Corte di Cassazione, sezione prima, ordinanza n. 32545 depositata il 13 dicembre 2025

responsabilità del socio non amministratore – s.r.l. responsabilità amministratori e soci

RILEVATO CHE

1. La G.E.C. s.r.l. (in prosieguo, breviter, “GEC”) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del locale Tribunale che aveva condannato amministratori, sindaci e liquidatore della E. s.r.l. a risarcire il danno arrecato all’intervenuto Fallimento della stessa (in prosieguo, breviter, “il fallimento”) in conseguenza di comportamenti illeciti riferibili: a) a un’erronea rivalutazione del valore di immobili aziendali, effettuata nel corso degli anni 2007-2008; b) all’errata quantificazione della perdita evidenziata nel bilancio approvato dalla E. in data 20 luglio 2010 (che sarebbe stata maggiore di euro 226.548,87 rispetto a quanto attestato), con conseguente invalidità del ripianamento perdite ivi deliberato e prosecuzione di attività in condizione di scioglimento; c) all’illiceità delle operazioni realizzate successivamente alla delibera del 20 luglio 2010 e dopo l’ingresso di GEC nella compagine sociale, in esecuzione del patto parasociale del 13 luglio 2010 sottoscritto con gli amministratori di E., siccome fonte di danno per E. e i suoi creditori, segnatamente riconducibile all’incongruità del canone di affitto di azienda stipulato con V.P., all’irrisorietà del corrispettivo della cessione del valore di magazzino iscritto a bilancio, rispetto a quanto in effetti incassato, alla carenza di base giuridica della cessione di crediti effettuata dalla fallita alla società odierna ricorrente; d) alle conseguenze dannose della scissione parziale posta in essere dalla E. in bonis in I.E. S.r.l., poi abbandonata in esito all’opposizione dei creditori sociali, con ulteriori danni in esito al ritrasferimento dei beni alla E..

Di tale complesso di danni doveva rispondere, in solido con gli amministratori della E., anche la socia GEC, ai sensi dell’art. 2476, settimo comma (oggi ottavo comma), cod. civ., quale socio di E., per avere intenzionalmente autorizzato il compimento da parte della società degli atti dannosi, in conseguenza degli effetti del patto parasociale stipulato in data 13 luglio 2010.

2. Il Fallimento ha resistito con controricorso.

3. La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato che: a) il suddetto patto del 13 luglio 2010, sancito allorquando GEC entrava a far parte della compagine sociale acquisendo la maggioranza assoluta delle quote (66%) di E., era stato stipulato in un momento in cui era del tutto evidente che la società versava in una condizione di scioglimento, per avere perso integralmente il capitale come conseguenza delle perdite appostate a bilancio e relative agli esercizi 2008 e 2009; una circostanza che, come attestato in atti ed evidenziato anche dalla c.t.u. espletata, era ben conosciuta da GEC che, a fronte di un valore nominale della quota acquisita pari a € 660.000,00, aveva corrisposto come prezzo di acquisto solo la simbolica somma di € 5,00, il ché dimostrava, altresì, che, ben lungi dall’essere un socio meramente di investimento in relazione al programmato rilancio societario, GEC aveva in effetti ben presente la grave situazione in cui versava la E.; b) che sussisteva la responsabilità di GEC anche in relazione al consenso all’effettuazione di nuove operazioni in situazione di perdita totale del capitale, segnatamente riferibili alla compensazione disposta in relazione ai rapporti di credito/debito esistenti tra la E. e Luigi Cambi; c) che, sulla scorta delle risultanze della c.t.u., andava confermata la valutazione come atti di mala gestio anche delle operazioni di affitto di azienda in favore V.E. S.p.a. (Prato) e V.E. S.p.a. (Pistoia), entrambe controllate da GEC, siccome effettuate per importi del tutto antieconomici e a condizioni di assoluto sfavore per E..

4. Le parti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO CHE

1. Va premessa all’analisi dei singoli motivi di ricorso una ricostruzione ermeneutica del disposto dell’art. 2476, ottavo comma, cod. civ.

Esso prevede un’ipotesi peculiare di estensione in via solidale al socio non amministratore di s.r.l. della responsabilità per i danni derivanti come conseguenza della gestione della società a opera dei suoi amministratori.

