CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 9156 depositata il 3 marzo 2023
Nomina avvocato di fiducia – Rinuncia al mandato – Delega orale – Difensore titolare del potere processuale di proporre impugnazione – Accoglimento
Ritenuto in fatto
1. Con sentenza del 16 giugno 2021 il Tribunale di Taranto, in rito ordinario, ha condannato (…) alla pena di 9 mesi di reclusione per il reato dell’art. 424 cod. pen. perché, allo scopo di danneggiarla, appiccava il fuoco all’autovettura (…) di (…), fatto avvenuto in (…).
Con sentenza del 20 aprile 2022 la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha dichiarato inammissibile l’appello per mancanza di legittimazione dei difensori proponenti.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del difensore, con unico motivo, di seguito descritto nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., in cui deduce che l’atto di appello era stato presentato da due difensori, l’avv. (…) e l’avv. (…), che, al contrario di quanto sostenuto nella pronuncia impugnata, l’avv. (…) era titolata a presentare l’appello perchè nominata dall’imputato nell’udienza del 31 gennaio 2018, mentre l’avv. (…) era effettivamente privo di legittimazione, perché mai nominato neanche per facta concludentia.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore generale, (…), ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
Nella fase delle indagini preliminari l’imputato aveva nominato di fiducia l’avv. (…), che è la persona indicata come suo difensore anche nel decreto di citazione a giudizio.
Nell’udienza dibattimentale del 31 gennaio 2018 viene depositata una comunicazione di rinuncia al mandato dell’avv. (…), che viene allegata al verbale di udienza.
Nel verbale dell’udienza del 31 gennaio 2018 si legge anche che l’imputato è presente e, con riferimento alla persona da cui lo stesso è difeso, si usa questa espressione: “difeso da avv. (…) di fiducia, assente, che rinuncia al mandato depositato dall’avv. (…), e sostituito con d.o. dall’avv. (…), nominato di fiducia dall’imputato”.
La parola “Liagi” prima di “e sostituito con d.o.” non è del tutto comprensibile;
è in ogni caso escluso possa ivi leggersi “(…)”.
L’espressione “d.o.” sta pacificamente per “delega orale”. Proprio perché di una delega orale, per definizione, non vi è documentazione scritta, non è possibile ricostruire a posteriori chi avesse delegato oralmente l’avv. (…); dal tenore letterale del verbale sembrerebbe delegata dall’avv. (…).
Nell’appello si sosteneva che l’avv. (…) era stata, in realtà, delegata oralmente dall’avv. (…), che era il difensore che l’imputato aveva deciso di nominare in quella udienza. Ma di questa delega orale, come detto, non vi è, né vi può essere, alcuna evidenza, e quindi la tesi è autoriferita.
Nel ricorso per cassazione si abbandona questo argomento e si sostiene, invece, che in quell’udienza era stata nominata di fiducia l’avv. (…), che quindi era legittimata a proporre appello, mentre l’avv. (…) non lo era, perché non risultava in effetti alcuna nomina in suo favore.
E’ senz’altro una particolarità di questo processo che la tesi sostenuta nel ricorso per cassazione (e cioè che l’imputato abbia nominato come difensore di fiducia in primo grado l’avv. (…) ) sia esattamente opposta a quella sostenuta nell’atto di appello (in cui si affermava che l’imputato aveva nominato l’avv. (…), e non l’avv. (…) ).
In ogni caso, la tesi esposta in ricorso per cassazione è quella aderente al tenore letterale del verbale di udienza del 31 gennaio 2018, in cui l’imputato era presente e risulta aver nominato di fiducia un avvocato, che dalla consecutio delle parole sul verbale deve ritenersi essere l’avv. (…) (si ricorda l’espressione
del verbale: “sostituito con d.o. dall’avv. (…), nominato di fiducia dall’imputato”).
Nella pronuncia impugnata si scrive che l’avv. (…) non era legittimata a proporre appello, perché è lei stessa che, firmando un atto di appello in cui si sostiene che il difensore nominato in quel verbale di udienza era, in realtà, l’avv. (…), riconosce di non essere legittimata.
Ma questa pronuncia non è corretta, perché un difensore di fiducia non può spogliarsi di una nomina difensiva, e dei conseguenti poteri processuali ed oneri, se non in modo formale mediante rinuncia al mandato.
Va anche aggiunto che dal contenuto della pronuncia impugnata non si comprende chi, secondo la ricostruzione della Corte d’appello, fosse allora il difensore titolare del potere processuale di proporre impugnazione per conto dell’imputato, perché un difensore investito di tale potere doveva pur esservi.
Ne consegue che il ricorso deve essere accolto ed il provvedimento impugnato deve essere annullato.
L’annullamento va disposto con rinvio, in quanto i termini massimi di prescrizione non sono ancora maturati, attese le diverse cause di sospensione del termine di prescrizione intervenute nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Lecce.
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