CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 11406 depositata il 29 aprile 2024
Tributi – Invito al pagamento – Cartella di pagamento – Omesso versamento contributi unificati – Rigetto
Rilevato che
1. Do.Li. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise il 25 gennaio 2023, n. 22/02/2023, che, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di cartella di pagamento dell’importo di Euro 11.142,25 per omesso versamento di contributi unificati in relazione a due ricorsi per motivi aggiunti in un giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise (procedimento iscritto al n. 314/2013 R.G.), ha accolto l’appello proposto dal Tribunale Amministrativo Regionale del Molise, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale di Campobasso il 29 marzo 2019, n. 177/03/2019, con compensazione delle spese giudiziali;
2. il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure – che aveva accolto il ricorso originario – sul presupposto che, mediante i ricorsi per motivi aggiunti, la contribuente avesse proposto nuove domande, impugnando ulteriori provvedimenti dinanzi al giudice amministrativo;
3. il Tribunale Amministrativo Regionale del Molise, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno resistito con controricorso congiunto, proponendo ricorso incidentale avverso la medesima sentenza, per il caso di eventuale fondatezza del ricorso principale;
4. l’Agenzia delle Entrate – Riscossione è rimasta intimata;
5. Do.Li. ha resistito al ricorso incidentale con controricorso, deducendone, tra l’altro, l’inammissibilità per l’omessa notifica alle controparti (in particolar modo, all’Agenzia delle Entrate – Riscossione).
Considerato che
1. Il ricorso principale è affidato ad un unico motivo, col quale si denuncia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., 24 e 97 Cost., in relazione dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sull’eccezione di nullità della notificazione dei presupposti inviti al pagamento, che era stata ritualmente formulata con la memoria depositata il 22 novembre 2019;
2. il ricorso incidentale (condizionato) è affidato ad un unico motivo, con il quale si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato omesso dal giudice di secondo grado di pronunciarsi sul motivo di appello circa la riproposta eccezione di inammissibilità del ricorso originario per la deduzione, attraverso l’impugnazione della cartella di pagamento, di vizi che la contribuente avrebbe dovuto eccepire nei confronti degli inviti al pagamento del contributo unificato, che erano stati regolarmente notificati dall’ente impositore;
3. preliminarmente, si deve rigettare l’eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale per omessa notifica alle controparti; invero, l’art. 370, primo comma, cod. proc. civ. (nel testo novellato dall’art. 3, comma 27, lett. f, n. 1, del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, in vigore dall’1 gennaio 2023, a norma dell’art. 35, comma 5, del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, nel testo novellato dall’art. 1, comma 380, lett. a, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) prevede che il controricorso (anche quando contenga un ricorso incidentale) debba essere solamente depositato entro quaranta giorni dalla notifica del ricorso, non occorrendo più la notifica al ricorrente; ad ogni modo, non si rende necessaria la notifica nei confronti di altre parti (come, nel caso di specie, nei confronti dell’agente della riscossione), verso le quali il ricorso incidentale non sia diretto ad ottenere alcuna reformatio in peius della sentenza impugnata;
4. ciò posto, il ricorso principale è infondato, derivandone l’assorbimento del ricorso incidentale;
4.1 venendo al tributo controverso, l’art. 16 del D.P.R. 29 maggio 2002, n. 115,(ndr art. 16 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) prevede che, in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato si applicano le disposizioni di cui agli artt. 247 ss. del D.P.R. 29 maggio 2002, n. 115,(ndr artt. 247 ss. del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) e nell’importo iscritto a ruolo sono calcolati gli interessi al saggio legale, decorrenti dal deposito dell’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione del contributo unificato (comma 1); peraltro, si potrà irrogare la sanzione prevista dall’art. 71 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (con esclusione della detrazione ivi prevista), anche mediante comunicazione contenuta nell’invito al pagamento di cui all’art. 248 del D.P.R. 29 maggio 2002, n. 115,(ndr art. 248 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) che dovrà essere notificata a cura dell’ufficio, anche tramite p.e.c., nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, mediante deposito presso l’ufficio (comma 3); a norma dell’art. 247 del