Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 16300 depositata il 12 giugno 2024
notifica atti tributari a mezzo servizio postale – irreperibilità
Rilevato che:
1. L’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti della società G. s.r.l., esercente l’attività di gestione e acquisizione di alberghi, l’avviso di accertamento n. T8V030502173/2010, con il quale rettificava, ai sensi degli articoli 39, comma 1, lettera b), 40 e 41-bis del P.R. 29/09/1973 n. 600 il reddito d’impresa della società per l’anno di imposta 2006 da una perdita di euro 926,00 a un reddito di euro 60.754,00 e tanto dopo aver disatteso l’interpello proposto dalla società al fine di ottenere la disapplicazione della normativa sulle società di comodo ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 8, d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’articolo 30, comma 4-bis, della legge 23/12/1994 n. 724.
2. La società G. s.r.l. impugnava l’atto di accertamento e la CTP di Siena, con la sentenza n. 278/01/2011 del 10/11/2011, respingeva il ricorso.
3. La società G. s.r.l. impugnava la decisione di primo grado e la CTR di Firenze, con la sentenza 1304/31/2014 del 30.6.2014, accoglieva l’appello annullando l’atto di accertamento
4. Avverso la sentenza di appello ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con ricorso articolato su tre motivi; la società G. s.r.l. non ha espletato attività difensiva.
Considerato che:
1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli articoli 1, comma 2, e 36, comma 2, numero 4, del decreto legislativo 31/12/1992 n. 546, dell’articolo 132, secondo comma, num. 4, cod. proc. civ. e dell’articolo 118 disp. att. cod. proc. civ. in relazione all’articolo 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ..
2. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione di legge, sotto vari profili, dell’articolo 30 della legge 724 del 1994 in relazione all’articolo 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.
3. Con il terzo motivo di ricorso con il quale l’Agenzia delle Entrate denuncia omesso esame di fatti decisivi della controversia oggetto di discussione tra le parti in relazione all’articolo 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ.
4. Il Collegio ritiene che non sia necessario dare conto, specificamente, del contenuto delle singole censure, per quanto di seguito esposto.
5. L’Avvocatura dello Stato si è avvalsa per la notifica del servizio postale ai sensi della legge 21/01/1994 n. 53. La notifica effettuata presso la sede della società non è andata a buon fine, risultando la società irreperibile al numero civico e non risultando il nominativo. La notifica è stata tentata a mezzo del servizio postale al domicilio eletto nel procedimento di appello presso lo studio del difensore, individuato in due diversi indirizzi in Via F. Todaro 11 e in Via C. Battisti 265; per entrambe le raccomandate le cartoline di ritorno risultano essere state sottoscritte dal portiere dello stabile di via C. Battisti 265, in Messina, ove si presume l’avvocato N. B., difensore di G. s.r.l. nelle fasi di merito, avesse uno studio professionale e quindi il proprio domicilio. Non risulta, tuttavia, che al detto difensore sia stato inviato rituale avviso dell’avvenuta consegna del ricorso o comunque del plico al portiere dello stabile, come previsto dall’art. 7, comma 3, della legge n. 890 del 20/11/1982, richiamata dalla legge n. 53 del 1994.
6. Sul punto questa Corte è ferma (Cass. 04/12/2012, 21725 del; Cass. civ., Sez. III, 24/07/2023, n. 22095) nel ritenere che nel caso di notificazione degli atti processuali a mezzo del servizio postale, ai sensi del comma 6 dell’art. 7 della legge n. 890 del 20/11/1982, introdotto dall’art. 36, comma 2 quater, del d.l. n. 248 del 31/12/2007, convertito in legge n. 31 del 28/02/2008 la notificazione è nulla se il piego viene consegnato al portiere dello stabile in assenza del destinatario e l’agente postale non ne dà notizia al destinatario stesso mediante lettera raccomandata. La difesa Erariale non ha chiesto di sanare la maturata la nullità del procedimento notificatorio e non risulta si sia attivata ai fini della ripresa dello stesso, dopo avere constatato la non ritualità della notificazione (Cass. Sez. U 15/07/2016 n. 14594).
7. A tanto consegue, in adesione ai richiamati precedenti di questa Corte, che il ricorso dell’Agenzia delle Entrate deve essere dichiarato inammissibile.
8. Nulla per le spese. Non vi è luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato, perché il provvedimento con cui il giudice dell’impugnazione disponga, a carico della parte che l’abbia proposta, l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del comma 1 bis del medesimo art. 13, non può aver luogo nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Cass., Sez. , 25 novembre 2013, n. 26280; Cass., 14 marzo 2014, n. 5955).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.