La ragione di una siffatta previsione è da ritenersi eccentrica rispetto al paradigma generale delle società di capitali – e segnatamente di quella per azioni – laddove ben netta si staglia la distinzione organica tra i “proprietari” della società (i soci) e i suoi gestori (gli amministratori), che hanno in linea astratta compiti e responsabilità del tutto distinte tra loro, non confondibili e non cumulabili.

Sennonché, è noto che la Riforma delle società di capitali del 2003 ha arrecato una profonda trasformazione alla struttura della s.r.l., allontanandone il modello da una “mini-s.p.a.”, come essa poteva definirsi in applicazione della precedente normativa (assai ricca di rinvii alla disciplina della s.p.a. e correlativamente povera di norme caratterizzanti il tipo sociale), per farne un tipo sociale del tutto autonomo, caratterizzato peraltro da un deciso avvicinamento al tipo delle società di persone.

Anche la norma in esame, al pari di altre (si pensi all’eliminazione dei quorum per l’esercizio dell’azione di responsabilità contro gli amministratori a opera dei soci), si pone quale concreto esempio di tale mutamento tipologico.

Il fondamento della possibilità di concepire che il socio della s.r.l. possa essere chiamato a rispondere in solido con gli amministratori risiede nella constatazione che nella nuova s.r.l. egli ha un peso assai maggiore che nella precedente, specie in termini di diritti amministrativi riconosciuti dal nuovo impianto normativo (espressi negli ampi poteri di ispezione e di controllo dell’attività gestoria). Una maggiore caratterizzazione del ruolo e dell’importanza della soggettività del socio di s.r.l. che, a determinate condizioni, può comportare anche una sua responsabilità per fatti di gestione; ciò che resta escluso nel modello della s.p.a., ove persiste – ed anzi la citata Riforma ha addirittura enfatizzato – una rigida distinzione dei ruoli tra gli organi sociali e nella quale il socio è sostanzialmente un finanziatore della società, assai più interessato alla redditività del suo investimento che all’esercizio dei poteri amministrativi all’interno della compagine sociale.

La s.r.l. riformata si caratterizza, dunque, per forme di impresa nelle quali il ruolo del socio è centrale: all’ampliamento dei suoi poteri corrisponde, peraltro, anche l’eventualità, contemplata dalla norma in esame, che a determinate condizioni il socio non amministratore possa concorrere con l’amministratore nella responsabilità derivante dall’aver cagionato un danno alla società, agli altri soci o ai terzi.

La formulazione letterale dell’art. 2476, ottavo comma, cod. civ., laddove fa riferimento alla “decisione” o alla “autorizzazione” del socio rispetto al compimento dell’atto dannoso è inequivoca nel senso di equiparare il fondamento della sua responsabilità a quella degli amministratori: i fatti attribuiti al socio debbono essere fatti di gestione, che egli abbia concorso a prendere con gli amministratori o che abbia, comunque, consapevolmente autorizzato o indotto gli amministratori a prendere.

Il socio, pur non formalmente amministratore, per effetto di tali condotte diviene sostanzialmente amministratore e degli eventuali effetti dannosi connessi alla deliberazione e/o all’attuazione del deliberato risponde in solido con gli amministratori formali della s.r.l.

Il vincolo di solidarietà si individua, quindi, non solo nell’eadem res debita (l’importo del danno quantificato per effetto delle condotte sopra riassunte poste in essere dal socio e/o dagli amministratori successivamente all’intervento gestorio del socio), ma soprattutto nell’eadem causa obligandi, che si identifica nell’accertato concorso del socio non amministratore in un’attività tipicamente gestoria.

Ciò detto a livello di accertamento oggettivo della condotta, va rilevato che il legislatore ha, tuttavia, inteso colorare l’elemento soggettivo del comportamento del socio in maniera assai marcata, introducendo nella previsione normativa in esame l’avverbio “intenzionalmente”.

L’interpretazione di tale requisito – pur rinvenendosi in dottrina orientamenti diversi – è nel senso che con tale precisazione il legislatore ha inteso limitare la responsabilità in estensione del socio alle sole ipotesi in cui sia possibile ravvisare una consapevolezza e una volizione del comportamento, qualificabile come stato soggettivo doloso: la responsabilità sussiste solo se il socio non amministratore si è rappresentato le conseguenze della sua condotta (in termini di influenza sulla gestione) e ha ciononostante voluto porre in essere il comportamento di ingerenza.

A tanto si perviene considerando che, al netto del sopra argomentato maggior tasso di “personalizzazione” della s.r.l., il presupposto del concorso nella causazione del danno da parte del socio si identifica correttamente solo come conseguenza della sua decisione, consapevole e cosciente, di ingerirsi con il proprio comportamento nella gestione della società, in concorso con gli amministratori formali.

Estendere il presupposto anche a ipotesi di mera colpa, oltre a non mostrarsi allineato con l’interpretazione classica dell’avverbio “intenzionalmente”, che il legislatore utilizza comunemente per indicare il dolo, finirebbe anche con ampliare l’ambito oggettivo di applicazione della norma a ipotesi di semplice ignoranza, inerzia o noncuranza da parte del socio nell’esercizio dei pur penetranti poteri ispettivi assicuratigli dalla legge; un’estensione da ritenersi del tutto eccessiva rispetto alle indubbiamente gravi conseguenze che la condanna risarcitoria determina nel patrimonio del socio stesso.

La ricostruzione ora effettuata trova espressa conferma in un recente  precedente  di  questa  stessa  Sezione,  ampiamente commentato da entrambe le parti nelle rispettive memorie (Sez. 1, Ordinanza n. 22169 del 01/08/2025), la quale va rettamente interpretata nel senso reso dalla massima ufficiale che ne è stata tratta nei seguenti termini: “In tema di società a responsabilità limitata, atteso che la responsabilità prevista dall’art. 2476, comma 8, c.c. presuppone un’effettiva influenza da parte dei soci sull’attività gestoria in uno dei modi che la legge stessa menziona, sia pure non soltanto nelle sedi ufficialmente deputate alla manifestazione della loro volontà, di talché al socio possa imputarsi un diretto coinvolgimento nell’assunzione delle scelte gestionali pregiudizievoli da parte degli amministratori, non rientrano nell’ambito applicativo della predetta norma le condotte che sono per legge inderogabilmente riservate agli stessi soci ed esulano dalla competenza decisoria degli amministratori, a meno che l’ingerenza dei soci non si eserciti determinando gli amministratori al compimento degli atti esecutivi conseguenti all’adozione della relativa decisione.

Tanto significa, in piena coerenza con quanto sopra argomentato nella premessa di carattere generale, che il socio non risponde con l’amministratore per mala gestio in relazione a qualsivoglia condotta riferibile alla propria condizione di organo “proprietario” della società, ma solo di quei comportamenti: a) che siano qualificabili come “gestori” (nel senso che, benché riferibili al socio non amministratore, finiscano per essere attività propriamente riconducibili alla competenze degli amministratori di s.r.l.); b) che abbiano finito per condizionare gli amministratori nell’atto gestorio deliberato e attuato, poi rivelatosi dannoso.

Il tutto alla condizione che il socio non amministratore abbia “voluto” il comportamento dannoso stesso, ossia se lo sia rappresentato nei termini di volontà di porlo in essere.

In ciò, quindi, si sostanzia l’avverbio “intenzionalmente”, che il legislatore ha voluto introdurre proprio per limitare l’estensione della responsabilità del socio non amministratore, escludendo non solo i comportamenti non voluti, ma anche quelli che siano posti in essere con un atteggiamento “non intenzionale”, per tale intendendosi con uno stato soggettivo equiparabile a tutte le forme di colpa.

Il perimetro di indagine che il giudice deve osservare per poter rettamente estendere al socio non amministratore la responsabilità in esame è, quindi, sotto il profilo soggettivo, individuato nell’accertamento dell’intenzionalità del comportamento, dovendo ritenersi inidonee a fondare detta responsabilità le condotte poste in essere senza alcuna consapevolezza delle conseguenze (id est: comportamenti involontari, perché posti in essere “inconsapevolmente”, cioè per colpa, in tutte le sua articolazioni giuridiche).

Tanto è, a un tempo, necessario e sufficiente a legittimare l’applicazione dell’art. 2476, ottavo comma, cod. civ., laddove alcuna necessità appare essere ricavabile, né dalla lettera della norma, né dalla complessiva ricostruzione sistematica della natura della s.r.l. riformata, per come sopra sunteggiata, di pervenire anche all’accertamento della preventiva consapevolezza da parte del socio delle conseguenze necessariamente dannose del suo operare.

