Corte di Cassazione, Sezione Tributaria civile
Sentenza 20 marzo 2009, n. 6836
Integrale
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI – IVA (IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere
Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere
Dott. SCUFFI Massimo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GA. Va., in proprio e quale amministratore unico del Caseificio Ga. di Ga. Va. e. C. s.n.c., e GA. Al., in proprio, nella qualita’ di socio, elettivamente domiciliata in Roma via Ruffini 2/A presso lo studio dell’Avv. SANTINI Claudio e rappresentato e difeso giusta procura speciale in calce al ricorso da quest’ultimo nonche’ dall’avv. COMELLA Antonio di Caserta;
– ricorrenti –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rapp.ta e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale e’ domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12 e via Cristoforo Colombo 426 C/D;
– controricorrente –
avverso la sentenza 321/44/03, depositata il 29.7.2003, della Commissione tributaria regionale della Campania;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/2/09 dal Consigliere Dott. CARLEO Giovanni;
Udito il P.G. in persona del dr. SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, con le pronunce consequenziali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di accertamenti compiuti a carico della s.n.c. Caseificio Garofalo, relativi all’Ilor 1993 e 1994 ed all’IVA 1994, l’Agenzia delle Entrate di Aversa contestava ai soci GA. Va. e GA. Al. maggiori redditi, per quota, ai fini Irpef, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 articolo 5.
GA. Va., in proprio e quale amministratore unico del Caseificio Ga. di Ga. Va. e. C. s.n.c., e GA. Al., in proprio, nella qualita’ di socio, presentavano ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Caserta la quale accoglieva parzialmente i ricorsi.
Proponevano appello i contribuenti e la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava il gravame compensando le spese di giudizio. Avverso la detta sentenza i contribuenti, proponevano ricorso per cassazione articolato in due motivi.
L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso ed i contribuenti depositavano memoria difensiva ex articolo 378 c.p.c.. La Corte di Cassazione con ordinanza del 4.6.2008 rinviava la trattazione della causa alla pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La prima doglianza, svolta dai ricorrenti ed articolata sotto il profilo della illegittimita’ della sentenza per violazione e/o falsa applicazione di legge (Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 articolo 33 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 52), si fonda sulla premessa che durante la verifica fiscale al Caseificio era stato eseguito un accesso nella casa di abitazione di GA. Al., socio non amministratore, con acquisizione di documenti, in forza di un decreto di autorizzazione del Procuratore della Repubblica, privo dell’indicazione dei gravi indizi cui la legge subordina l’autorizzazione, e senza che tali indizi risultassero nella relativa richiesta di autorizzazione all’A.G.. Cio’ posto, cosi’ continuano i ricorrenti, ne sarebbe derivata l’illegittimita’ dell’autorizzazione e l’inutilizzabilita’ degli elementi di prova illegittimamente acquisiti.
La censura merita di essere accolta. Al riguardo, torna utile premettere che, in tema di accertamento delle imposte, l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica all’accesso domiciliare, prescritta in materia di IVA dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 52, (e necessaria anche in tema di imposte dirette, in virtu’ del richiamo contenuto nel Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 33) mira a conciliare la rilevanza che la Carta Costituzionale attribuisce alla tutela del domicilio di ogni cittadino della Repubblica, la cui inviolabilita’ e’ espressamente riconosciuta dall’articolo 14 Cost., comma 1, con l’esigenza dell’acquisizione degli elementi di riscontro di una supposta evasione fiscale, al fine di evitarne l’occultamento o la distruzione. Cio’ comporta che il provvedimento di autorizzazione debba necessariamente trovare causa e giustificazione nell’esistenza di gravi indizi di violazione della legge fiscale, la cui valutazione va effettuata “ex ante” con prudente apprezzamento, e sia, pur concisamente, motivato. E cio’, a maggior ragione, quando si tratti del domicilio di un soggetto che, rispetto al fine di acquisizione degli elementi probatori dell’evasione fiscale contemplato dal provvedimento autorizzativo, non sia il soggetto attivo delle presunte violazioni ma debba essere invece ritenuto un mero terzo. Tale considerazione non e’ di poco conto ove si consideri che, nel caso di specie, la richiesta di autorizzazione della G. di F. non contiene l’indicazione di fatti integranti “gravi indizi” di violazioni alle norme in tema di Iva ed imposte dirette a carico del socio, non amministratore, GA. Al., leggendosi nella nota “che una verifica fiscale doveva essere eseguita nei confronti della societa’ della quale il predetto GA. era socio”. Deve aggiungersi che lo stesso
provvedimento del Procuratore della Repubblica non contiene l’indicazione dell’esistenza di gravi indizi di violazione della legge fiscale limitandosi ad accennare che il motivo della richiesta risiede nella necessita’ di controllare il regolare assolvimento della normativa in materia di Iva ed Imposte dirette.
