Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 9293 depositata il 1° marzo 2018
LAVORO – RAPPORTO DI LAVORO – SICUREZZA SUL LAVORO – INFORTUNIO SUL LAVORO – REATO DI OMICIDIO COLPOSO – RESPONSABILITA’ DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA – POS – INCOMPLETEZZA
Fatto Diritto
1. A.C. ricorre avverso la sentenza in epigrafe che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Tribunale di Torino, rideterminava la pena in relazione al reato di omicidio colposo ascritto, nella misura di mesi quattro di reclusione.
2. Il ricorrente deduce carenza motivazionale in relazione all’efficienza causale della asserita condotta colposa riconosciuta all’Imputato, atteso che anche una più accurata attività di verifica e di coordinamento del POS della ditta datrice di lavoro del dipendente infortunato, non sarebbe stata in grado di prevenire il tragico evento, stante la carenza di formazione e di informazione, non addebitabili al ricorrente, in cui il lavoratore aveva operato, in ragione del fatto che lo stesso non era stato regolarmente inserito nelle maestranze della suddetta ditta.
Con memoria difensiva depositata in data 19.9.2017 la difesa del ricorrente, nel ribadire le proprie difese, chiedeva che la causa fosse chiamata per la discussione in pubblica udienza.
3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici e privi di qualsiasi specifico profilo di critica avversa la motivazione del giudice territoriale la quale risulta assolutamente logica e non contraddittoria, nonché puntuale nell’osservanza della legge e dell’insegnamento del S.C. in relazione agli obblighi facenti capo al coordinatore per la sicurezza in sede di esecuzione che attengono, tra l’altro, non solo alla puntuale verifica, in presenza di rischio interferenziale, della adeguatezza del POS, ma altresì al suo adeguamento e alla sua integrazione nel caso di carenza e contraddizioni rispetto al PSC.
3.1 Il giudice territoriale ha dato conto di una serie di incompletezza e di difformità presenti nel POS del datore di lavoro che, se prontamente riscontrate e corrette, avrebbero determinato lo svolgimento delle operazioni, cui era stato addetto il lavoratore, in condizioni di maggiore sicurezza, in presenza di una squadra di lavoro e di meccanismi di discesa e di sollevamento, la cui efficacia sarebbe risultata preventiva e salvifica a prescindere dal grado di formazione del dipendente, ma per il solo fatto che quanto prescritto nel PSC avesse trovato rispondenza anche nel piano di dettaglio delle singole ditte impegnate nella esecuzione dei lavori e, nel caso in specie nel POS della ditta S.; in particolare il coordinatore per la sicurezza, sulla base degli obblighi previsti dalla legge, avrebbe potuto e dovuto richiamare il datore di lavoro a conformarsi anche al piano di sicurezza e coordinamento e, in caso di inadempimento, ad esercitare le prerogative che pure gli erano proprie di natura inibitoria.
3.2 Sul punto pertanto il giudice territoriale ha fornito logica e congrua motivazione rappresentando come l’evento mortale fosse riconducibile alla complessiva organizzazione della lavorazione e al mancato rispetto delle regole che l’avrebbero dovuta disciplinare e conseguentemente, nell’ambito dei poteri che gli erano propri, ad un difetto di vigilanza e di coordinamento del soggetto all’uopo preposto.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
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