Ciò che rileva testualmente nella norma in esame, e che sistematicamente si staglia come limitazione dell’estensione della responsabilità, è l’intenzionalità del comportamento; laddove di che tipo di dolo si tratti, la norma non dice; e non dice perché, con ogni evidenza, un simile accertamento va lasciato alla casistica giudiziaria, che per sua definizione è vasta e mutevole e che il giudice di merito affronta nella più varie fattispecie.

Un’ultima considerazione va dedicata alla perfetta coerenza del sistema che ne scaturisce: che il socio risponda solo per dolo e l’amministratore formale in ogni caso, dipende dal fatto che, per quanto “avvicinata” al sistema delle società di persone, la s.r.l. è pur sempre una società di capitali, come tale fondata, in base alla teoria organicistica, su una netta distinzione tra gli organi, che hanno diritti e doveri del tutto diversi e distinti tra loro, per cui solo in casi eccezionali la responsabilità di un organo (nella specie, del socio) può “esondare” nella responsabilità di un altro (nelle specie, dell’amministratore). Il che spiega, quindi, perché l’amministratore risponda del danno arrecato anche per situazioni imputabili a titolo di colpa e il socio non amministratore, invece, a titolo di solo dolo. Una scelta che il legislatore ha compiuto con la Riforma del 2003 e che trova in quanto poc’anzi argomentato una compiuta e condivisibile spiegazione, senza che, tuttavia, debba limitarsi la responsabilità in commento ai soli casi di dolo specifico (“dolo da induzione”) poiché tale conclusione, priva come detto di riferimenti testuali e incoerente anche a livello di complessiva ricostruzione sistematica del modello s.r.l., finirebbe irragionevolmente per restringere eccessivamente il perimetro di applicazione della norma stessa.

Va, quindi, affermato il seguente principio di diritto: “In tema di società a responsabilità limitata, la responsabilità solidale del socio con gli amministratori, di cui all’art. 2476, ottavo comma, cod. civ., si determina, a livello oggettivo, con l’accertamento del compimento da parte del socio dell’atto di gestione rivelatosi dannoso o con la consapevole autorizzazione o induzione da parte sua al relativo compimento da parte dell’organo amministrativo e, a livello soggettivo, con l’accertamento della piena e preordinata consapevolezza da parte del socio del compimento dell’atto stesso, qualificabile come stato soggettivo doloso e non già meramente colposo.”.

2. Con tali premesse di carattere generale può affrontarsi l’analisi delle censure contenute nel ricorso.

3. Il ricorso lamenta:

  a) Primo motivo di ricorso: «violazione e falsa applicazione dell’art. 2476, settimo comma c.c. (oggi comma otto, a seguito delle modifiche nel testo vigente riformato dall’art. 377.5 d.lgs. 14/2019) in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», deducendo l’erroneità della sentenza impugnata per avere, da un canto, ambiguamente oscillato tra l’imputare alla ricorrente il fatto che gli amministratori non avessero, dalla fine del 2009, cessato l’attività di impresa e, dall’altro lato, qualificato come operazioni dannose quelle che, invece, erano atti di liquidazione, programmati proprio per consentire il salvataggio dell’impresa e, dall’altro, per aver valutato i fatti con giudizio ex post, e non ex ante, confondendo la responsabilità per atti di ingerenza nell’amministrazione posti in essere dal socio con la responsabilità per aver individuato in un patto parasociale le possibili linee guida per la riorganizzazione dell’attività aziendale, finendo, tra l’altro, per interpretare erroneamente l’art. 2476, ottavo comma, cod. civ., che presuppone per la sua applicabilità l’accertamento del dolo del socio e non della semplice eventuale colpa nell’aver consentito all’organo amministrativo di operare in danno.

   b) Secondo motivo del ricorso: «Erronea sussunzione della fattispecie concreta (cessione dei crediti, affitto di azienda, vendita di magazzino a prezzo non congruo) nella qualificazione giuridica di “atto dannoso deciso o autorizzato intenzionalmente dal socio”, previsto dall’art. 2476, settimo (oggi ottavo) comma, c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.», deducendo che la Corte di appello avrebbe erroneamente interpretato la predetta norma, attribuendo rilevanza causale a tre fattispecie qualificate come operazioni dannose, imputate a GEC: le cessioni di credito in favore della Luigi Cambi S.c.p.A., l’affitto di azienda dapprima con V.E. Prato e poi con V.E. Pistoia, e la vendita del magazzino a V.E. Prato, atteso che nessuna delle tre fattispecie concrete è suscettibile di rientrare nella fattispecie astratta prevista dalla norma in esame, siccome la sentenza impugnata si è limitata a valutare l’astratta dannosità delle operazioni, senza tuttavia dimostrare il contributo causale dato dal socio GEC alla realizzazione dei relativi affari.

