CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 13249 depositata il 14 maggio 2024

Tributi – Cartella di pagamento – Omesso versamento IRAP – Rigetto

Rilevato che

– La società ricorrente, in fallimento, impugnava la cartella di pagamento notificatale per omesso versamento IRAP 2004;

– la CTP accoglieva il ricorso, ritenendo decaduta l’Amministrazione dall’esercizio del potere di controllo poiché non influiva sul termine triennale la sospensione prevista dall’art. 1 c. 1011 della L. n. 296 del 2006;

– appellava l’Ufficio;

– con la pronuncia gravata, la CTR ha confermato la statuizione di primo grado;

– ricorre a questa Corte l’Amministrazione Finanziaria con un solo motivo di gravame;

– la società non ha spiegato attività difensiva in questa sede, così come il Riscossore.

Considerato che

– Il solo motivo di ricorso proposto censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 1 c. 1011 della L. n. 296 del 2006 come novellato dall’art. 36 bis del D.L. n. 248 del 2007 convertito con modificazioni nella L. 31 del 2008 per avere la CTR erroneamente ritenuto che la norma ridetta (secondo la quale i contribuenti potevano definire la propria posizione con l’Erario versando una unica somma entro il 30 giugno 2008) abbia carattere facoltativo e non obbligatorio, con conseguente non venir meno del termine decadenziale ordinario per la notifica della cartella una volta cessata alla data del 15 dicembre 2005 la sospensione degli adempimenti;

– alla luce di ciò, secondo parte ricorrente, la dichiarazione di illegittimità della cartella, notificata in data 8 novembre 2011, risulterebbe erronea in quanto la stessa era da considerarsi tempestiva venendo il termine a scadere non il 15 dicembre 2008 ma il 31 dicembre 2011;

– il motivo è infondato;

– la disposizione che viene il rilievo è l’art. 1 c. 1011 della L. n. 296 del 2006 che così prevede: “ai soggetti destinatari dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005, interessati dalla proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania, stabilita per l’anno 2006 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2005, è consentita la definizione della propria posizione entro il 30 giugno 2007, relativamente ad adempimenti e versamenti, corrispondendo l’ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per cento, ferme restando le vigenti modalità di rateizzazione. Per il ritardato versamento dei tributi e contributi di cui al presente comma si applica l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, ancorché siano state notificate le cartelle esattoriali”;

– successivamente, l’art. 36 bis del D.L. n. 248 del 2007 ha previsto al comma 2 che “al comma 1011 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: “30 giugno 2007” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2008”; b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “i contribuenti hanno la facoltà di definire la propria posizione di cui al periodo precedente attraverso un unico versamento attualizzando il debito alla data del versamento medesimo”;

– si deve ricordare che con riferimento alla situazione normativa relativa al sisma 1990, in tema di accertamento e riscossione tributaria, la sospensione dei relativi termini prevista dall’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 1990, n. 2057 – che ha disposto la sospensione dei “termini, anche processuali, relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria (…) nei confronti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici, anche agli effetti dell’accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali” – è un effetto conseguente alla sospensione dei termini, a carico del contribuente, per gli adempimenti e versamenti di natura tributaria, che non ha carattere automatico, ma facoltativo, richiedendo un’apposita domanda, sicché l’Amministrazione, ove non fornisca la prova che il contribuente si sia avvalso della facoltà di fruire di tale beneficio, resta soggetta ai termini ordinari (Cass. n. 2434 del 31/01/2017; Cass. n. 9891 del 05/05/2011);

– ciò rammentato, si osserva che l’Agenzia delle entrate non ha qui neppure dedotto, né provato, che il contribuente abbia dichiarato di volersi avvalere della sospensione, non emergendo tale deduzione né dalla sentenza impugnata né dal ricorso;

– va poi considerato che l’art. 138, commi 1 e 2, della L. 388 del 2000 ha conferito ai soggetti colpiti dal sisma del 1990 la facoltà di regolarizzare le proprie posizioni fiscali (espressione identica a quella utilizzata dalla normativa che qui viene in rilievo) versando l’ammontare dovuto per ciascun tributo con possibilità di rateizzare l’importo fino ad un massimo di 12 rate semestrali di cui l’ultima scadeva il 15 giugno 2008; l’art. 138, comma 3, prevede che le somme dovute dai contribuenti e non versate sono recuperate mediante iscrizioni in ruolo da rendere esecutivi entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza dell’ultima rata, e dunque entro il 31 dicembre 2009;

– questa Corte ha già avuto modo di precisare che il nuovo termine decadenziale previsto dal comma 3 della L. 388 del 2000 non può che essere riferito all’omesso adempimento dei pagamenti dovuti per effetto della richiesta di regolarizzazione previsto dal comma 1 della stessa norma (Cass. n. 7274 del 27/03/2014); ne consegue che ove non vi è prova che il contribuente abbia inteso avvalersi della regolarizzazione prevista dall’art. 3 della L. 388 del 2000, non si applica la proroga fino al 31 dicembre 2009 per l’iscrizione a ruolo;

– ad analoghe conclusioni deve quindi pervenirsi con riguardo alla situazione normativa qui rilevante, dal momento che in entrambi i sistemi normativi la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle trova giustificazione nella definizione da parte del contribuente della propria posizione, previa dichiarazione di volersi avvalere della sospensione;

– e anche dal punto di vista logico tale interpretazione risulta coerente, dovendosi ampliare il lasso di tempo concesso agli Uffici per agire coattivamente solo nei casi in cui il contribuente, al quale è attribuita tale facoltà dalla legge, utilizzi lo spatium deliberandi attribuitogli per regolarizzarsi;

– da tale attività di regolarizzazione deriva infatti l’obbligo per l’Amministrazione di verificare la correttezza di tale regolarizzazione, attività che richiede evidentemente tempo, il trascorrere del quale non può andare in danno dell’azione di riscossione coattiva, eventuale, e quindi legittima la dilatazione del termine per la notifica della cartella;

– per tali ragioni, il ricorso va rigettato;

– non vi è luogo a pronuncia in ordine alle spese, stante la mancata costituzione della società contribuente, rimasta intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.