CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 8956 depositata il 1° marzo 2023 – Al di là della distinzione tra professionisti e pubblicisti, poichè la Costituzione garantisce a tutti il diritto di manifestare il proprio pensiero liberamente e con ogni mezzo di diffusione, ogni cittadino può svolgere, episodicamente, l’attività di giornalista e dunque non  commette il reato di abusivo esercizio della professione di giornalista, di cui agli artt. 348 cod. pen. e 45 legge 3 febbraio 1963, n. 69, colui che, senza essere iscritto all’albo dei giornalisti o in quello dei pubblicisti, collabori saltuariamente ad un periodico venendo retribuito volta per volta