CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 12613 depositata l’ 8 maggio 2024
Tributi – Avviso di accertamento – IMU – Agevolazione prima casa – Iscrizione anagrafica – Accoglimento
Ritenuto che
La controversia ha ad oggetto un ricorso avverso un avviso di accertamento (n. (…)) con cui il comune di Ciampino (d’ora in poi ricorrente) ha richiesto a Mi.Ro. (d’ora in poi intimata) il pagamento dell’Imu relativa all’anno 2012.
La questione riguarda il diritto al riconoscimento all’agevolazione prima casa per un immobile sito nel comune di Ciampino, cui si accede attraverso una strada, via (…), del comune di R.
La CTP ha respinto il ricorso sul presupposto che l’odierna intimata non ha dimostrato di avere la residenza in Ciampino, risultando invece, risiedere in Roma.
La CTR, riformando la pronuncia di primo grado, ha accolto l’appello dell’odierna intimata annullando l’avviso oggetto del presente giudizio sulla base delle seguenti ragioni:
– il comune di Ciampino ha dimostrato di non avere buon senso, né ha annullato in sede di autotutela l’avviso di accertamento, pur in presenza di incertezze burocratiche non dipendenti dalla volontà della contribuente, ma solo dalla malafede e mala gestione del dirigente preposto al comune di Ciampino;
– consegue l’annullamento dell’accertamento e con ordine al comune di procedere alla regolarizzazione definitiva della residenza della ricorrente, con condanna alle spese per lite temeraria.
Il ricorrente propone ricorso fondato su quattro motivi, la controparte resta intimata.
Considerato che
1. Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 136 secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., dell’art. 111, sesto comma, Cost. e dell’art. 6CEDU. Si duole che la sentenza non abbia in alcun modo esplicitato le ragioni giuridiche poste a base della decisione.
2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, del 6 dicembre 2011 (ndr art. 13 comma 2 del d.l. n. 201 del 6 dicembre 2011), convertito dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, nonché dell’art. 2, della l. 24 dicembre 1954, n. 1228 e dal d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. Precisa che l’odierna intimata aveva la residenza in R e la circostanza che solo la via di accesso ricadesse in detto comune non le impediva di iscriversi all’anagrafe del comune di Ciampino, evidenziando, peraltro, che non è prevista nel nostro ordinamento l’iscrizione anagrafica d’ufficio.
3. Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. per avere la CTR totalmente travisato la prova della certificazione anagrafica dell’odierna intimata. Rappresenta il ricorrente che da tale documentazione emergeva che l’intimata era iscritta all’anagrafe del comune di Roma e che solo nel 2018 ha domandato l’iscrizione nel comune di Ciampino.
4. Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 96 cod. proc. civ. Si duole della condanna alle spese per lite temeraria e contesta la mancanza di prova circa la mala fede o la colpa grave.
5. Il primo e il secondo motivo sono fondati e, possono essere trattati congiuntamente, tenuto conto della loro stretta connessione.
Ai sensi dell’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011 “L’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili “di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504” “, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa”; restano ferme le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
… (…) … Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.
Il presupposto per il riconoscimento del beneficio per cui è causa è, dunque, la residenza anagrafica nel comune in cui si trova l’immobile soggetto ad imposizione. In tal senso è, del resto, unanime la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. 6 – 5, n. 32339/2022, Rv. 666357 – 01, Sez. 6 – 5, n. 21873/2020, Rv. 659354 – 01, Sez. 6 – 5, n. 4166/2020, Rv. 657312 – 01).
Nel caso di specie non è stato mai contestato ed è stato accertato anche nella stessa sentenza impugnata, che l’intimata, all’epoca dei fatti, risultava iscritta all’anagrafe del comune di R.
Non vi è dubbio, pertanto, che non sussistevano i presupposti per l’esenzione dal tributo per cui è causa.
L’iscrizione anagrafica è, poi, prevista dal nostro ordinamento ad istanza di parte.
L’art. 2 della l. n. 1228 del 1954, prevede, infatti, che “È fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, la iscrizione nell’anagrafe del Comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazione di posizioni anagrafiche, a norma del regolamento, fermo restando, agli effetti dell’art. 44 del Codice civile, l’obbligo di denuncia del trasferimento anche all’anagrafe del Comune di precedente residenza.”
In fatto è emerso che l’immobile ricade nel comune di Ciampino, mentre la strada di accesso all’immobile ricade nel comune di Roma, ma l’odierna intimata, come ha affermato la ricorrente, ha proposto istanza di iscrizione all’anagrafe del comune di Ciampino solo nel 2018.
Contra ius è, pertanto, la conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata, secondo cui l’iscrizione avrebbe dovuto essere effettuata d’ufficio, pena il sacrificio del diritto fondamentale alla libera circolazione e al libero soggiorno sancito dall’art. 16 Cost. e dall’art. 45 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Erroneamente la sentenza impugnata non ha dato applicazione ai principi ora richiamati, e non ha neanche fornito alcuna motivazione a supporto delle proprie conclusioni.
6. Il terzo motivo resta assorbito alla luce dell’accoglimento dei primi due motivi.
7. Il quarto motivo merita accoglimento, in quanto il presupposto per la condanna alle spese per lite temeraria è la prova della sussistenza del dolo o della colpa grave, ipotesi non sussistente nel caso in esame.
8. Consegue l’accoglimento del ricorso. Non si rappresenta la necessità di ulteriori accertamenti in fatto e, pertanto, la Corte può decidere la causa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso.
9. Le spese del merito sono compensate atteso il consolidarsi della giurisprudenza sul presupposto impositivo in corso di causa, mentre quelle di legittimità devono essere regolate secondo il principio della soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso introduttivo del giudizio.
Spese del merito compensate.
Condanna l’intimata a pagare al ricorrente le spese di lite del presente giudizio, che liquida nell’importo complessivo di Euro 1200,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge.