Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 11113 depositata il 24 aprile 2024
ipoteca – prescrizione quinquennale – sanzioni ed interessi
Rilevato che:
– D.A. impugnava l’iscrizione ipotecaria e le presupposte cartelle di pagamento davanti alla CTP di Milano che accoglieva in parte il ricorso;
– Equitalia Servizi di riscossione s.p.a. proponeva appello alla CTR della Lombardia che, dichiarata l’estromissione di Agenzia delle entrate, ritenute legittime e correttamente notificate la cartella n. 06820050016901674000, la cartella n. 0682008311219051000, la cartella n. 0682005035430851000 e la cartella n. 068200611822890200, accoglieva in parte qua l’appello; mentre, ritenuta fondata, quanto alle cartelle ai nn. 06820070382810847000 e 06820060198330206000, l’eccezione di prescrizione quinquennale dei relativi carichi, e ritenuta invalidamente notificata la cartella n. 0682003029970582000, lo rigettava nel resto;
– contro tale sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate Riscossione, subentrata ex lege ad Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a., con un motivo;
– il contribuente resiste e propone ricorso incidentale affidato a due motivi, mentre successivamente in data 6/06/2019 ha depositato memoria, con rinuncia al ricorso;
– il ricorso è stato fissato per l’adunanza camerale del 20/03/2024.
Considerato che:
1. Con l’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., la difesa erariale deduce violazione dell’art. 2946 cod. civ., censurando la decisione laddove la CTR ha ritenuto quinquennale la prescrizione dei crediti per tributi erariali di cui alle cartelle ai nn. 06820070382810847000 e 06820060198330206000.
1.1. Con il primo motivo di ricorso incidentale, D.A. deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., deducendo che la CTR abbia errato nel ritenere valida la notificazione della cartella direttamente con raccomandata da parte del concessionario.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale, deduce violazione dell’art. 2948 cod. civ. e dell’art. 20 d.lgs. n. 472 del 1997, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., e omesso esame di un fatto decisivo ai fini per il giudizio, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., e lamenta che la CTR abbia omesso di ritenere prescritti i crediti erariali di cui alle altre tre cartelle (quelle al n. 06820050016901674000, al n. 0682005035430851000 ed al n. 068200611822890200), essendo decorso un periodo superiore a cinque anni tra la data della notifica della cartella e quella di notifica dell’avviso di iscrizione ipotecaria; in assenza di altre disposizioni, infatti, il credito erariale per Irpef, Iva e Irap, sarebbe soggetto a prescrizione quinquennale, ai sensi dell’art. 2948 cod. civ., così come quinquennale sarebbe il termine di prescrizione di sanzioni, ex art. 20 d.lgs. n. 472 del 1997, e interessi, sempre ai sensi dell’art. 2948 cod. civ.
2. In data 6/06/2019 la parte controricorrente ha depositato memoria con cui ha evidenziato di aver aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 193 del 2016 conv. in l. n. 225 del 2016, rinunciando agli atti del giudizio. All’istanza però non risulta allegata alcuna documentazione comprovante la presentazione della domanda e il pagamento di quanto dovuto, come emerge anche dalla nota di deposito, ove è evidenziato che ne è oggetto solo l’istanza di rinuncia al ricorso. La rinuncia non risulta neanche notificata alla controparte.
Pertanto, occorre considerare tale richiesta come manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso incidentale, di cui va dichiarata la inammissibilità sopravvenuta.
3. Va parimenti esaminato nel merito il ricorso principale, il cui unico motivo è fondato nei termini che seguono.
3.1. Cass., Sez. U., 17/11/2016, n. 23397, richiamata dalla CTR a fondamento della ritenuta prescrizione quinquennale dei crediti di cui alle citate cartelle di pagamento, ha affermato un principio di ampia portata, chiarendo che il termine di prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento che non venga impugnata nei termini di legge e che, pertanto, è divenuta definitiva, non è sempre quello decennale, di cui all’art. 2953 cod. civ., ma resta quello proprio del tributo o della sanzione in essa pretesa, per cui, la prescrizione segue il suo normale corso che dipende dalla natura del credito e dalla espressa previsione legislativa. Ha altresì specificato che, in base all’articolo 2946 cod. civ., la prescrizione ordinaria dei diritti è decennale a meno che non sia la legge a disporre diversamente (come nel caso specifico esaminato dalle Sezioni Unite dei contributi previdenziali che, ai sensi dell’art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995, hanno una prescrizione quinquennale).
