Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 10356 depositata il 17 aprile 2024

il procedimento di notifica in caso di c.d. irreperibilità relativa prevede che la notificazione degli atti tributari impositivi debba essere eseguita ai sensi dell’articolo 140 c.p.c. solo nel caso in cui sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell’atto. Diversamente la notificazione degli atti tributari debba essere eseguita ai sensi dell’art. 60 lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, tutte le volte in cui il notificatore non reperisca il contribuente in quanto trasferitosi in luogo sconosciuto, a condizione che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune del domicilio fiscale (c.d. irreperibilità assoluta).

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 3442/19/21 del 22/04/2021 la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate – Riscossione (di seguito ADER) avverso la sentenza n. 3762/2019 della Commissione tributaria provinciale di Caserta, la quale aveva a sua volta accolto il ricorso proposto da A.A. nei confronti di una cartella di pagamento per dazi doganali, assunta come conosciuta solo a seguito della notifica di una successiva intimazione di pagamento.

1.1. La CTR accoglieva l’appello proposto da AE evidenziando che: a) ADER poteva essere difesa da un avvocato del libero foro; b) era stata prodotta la relata di notificazione della cartella di pagamento, regolarmente notificata dall’Agente della riscossione con modalità diretta; c) le contestazioni del contribuente erano inammissibili perché dovevano essere veicolate con querela di falso; d) la notificazione della cartella di pagamento implicava la tardività delle eccezioni dell’appellato, che dovevano proporsi impugnando la cartella medesima.

2. Avverso la sentenza della CTR A.A. presentava ricorso per cassazione affidato a due motivi.

3. AE resisteva con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso A.A. deduce la violazione dell’ art. 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. , non essendosi la CTR pronunciata in ordine alla eccezione di inammissibilità dell’appello proposto da ADER. Nella prospettazione del ricorrente, la sentenza di primo grado troverebbe fondamento nella decadenza di ADER, la quale non avrebbe mai notificato la cartella di pagamento; tale capo della decisione della CTP non sarebbe stato oggetto di specifica impugnazione da parte dell’Agente della riscossione con conseguente formazione del giudicato interno in ordine a detta decadenza.

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. La CTR ha esaminato nel merito i motivi di appello proposti (così ritenendoli implicitamente specifici e, dunque, ammissibili), evidenziando, altresì, l’esistenza della prova della regolare notificazione della cartella di pagamento (così come dedotto da ADER nell’atto di appello). Deve, pertanto, ritenersi che il giudice di appello abbia pronunciato sulla questione dell’intervenuta notificazione della cartella di pagamento (peraltro, rilevabile d’ufficio), sicché il motivo è infondato.

2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta violazione e falsa applicazione dell’ art. 140 cod. proc. civ. , in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. , non avendo la CTR ritenuto la nullità della notifica della cartella di pagamento, avvenuta con le forme della irreperibilità relativa del destinatario, in ragione del mancato inoltro, a seguito del deposito del plico nella casa comunale, della raccomandata informativa.

2.1. Il motivo è infondato, anche se per ragioni diverse da quelle indicate dal giudice di appello, la cui motivazione va corretta ai sensi dell’ art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.

2.2. Secondo questa Corte, la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell’ art. 140 cod. proc. civ. solo ove sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell’atto, mentre va effettuata ex art. 60, lett. e) , del d.P.R. n. 600 del 1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso comune del domicilio fiscale ( Cass. n. 6788 del 15/03/2017 ).

2.2.1. Nelle ipotesi di cd. irreperibilità relativa, il perfezionamento della notifica avviene con il deposito di copia dell’atto nella casa del comune in cui la notificazione deve eseguirsi, con l’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione o ufficio o azienda del destinatario e, infine, con la comunicazione con raccomandata a.r. dell’avvenuto deposito nella casa comunale dell’atto; il perfezionamento della notifica avviene entro dieci giorni dalla spedizione di detta raccomandata.

2.2.2. Per converso, per le ipotesi di cd. irreperibilità assoluta, per il perfezionamento della notifica si richiede, accanto al deposito dell’atto nella casa comunale, l’affissione dell’avviso nell’albo del Comune e il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione.

2.3. Ciò precisato in termini generali, dalla documentazione in atti si evince che la notificazione della cartella di pagamento al contribuente è avvenuta, nel caso di specie, non già con modalità diretta, con l’inoltro da parte dell’Agente della riscossione di una raccomandata postale, come affermato dalla CTR, ma a mezzo messo notificatore ed eseguita nelle forme previste dall’ art. 140 cod. proc. civ. per la notifica a persona relativamente irreperibile, a mezzo il deposito nella casa comunale e l’invio, in data 23/04/2019, della relativa raccomandata a.r., ritornata al mittente per compiuta giacenza in data 27/04/2019. In particolare, il messo notificatore, accertata l’irreperibilità relativa e la effettiva residenza del destinatario, ha depositato l’atto nella casa comunale e ha inviato allo stesso regolare raccomandata a.r., ritornata al mittente per compiuta giacenza.

2.4. La notificazione della cartella di pagamento è stata, pertanto, legittimamente eseguita nei confronti del destinatario, con conseguente rigetto del motivo proposto.

3. In conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore della lite dichiarato di Euro 150.000,00.

3.1. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’ art. 1, comma 17 , della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 5.600,00, oltre alle spese di prenotazione a debito. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’ art. 1, comma 17 , della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , che ha aggiunto il comma 1 quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.