Tutto cio’ premesso, va considerato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno gia’ avuto modo di statuire che “il giudice tributario, in sede di impugnazione dell’atto impositivo basato su libri, registri, documenti ed altre prove reperite mediante accesso domiciliare autorizzato dal procuratore della Repubblica, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 52, in tema di imposta sul valore aggiunto – reso applicabile anche ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi dal richiamo operato dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 33, ha il potere – dovere (in ossequio al canone ermeneutico secondo cui va privilegiata l’interpretazione conforme ai precetti costituzionali, nella specie agli articoli 14 e 113 Cost.), oltre che di verificare la presenza, nel decreto autorizzativo, di motivazione – sia pure concisa o “per relationem” mediante recepimento dei rilievi dell’organo richiedente – circa il concorso di gravi indizi del verificarsi dell’illecito fiscale, anche di controllare la correttezza in diritto del relativo apprezzamento, nel senso che faccia riferimento ad elementi cui l’ordinamento attribuisca valenza indiziaria. Pertanto, nell’esercizio di tale compito, il giudice deve negare la legittimita’ dell’autorizzazione emessa esclusivamente sulla scorta di informazioni anonime, valutando consequenzialmente il fondamento della pretesa fiscale senza tenere conto di quelle prove ” (Sez. Un. 16424/02)
Ne consegue che in applicazione di questo principio il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, deve essere accolto e che la sentenza impugnata, che ha fatto riferimento, in modo non corretto, ad una regula iuris diversa, deve essere cassata. Con l’ulteriore conseguenza che, occorrendo un rinnovato esame da condursi nell’osservanza del principio richiamato, la causa va rinviata ad altra Sezione della CTRCampania, che provvedera’ anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte:
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, e cassa la sentenza impugnata con rinvio della causa, anche per le spese, ad altra Sezione della CTR Campania.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 08 marzo 2019, n. 6836 - In tema di determinazione del reddito d’impresa, le quote di ammortamento delle aziende date in affitto (o in usufrutto) sono deducibili dal reddito dell’affittuario (o dell’usufruttuario), non da…
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 6094 depositata il 28 febbraio 2023 - La presunzione di evasione stabilita, con riguardo agli investimenti e alle attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dall'art.…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 febbraio 2019, n. 5471 - La presunzione di evasione sancita, con riferimento agli investimenti ed alle attività di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, dall'art. 12, comma 2, del…
- DECRETO LEGISLATIVO 03 agosto 2022, n. 131 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2402, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni…
- DECRETO LEGISLATIVO n. 70 del 15 maggio 2023 - Recepimento dell'articolo 1, punti 8) e 18), della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente…
- AGENZIA DELLE DOGANE - Nota 27 marzo 2020, n. 100563/RU - Applicazione art. 74 e ss. del Regolamento (CE) n. 1186/2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali e dell’art. 51 e ss. della Direttiva CE n. 132/2009.…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Nelle somministrazioni irregolari è onere del lavo
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 30945 depositata il 7 novembre 2023, i…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni tributari
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 31260 depositata il 9 novembre 2…
- Processo tributario: deposito di nuovi documenti,
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 32213 depositata il 21 novembre…
- L’estensione del giudicato esterno opera quando su
L’estensione del giudicato esterno opera quando sussistono gli stessi soggetti p…
- Per il reato di bancarotta societaria ai fini pena
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 47900 depositata il 3…