CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 14790 depositata il 27 maggio 2024

Tributi – Avvisi di accertamento – IMU – Notificazione della sentenza impugnata – Onere di deposito messaggio PEC – Improcedibilità

Rilevato che

C.S. Srl (di seguito la Società) propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva respinto l’appello proposto avverso la sentenza n. 378-2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo in rigetto del ricorso proposto avverso avvisi di accertamento IMU 2014-2017 emessi dal Comune di Capriate San Gervasio;

il Comune resiste con controricorso;

entrambe le parti hanno da ultimo depositato memoria difensiva

Considerato che

1.1. con il primo motivo di ricorso la Società denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 4), cod. proc. civ., violazione degli artt. 140 e 145 cod. proc. civ., dell’art. 2697 cod. civ., e degli art. 115 e art. 116 cod. proc. civ. e lamenta che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado abbia erroneamente ritenuto validamente notificato l’avviso di accertamento IMU 2014 sebbene la notifica fosse stata effettuata la notifica presso la residenza del suo legale rappresentante, non ricorrendone tuttavia i presupposti di cui agli artt. 140 e 145 cod. proc. civ.;

1.2. con il secondo motivo di ricorso la Società denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), violazione dell’art. 2, comma 2 del D.L. 102-2013 e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. per avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado erroneamente ritenuto che avendo “la società ricorrente … omesso di inoltrare la dichiarazione relativa ai fabbricati merce … di conseguenza sarebbe venuta meno la possibilità di fruire del beneficio fiscale”;

2.1. va preliminarmente esaminata l’eccezione, sollevata dalla controricorrente ma rilevabile anche d’ufficio, di inammissibilità del ricorso per mancata produzione della relata di notifica della sentenza impugnata;

2.2. come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. n. 21349 del 06-07-2022) la dichiarazione, contenuta nel ricorso per cassazione, di avvenuta notificazione della sentenza impugnata attesta un “fatto processuale” – la notificazione della sentenza – idoneo a far decorrere il termine “breve” di impugnazione e, quale manifestazione di “autoresponsabilità” della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 cod. civ.;

2.3. in merito alle modalità di produzione di tali documenti è d’uopo tuttavia evidenziare che con la riforma introdotta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 l’obbligo del deposito telematico degli atti introduttivi è stato esteso anche al giudizio di cassazione, essendo stato in particolare previsto, all’art. 35, comma 2, come modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, che – fra le altre – le norme contenute nel Titolo V ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile (“disposizioni relative alla giustizia digitale”) si applichino anche alla Corte di Cassazione, dal 1° gennaio 2023;

2.4. fra le disposizioni applicabili sin dal 1° gennaio 2023 assume particolare rilievo l’art. 196-quater delle disp. di attuazione (“Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti”), secondo cui “nei procedimenti davanti al Tribunale, alla Corte di appello, alla Corte di cassazione e al Giudice di pace il deposito degli atti processuali e dei documenti, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo, da parte dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria, ha luogo esclusivamente con modalità telematiche”, “con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati” e “il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”;

2.5. l’obbligo riguarda, pertanto, anche gli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, i quali, ove in formato analogico, dovranno essere depositati telematicamente in copia informatica;

2.6. nel caso in cui la notificazione della sentenza, al fine del decorso del termine breve per l’impugnazione, venga effettuata a mezzo posta elettronica certificata (PEC), il difensore deve depositare, quindi, non solo la sentenza, ma anche il messaggio di posta elettronica certificata con i relativi allegati, il che, come dianzi indicato, comporta che si dovrà procedere all’allegazione del duplicato della notifica in formato .eml oppure .msg, ovvero del file contenente il messaggio di posta elettronica e i suoi allegati, come previsto dall’art. 13 delle Specifiche tecniche previste dall’art. 34, comma 1, D.M. 44-2011 e succ. mod. (Formato dei documenti informatici allegati – art. 12 del Regolamento Ministeriale), vigenti ratione temporis;

2.7. l’art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53-1994, quanto al contenuto della PEC di notifica (dell’atto introduttivo o del provvedimento), prevede infatti quanto segue: “1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell’atto notificato a norma dell’articolo 3-bis, l’avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 1-ter. In tutti i casi in cui l’avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis“;

2.8. laddove, dunque, si possa procedere al deposito telematico, la prova della notifica a mezzo posta elettronica certificata dovrà essere fornita esclusivamente con il file nativo della notifica, e non mediante stampa dello stesso (in formato cartaceo o in pdf mediante scansione), in quanto unicamente il file in formato .eml oppure .msg garantisce l’autenticità del messaggio stesso, essendo caratterizzato dalla presenza della firma del gestore di posta, che attesta che quel messaggio proviene dall’ente che ha gestito la consegna del messaggio PEC e che il documento non ha subìto modifiche o alterazioni;

2.9. nel caso in esame, dall’esame del fascicolo d’ufficio e di quello di parte ricorrente emerge che quest’ultima non ha ottemperato l’onere di deposito del pervenutole messaggio di posta elettronica certificata, unitamente agli allegati (sentenza e relata di notifica), adempimento prescritto dall’art. 369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., né peraltro la copia della sentenza notificata si rinviene nella produzione del controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. U, n. 21349 del 6.7.2022; Cass., sez. U, 16-04-2009, n. 9005; Cass., Sez. U, 02-05-2017, n. 10648), essendosi limitata la ricorrente a depositare una stampa in formato pdf (indicata come “ricevuta notifica sentenza di appello”) del messaggio PEC inviato dal difensore della società controricorrente per la notifica della sentenza impugnata, privo, peraltro, anche dei suoi allegati;

2.10. tale regola, lungi dall’essere una mera formalità, è preordinata a consentire il controllo sulla tempestività del ricorso per cassazione e cioè che esso sia stato proposto entro il termine di giorni sessanta dalla notificazione della sentenza impugnata e per questa ragione, il principio subisce una – apparente – eccezione quando risulti, in modo certo, che questo accertamento è superfluo, perché il ricorso per cassazione è stato notificato prima della scadenza del termine breve decorrente dalla pubblicazione del provvedimento impugnato;

2.11. invero, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, pur in difetto di produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, il ricorso per cassazione deve ugualmente ritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data di pubblicazione della sentenza, indicata nel ricorso, e quella della notificazione del ricorso, emergente dalla relata di notificazione dello stesso, assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass. 10-07-2013, n. 17066; Cass. 30-04-2019, n. 11386);

2.12. siffatta prova di resistenza nel caso in esame dà esito negativo, atteso che la sentenza è stata pubblicata in data 26 maggio 2023 ed il ricorso è stato notificato il 5 settembre 2023;

3. in conclusione, avendo la ricorrente espressamente allegato che la sentenza impugnata le è stata notificata, limitandosi tuttavia a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, con assorbimento di ogni altra questione ed eccezione, affermando il seguente principio di diritto: “Nel giudizio di cassazione, a seguito della riforma introdotta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, va dichiarata l’improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2), cod. proc. civ. dell’impugnazione proposta contro una sentenza notificata a mezzo posta elettronica certificata (PEC), di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, mediante inserimento nella busta telematica, con la quale l’atto è depositato, del messaggio di posta elettronica certificata in formato .eml o .msg, che non risulti neppure prodotto dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, cod. proc. civ.“;

4. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

Dichiara improcedibile il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese di lite a favore del Comune controricorrente, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.