CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 8423 depositata il 14 marzo 2022 – La mancata osservanza di una norma processuale in tanto ha rilevanza in quanto sia stabilita a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, come espressamente disposto dall’art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., non è ammissibile il motivo di ricorso in cui si deduca la violazione dell’art.192 cod. proc. pen., la cui inosservanza non è in tal modo sanzionata