveva svolto per conto della Lega Italiana B.R. una attività sistematica e complessa di consulenza ed assistenza nella redazione di vari documenti, attività costituita da una molteplicità di atti, dando vita a una condotta abituale e continuativa, coerentemente con il carattere del delitto contestato.
4. Infine, deve evidenziarsi che – a differenza di quanto sostenuto dalla ricorrente – lo schermo societario (tale dovendosi ritenere la O.S. alla luce del fatto come accertato) non fa venir meno il carattere personale della prestazione e l’apparenza dell’esercizio di attività professionale da parte di soggetto non abilitato.
5. Deve, quindi, concludersi che, in applicazione dell’indicato principio con riguardo alla professione di dottore commercialista e di consulente del lavoro, la Corte di appello di Trieste, in piena e corretta adesione alle affermazioni di questa Corte — puntualmente segnate dalla sentenza a Sezioni Unite n. 11545 del 2012 dalle cui persuasive conclusioni questo Collegio non ha ragione di discostarsi — ha debitamente valutato le attività svolte dall’imputata, per poi apprezzarne la piena riconducibilità alla contestata fattispecie di reato.
6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 12282 depositata il 16 aprile 2020 - Integra il reato di esercizio abusivo di una professione, il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata…
- Commissione Tributaria Regionale per la Toscana sez. 2 sentenza n. 27 depositata l' 11 gennaio 2022 - In tema di IRAP, con riguardo all'attività professionale di avvocato, non può farsi discendere la sussistenza dell'autonoma organizzazione dalla sola…
- Corte di Cassazione sentenza n. 22679 depositata il 20 luglio 2022 - In tema di prova per presunzioni, il giudice, posto che deve esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 19 aprile 2022, n. 12453 - Non può essere adottata alcuna pronuncia di inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. nelle controversie in cui sia proposta una querela di falso, sia in via principale…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 marzo 2022, n. 7166 - In tema di IRAP, l'esercizio dell'attività di promotore finanziario di cui all'art. 31, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti…
- Corte di Cassazione ordinanza n. 23850 depositata il 1° agosto 2022 - I costi relativi a prestazioni di servizio sono, a norma dell'art. 75 (ora 109), secondo comma, lett. b), d.P.R. n. 917 del 1986, di competenza dell'esercizio in cui le prestazioni medesime…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Organo di controllo: per le srl obbligo di nomina
L’articolo 2477 del codice civile, come modificato dall’art. 379 del…
- Ravvedimento operoso speciale per sanare le violaz
La legge di bilancio 2023 (legge 197/2022 art. 1 commi 174 e seguenti) prevede c…
- Bonus pubblicità 2023: come richiederlo – sc
Per gli investimenti in pubblicità e promozione dell’impresa o dell’attività è p…
- Dichiarazione IVA 2023: soggetti esonerati
Con l’approssimarsi della scadenza per l’invio telematico della dich…
- Registrazione del contratto preliminare di comprav
A partire dal 7 marzo 2023 è possibile procedere alla registrazione telematica d…