CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 14869 depositata il 28 maggio 2024
Tributi – Avviso di accertamento – Maggiori ricavi – Studi di settore – Istanza di cessazione della materia del contendere – Morte di una delle parti – Revoca del mandato al difensore – Rinvio a nuovo ruolo
Rilevato che
1. Si.Gi. ha proposto ricorso nei confronti dell’Agenzia delle entrate, che ha resistito con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe. Con quest’ultima la C.T.R. ha rigettato l’appello del contribuente e confermato la sentenza della C.T.P. di Trapani che, a propria volta, aveva rigettato il ricorso avverso l’avviso di accertamento (…) con il quale l’Ufficio, per l’anno di imposta 2004, aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi, facendo applicazione degli studi di settore.
Nel giudizio è intervenuta Pa.Ca., qualificatasi erede di Si.Gi., nelle more deceduto, e costituitasi a mezzo nuovo difensore, la quale ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere allegando di aver definito stragiudizialmente la pretesa di cui all’avviso di accertamento impugnato avendo aderito alla c.d. rottamazione ter ai sensi degli art. 3 d.l. 23 ottobre 2018 n. 119 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136.
Considerato che
1. La documentazione prodotta dall’erede del contribuente, Pa.Ca., non rende contezza dell’effettiva definizione della controversia di cui al ricorso. L’atto impugnato, infatti, è un avviso di accertamento identificato in sentenza con il codice (…) mentre i documenti di cui alla rottamazione si riferiscono ai numeri identificativi delle cartelle che l’istante assume, ma non documenta, emesse a seguito dell’atto impositivo.
2. Sebbene l’istanza di cessazione della materia del contendere avanzata dalla ricorrente possa essere valutata ai fini dell’eventuale dichiarazione di estinzione, in ragione del sopravvenuto difetto di interesse alla definizione nel merito del giudizio, nella fattispecie in esame deve rilevarsi che, dagli stessi documenti allegati da Pa.Ca. nell’atto di intervento risulta esservi altra erede, Si.Si., figlia del contribuente, che non è intervenuta nel giudizio.
A ciò deve aggiungersi che al giudizio innanzi alla Corte di Cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo (tra le più recenti Cass. 05/01/2024, n. 371)
3. Sebbene risulti che anche Si.Si. ha revocato il mandato al difensore nominato dal dante causa, Avv. M.L.P., va rammentato che nel giudizio di cassazione, la revoca della procura ad litem, quale espressione dell’autonomia negoziale della parte, attuata mediante l’esercizio del diritto potestativo di recesso dal rapporto professionale con il difensore, non integra una causa interruttiva del processo, che prosegue senza la necessità di alcun particolare adempimento (Cass. 08/04/2020, n. 7751).
Deve rilevarsi, tuttavia, che sebbene non tutti gli eredi si siano costituiti a mezzo del nuovo difensore, all’Avv. M.L.P., difensore nominato dal dante causa, non risulta dato avviso della fissazione dell’udienza camerale restando, pertanto, non integro il contraddittorio.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo disponendo la comunicazione della prossima udienza ad entrambi i difensori, Avv. M.L.P. e Avv. L.M. Invita l’erede intervenuta nel giudizio a rendere chiarimenti in ordine alle cartelle di pagamento oggetto di rottamazione e a documentarne il collegamento con l’avviso di accertamento oggetto di giudizio.