D.P.R. 29 maggio 2002, n. 115,(ndr art. 247 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) l’ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione coincide con quello presso il magistrato dove è depositato l’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione del contributo unificato; infine, l’art. 248 del D.P.R. 29 maggio 2002, n. 115,(ndr art. 248 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) dispone che, entro trenta giorni dal deposito dell’atto cui si collega il pagamento o l’integrazione del contributo unificato, l’invito al pagamento dell’importo dovuto sia notificato a cura dell’ufficio ai sensi dell’art. 137 cod. proc. civ. (mediante ufficiale giudiziario o p.e.c.) nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, sia depositato presso l’ufficio (commi 1 e 2);
4.2 secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’invito al pagamento del contributo unificato non versato ex art. 248 del D.P.R. 29 maggio 2002, n. 115,(ndr art. 248 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) è l’unico atto liquidatorio, con cui viene comunicata al contribuente la pretesa tributaria, sicché, a prescindere dalla denominazione, va qualificato come avviso di accertamento o di liquidazione, la cui impugnazione non è facoltativa, ma necessaria ex art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, pena la cristallizzazione dell’obbligazione, che non può più essere contestata nel successivo giudizio avente ad oggetto la cartella di pagamento (in termini: Cass., Sez. 6-5, 15 dicembre 2021, n. 40233; Cass., Sez. 6-5, 28 gennaio 2022, n. 2642);
4.3 pertanto, atto liquidatorio certamente non è la cartella di pagamento, la quale, in rapporto alla procedura prevista dal D.P.R. 29 maggio 2002, n. 115,(ndr D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) assume (vedasi l’art. 213) (e, con riferimento al caso di specie, l’art. 249, che, peraltro, richiama espressamente l’art. 213), la mera (ordinaria) funzione esattoriale; in altre parole, solo l’invito al pagamento è l’atto che assume, quanto alla fattispecie in esame, la funzione di liquidazione del tributo; la cartella di pagamento rileva come semplice atto di notifica dell’iscrizione a ruolo e d’intimazione di precetto ad adempiere la relativa obbligazione; donde quel primo atto – giustappunto di liquidazione del tributo – una volta notificato al contribuente va necessariamente impugnato, posto che altrimenti l’obbligazione si cristallizza negli esatti termini della liquidazione (vedasi, in motivazione: Cass., Sez. 6-5, 15 dicembre 2021, n. 40233);
4.4 ciò posto, nel caso di specie, è pacifico che gli inviti al pagamento erano stati notificati alla contribuente nel domicilio eletto presso il difensore costituito nel giudizio amministrativo;
4.5 tale modalità di notifica è conforme alla previsione del combinato disposto degli artt. 16 e 248 del D.P.R. 29 maggio 2002, n. 115,(ndr artt. 16 e 248 del D.P.R. 29 maggio 2002, n. 115) per cui il destinatario che voglia contestare il merito della pretesa impositiva ha l’onere di impugnare l’invito di pagamento dinanzi al giudice tributario nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della notifica ai sensi dell’art. 19, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546;
4.6 dalle suesposte argomentazioni discende, quindi, che il profilo attinente al merito della pretesa impositiva, ovvero alla debenza del contributo unificato per i motivi aggiunti proposti dalla contribuente nel giudizio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise, avrebbe dovuto esser fatto valere come vizio proprio del prodromico invito al pagamento e non della successiva cartella di pagamento; atto impugnabile solo per vizi propri che nella specie non risultano essere stati mai dedotti; pertanto, la mancata impugnazione dei prodromici inviti al pagamento comporta la loro definitività e, conseguentemente, l’inammissibilità dell’originario ricorso della contribuente, che era diretto a censurare, mediante l’impugnazione della successiva cartella di pagamento, il merito della pretesa contributiva;
5. pertanto, alla stregua delle suesposte argomentazioni, non resta che pronunziare il rigetto del ricorso principale e dichiarare l’assorbimento del ricorso incidentale;
6. le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo; tanto non vale per l’agente della riscossione, che, sebbene vittorioso, è rimasto intimato;
7. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale; dichiara l’assorbimento del ricorso incidentale; condanna la ricorrente principale alla rifusione delle spese giudiziali in favore dei controricorrenti, liquidandole nella misura complessiva di Euro 2.500,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito; dà atto dell’obbligo, a carico della ricorrente principale, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.