I due motivi possono essere trattati congiuntamente, in quanto non possano trovare accoglimento per la medesima ragione: essi sono, infatti, inammissibili perché, pur formalmente deducenti una falsa applicazione dell’art. 2476, ottavo comma cod. civ., in effetti sono versati completamente in fatto pretendendo, in assenza di una specifica contestazione dell’applicazione dei criteri di selezione e di interpretazione delle prove da parte del giudice di appello, di prospettare una diversa ricostruzione delle stesse, finendo per proporre a questa Corte, che non è giudice del merito, l’adesione a una diversa qualificazione probatoria che condurrebbe a un diverso esito processuale.

Inoltre, il primo motivo mostra di non confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata la quale (alle pagine 18 e 19) riconnette l’estensione a GEC della responsabilità degli amministratori di E. alla circostanza che essa GEC fosse pienamente consapevole del reale stato economico- finanziario di E. al momento dell’acquisto della quota di controllo, pari al 66% del capitale, tanto da aver versato un prezzo reale del tutto simbolico (5 euro) a fronte di un prezzo nominale delle quote pari a 660.000,00 euro e attribuisce al contenuto del patto del 13 luglio 2010, sottoscritto tra essa GEC e l’organo gestorio di E., un contenuto operativo, ben lontano da quello meramente programmatico apparentemente ivi invocato, citando anche le fonti di prova (c.t.u.) nelle quali il predetto accertamento si radica.

E a pagina 19 della sentenza impugnata vi è poi l’espressa qualificazione dolosa del comportamento addebitato a GEC, circostanza su cui la censura in esame minimamente si confronta e che, invece, anche alla luce delle premesse astratte anteposte, è da ritenersi assolutamente decisiva ai fini del decidere.

Parimenti, il secondo motivo è inammissibile per le medesime ragioni, giacché prospetta una diversa ricostruzione dei fatti di gestione concretamente accertati e addebitati alla responsabilità della ricorrente, senza mettere in dubbio la correttezza astratta dei criteri ermeneutici valutativi delle prove, ma tentando ancora una volta di indurre questa Corte a una non consentita rivalutazione del ragionamento stesso, che appartiene alla esclusiva competenza della fase di merito.

  c) Terzo motivo del ricorso: «Omessa pronuncia su un motivo di appello nella quantificazione del danno conseguente alle operazioni di affitto di azienda, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.», deducendo che la Corte di appello avrebbe dato solo apparentemente risposta al terzo motivo di gravame che GEC aveva formulato per censurare la sentenza di primo grado nella parte in cui, facendo proprie le valutazioni del c.t.u., aveva determinato il danno causato dalle due consecutive operazioni di affitto aziendale, non confrontandosi con la critica alla sentenza di prime cure per non aver svolto un’analisi volta a verificare quale sarebbe stato lo scenario alternativo ipotetico in cui si sarebbe trovata E. se l’operazione contestata non fosse stata posta in essere.

Il motivo è inammissibile giacché, come la stessa censura ammette sin dal suo incipit, ciò che viene dedotto come omesso non è stato omesso dalla sentenza impugnata, la quale in effetti ha risposto sul punto, con ciò escludendo in radice la prospettabilità dell’error in procedendo. Ciò che, in realtà, la censura pretende di far sindacare a questa Corte è il risultato della valutazione probatoria inerente alla quantificazione del danno, ciò che si palesa inammissibile per le medesime ragioni esposte a commento dei primi due motivi di ricorso.

4. Il ricorso va,  quindi, complessivamente dichiarato inammissibile.

5. Le spese di lite della presente fase di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.

6. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la G.E.C. s.r.l. a rifondere al Fallimento E. s.r.l. in liquidazione le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 14.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge; dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.