Ciò premesso, costituisce giurisprudenza del tutto consolidata di questa Corte che il diritto alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IRES, IRAP ed IVA), in mancanza di un’espressa disposizione di legge, si prescrive nel termine ordinario di dieci anni e non nel più breve termine quinquennale, non costituendo detti crediti erariali prestazioni periodiche, ma dovendo la sussistenza dei relativi presupposti valutarsi in relazione a ciascun anno d’imposta (Cass. 7/10/2022, n. 29340; Cass. 21/10/2021, n. 29447; Cass. 19/07/2021, n. 20638; Cass. 03/11/2020 n. 24278; Cass. 15/10/2020, n. 22350; Cass. 26/06/2020 n. 12740; Cass. 17/12/2019, n. 33266; Cass. 11/12/2019, n. 32308; Cass. 5/11/2019, n. 28315; Cass. 2/10/2019, n. 24588; Cass. 3/05/2019, n. 11760; Cass. 16/07/2018, n. 18804; Cass. 10/12/2014, n. 26013; Cass. 14/11/2014, n. 24322; Cass. 23/02/2010, n. 4283; Cass. 9/02/2007, n. 2941).
Ancora recentemente si è affermato che il credito erariale per la riscossione di IRPEF, IRAP, IVA e canone RAI si prescrive nell’ordinario termine decennale, attesa la mancata previsione di un termine più breve, in deroga a quello di cui all’art. 2946 cod. civ., mentre non opera l’estinzione quinquennale ex art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ., in quanto l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione annuale, ha carattere autonomo ed unitario, cosicché il singolo pagamento non è mai legato ai precedenti, ma risente di nuove ed autonome valutazioni circa la sussistenza dei presupposti impositivi (Cass. 29/11/2023, n. 33213).
3.2. A tali considerazioni occorre però anche aggiungere che costante giurisprudenza di questa Corte ritiene quinquennale il termine di prescrizione per le obbligazioni relative a sanzioni e interessi, anche se rispettivamente contestate unitamente al credito tributario e accessorie a crediti tributari a prescrizione decennale.
In relazione alle sanzioni, infatti, tale conclusione è imposta dall’art. 20 d.lgs. n. 472 del 1997 (Cass. 24/01/2023 n. 2095; Cass. 8/03/2022, n. 7486; Cass. 22/07/2011, n. 16099).
In relazione agli interessi, essi, anche ove accessori alle obbligazioni tributarie, si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l’obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall’art. 2948, n. 4, cod. civ., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell’obbligazione principale (Cass. 24/01/2023, n. 2095 che richiama Cass. 14/09/2022, n. 27055; Cass. 28/04/2022, n. 13258; Cass. 8/03/2022, n. 7486; Cass. 24/01/2022, n. 1980; Cass. 3/10/2021, n. 31283; Cass. 15/10/2020, n. 22351; Cass. 10/07/2020, n. 20955; Cass. 27/11/2019, n. 30901; Cass. 25/07/2014, n. 17020; Cass. 14/03/2007, n. 5954).
3.3. La sentenza impugnata, pur richiamando espressamente il principio di cui alla succitata Cass. Sez. U. n. 23397/2016, non ne ha fatto corretta applicazione, facendo discendere, dalla mancata sussistenza di un titolo giudiziale definitivo, la generalizzata applicazione della prescrizione quinquennale, che non consegue automaticamente all’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 2953 cod. civ., atteso che il giudice di merito, a fronte della mancata impugnazione delle cartelle, avrebbe dovuto distinguere secondo la disciplina sostanziale di prescrizione di ciascun tributo e, per ciascun tributo, in relazione agli accessori, trovando applicazione, in difetto di diverse disposizioni di legge, per i tributi erariali, il termine ordinario decennale di prescrizione secondo il disposto dell’art. 2946 cod. civ., e per sanzioni e interessi il termine quinquennale, rispettivamente ai sensi dell’art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997 e 2948, primo comma, cod. civ.
4. Pertanto, dichiarata la inammissibilità sopravvenuta del ricorso incidentale, va accolto il ricorso principale con cassazione della sentenza impugnata nei termini indicati, e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Trattandosi di inammissibilità per motivi sopravvenuti, non sussistono i presupposti processuali per l’applicazione del pagamento del cd. doppio contributo unificato, di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 13/07/2020, n. 14869), in relazione al ricorso incidentale.
P. Q. M.
dichiara l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso incidentale; accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata nei termini indicati e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per nuovo esame, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.