CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 7625 depositata il 2 marzo 2022
Ingente somma di denaro in contanti ritrovata in esito a perquisizione dell’autovettura – Ordinanza di sequestro preventivo finalizzato alla confisca – Ipotizzato reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi – Illegittimità
Ritenuto in fatto
1. Il Tribunale della Spezia, con ordinanza del 07/07/2021, rigettava l’istanza di riesame proposta da A.E., sottoposto ad indagine ex art. 648 cod. pen., confermando il decreto in data 14/06/2021 con il quale il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale della Spezia aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, della somma di euro 77.250,00 trovata in contanti nella disponibilità del suindicato indagato in esito a perquisizione all’interno dell’autovettura.
I giudici del riesame, nel disattendere le censure formulate dal ricorrente ivi compresa quella afferente la illegittimità del provvedimento per violazione del c.d. giudicato cautelare, ritenevano legittimo il provvedimento di sequestro precisando che nella specie era configurabile il fumus in relazione non già al contestato reato di ricettazione ma con riferimento al reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ex art. 5 D. Lvo 74/2000, con conseguente confiscabilità ex art. 12 bis delle somme che ne costituivano il prezzo o il profitto, precisando che la questione relativa alla soglia di punibilità avrebbe dovuto costituire oggetto di disamina nel corso della successiva attività di indagine.
2. Avverso la suddetta ordinanza A.E. propone ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
a. violazione di legge per violazione del giudicato cautelare formatosi in forza del provvedimento del Tribunale di Massa che aveva annullato il sequestro probatorio della somma di denaro in questione escludendo il reato di autoriciclaggio – originariamente contestato all’ indagato – e ritenendo l’irrilevanza probatoria della conservazione del vincolo reale sul denaro dell’E.;
b. violazione di legge per avere il tribunale ritenuto configurabile il fumus commissi delicti sebbene il mero possesso del denaro non poteva essere ritenuto elemento decisivo e considerato che, anche a volere ipotizzare un reato fiscale, tenuto conto dell’imposta evasa pari al 43% di euro 77.250,00 e, quindi, pari a pari a circa euro 33.000,00 sarebbe stata, comunque, sotto soglia;
c. violazione di legge per violazione del principio di proporzionalità posto che il mantenimento della misura sull’ intera somma era contrario ai principi in tema di diritto tributario;
d. violazione di legge per motivazione omessa sulle allegate condizioni economiche dell’indagato idonee a giustificare la detenzione delle somme in questione.
Considerato in diritto
1. Il ricorso può trovare accoglimento per le ragioni appresso specificate.
2. Osserva il Collegio che sebbene nella specie appare insussistente la preclusione del giudicato invocata dalla difesa poiché questa non ha chiarito se, in sede di annullamento del primigenio provvedimento, sia stata radicalmente esclusa la provenienza delittuosa del danaro sequestrato, appaiono fondate le censure relative alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti.
2.1. Il Tribunale, nel disattendere la specifica censura formulata da A.E., ha osservato che era configurabile il fumus in relazione non già al contestato reato ex art. 648 c.p. ma con riferimento al reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ex art. 5 D.Lvo 74/2000, con conseguente confiscabilità ex art. 12 bis delle somme che ne costituivano il prezzo o il profitto, rilevando che “se è previsto che la fattispecie delittuosa configurata richiede, per essere penalmente rilevante, il superamento di una certa soglia di evasione è anche vero che in questa sede non appare possibile – né è proprio di un giudizio cautelare a cognizione sommaria – stabilire se e quando si sia determinato il superamento della soglia di punibilità richiesto dalla fattispecie, di cui solo la prosecuzione delle indagini tributarie potrà eventualmente accertare le condizioni” la questione relativa alla soglia di punibilità avrebbe dovuto costituire oggetto di disamina nel corso della successiva attività di indagine.
2.2. Va premesso che nella valutazione del “fumus commissi delicti”, quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice deve verificare la sussistenza di un concreto quadro indiziario, non potendosi limitare alla semplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettati dall’accusa. (Sez. 6, Sentenza n. 18183 del 23/11/2017 Cc. (dep. 24/04/2018) Rv. 272927 – 0. Ne discende che a fondamento di una misura cautelare reale, debbano sussistere elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano – pur tenendo conto della fase processuale iniziale (si richiama in tal senso quanto evidenziato nella sentenza Sez. 2, n. 10231 del 08/11/2018, dep. 08/03/2019, Pollaccia, Rv. 276283, che ricorda come la valutazione da parte del giudice del “funmus commissi delicti sia contenutisticamente differenziata in ragione dei diversi stadi di accertamento dei fatti e del materiale probatorio prodotto) – di ricondurre l’evento punito dalla norma penale alla condotta dell’indagato, pur non dovendo assurgere, il compendio complessivo, alla persuasività richiesta dall’art. 273 cod. proc. pen. per le misure di cautela personale.
2.3. Occorre osservare che, a fronte dei rilievi della difesa, non può ritenersi sufficiente, pertanto, il generico richiamo alla astratta configurabilità del reato di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi senza indicare alcun elemento da cui desumere la violazione delle soglie di legge, risultando la motivazione sul punto meramente apparente. Deve, invece, procedersi dell’indicazione dell’ammontare della verosimile imposta evasa e, quindi, del superamento della soglia di punibilità di cui al D. Lgs n. 74 del 2000, art. 5 – sia pure nei termini propri di una fase cautelare – attraverso tutte le verifiche del caso, eventualmente mediante il ricorso a presunzioni di fatto.
3. L’ ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio per una nuova valutazione degli elementi di fatto emersi che tenga conto delle argomentazioni di cui sopra, rimanendo assorbite le altre censure.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale della Spezia competente ai sensi dell’art. 324 co. 5, c.p.p.
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