CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 13302 depositata il 14 maggio 2024

Tributi – Avviso di accertamento – IVA – Accoglimento

Rilevato che

– la società O.S.G. Srl impugnava l’avviso di accertamento notificatole per i periodi di imposta 2012 con il quale l’Amministrazione finanziaria accertava maggiori operazioni attive imponibili e rideterminava l’iva dovuta richiedendo le conseguenti sanzioni e i relativi interessi;

– la CTP di Avellino rigettava il ricorso;

– appellava la contribuente;

– con la sentenza impugnata la CTR della Campania sezione staccata di Salerno ha ritenuto in primo luogo difettosi di motivi di gravame quanto a specificità; ha poi – “in ogni caso” – ritenuto legittimo l’atto impugnato;

– ricorre a questa Corte la società O.S.G. Srl in liquidazione con atto affidato a quattro motivi di gravame che illustra con memoria;

– l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;

Considerato che

– il primo motivo si duole della nullità della sentenza per avere il giudice dell’appello apoditticamente assunto la presunta inammissibilità dell’impugnazione senza aver rilevato la violazione dell’art 112 c.p.c. in cui era in corsa la sentenza di primo grado rispetto a due motivi proposti in quella sede;

– il motivo è fondato;

– invero, come si evince dalla pronuncia impugnata e specialmente da quanto illustrato dalla medesima a pag. 5 della stessa, la CTR ha dapprima percepito e poi esaminato le questioni sottoposte al suo esame; da tale percezione si evince quindi che le doglianze proposte dall’appellante erano dotate di adeguata specificità;

– alla luce della decisione che precede, i restanti motivi vanno dichiarati inammissibili per difetto di interesse;

– infatti, la pronuncia gravata nel dichiarare l’inammissibilità dell’appello si è spogliata della potestas iudicandi: dopo avere esaminato e risolto le questioni relative alla specificità dei motivi di appello, essa infatti scrive che “in ogni caso pur volendo prescindere dalle superiori e risolutive considerazioni…”;

– trova quindi applicazione la costante giurisprudenza di questa Corte secondo la quale (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 27388 del 19/09/2022) ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d’impugnazione, in tal modo spogliandosi della “potestas iudicandi”, abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici, di modo che la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnarle, essendo tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d’inammissibilità, la quale costituisce la vera ragione della decisione;

– conclusivamente, quindi, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti per difetto di interesse, la sentenza va cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame del merito;

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa e rinvia alla Corte di giustizia della Campania, sez. staccata di Salerno, in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.