CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 16445 depositata il 18 giugno 2025

IRPEF e IVA – Cartelle di pagamento – Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – Documentazione – Duplicati informatici – Conformità all’originale – Rigetto

 Rilevato che

1. L’Agenzia delle Entrate – Riscossione notificava a Fa.Fe., in data 22 maggio 2018, comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. (…), per l’importo complessivo di € 93.504,23, emessa sulla base di pregresse cartelle di pagamento n. (…), n. (…) e n. (…), relative ad IRPEF ed IVA per gli anni 2012, 2013 e 2014.

2. Avverso tale comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e le sottese cartelle di pagamento il contribuente proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma la quale, con sentenza n. 11841/11/2019, depositata in segreteria il 19 settembre 2019, rigettava il ricorso, condannando il ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

3. Interposto gravame da Fa.Fe., la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 3270/07/2022, pronunciata il 4 luglio 2022 e depositata in segreteria il 13 luglio 2022, rigettava l’appello, condannando altresì l’appellante al pagamento delle spese di giudizio.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Fa.Fe., sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il 13 febbraio 2023).

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione resiste con controricorso.

5. In data 25 giugno 2024 il Consigliere delegato emetteva proposta di definizione anticipata del ricorso ex art. 380-bis, comma 1, c.p.c., ritenendo lo stesso manifestamente infondato.

In data 31 luglio 2024 il difensore del contribuente presentava istanza di trattazione del ricorso ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c.

Con decreto del 16 novembre 2024 è stata fissata la discussione del ricorso dinanzi a questa sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 4 febbraio 2025, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ.

Il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che

1. Con l’unico motivo di ricorso il contribuente eccepisce violazione e falsa applicazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. e 22 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, in relazione all’art. 360, comma 1, num. 3), c.p.c.

Deduce, in particolare, che la C.T.R. aveva erroneamente ritenuto generico il disconoscimento della conformità all’originale della documentazione prodotta dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione come prova dell’avvenuta notificazione delle cartelle di pagamento, in quanto egli aveva contestato l’inesistenza degli originali in questione, con riferimento alle ricevute di consegna dei messaggi di posta elettronica certificata, che erano state depositate in copia, senza dichiarazione di conformità all’originale informatico.

2. Il motivo è infondato.

Secondo l’orientamento consolidato di questa Corte, perché possa aversi disconoscimento idoneo della conformità all’originale delle copie fotostatiche, è necessario che la parte, nei modi e termini di legge, renda una dichiarazione che – pur nel silenzio della norma predetta, che non richiede forme particolari – evidenzi in modo chiaro ed inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all’originale di cui si assume sia copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria delle copie, contestazioni generiche o omnicomprensive, essendo necessaria comunque l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestate, sia degli elementi per i quali si assume difforme dall’originale (Cass. 26 ottobre 2020, n. 23426; Cass. 4 ottobre 2018, n. 24323; Cass. 11 ottobre 2017, n. 23902).

Nel caso di specie, il contribuente non ha eccepito né rilevato quali specifici errori, difformità e/o incongruenze relativamente al contenuto dei documenti depositati in atti in copia da parte dell’Agente della riscossione.

Nella fattispecie in esame, peraltro, quello che si contesta è la conformità all’originale della ricevuta di consegna della p.e.c. con le quali sono state notificate le cartelle di pagamento, in quanto l’Agenzia delle Entrate – Riscossione non ha depositato il file .eml, ma una copia analogica dei file in formato .pdf contenenti l’attestazione della consegna, che tuttavia non avrebbero l’attestazione di conformità all’originale file formato .eml.

Sul punto, l’art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale) dispone che «1. I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle Linee guida. 2. Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformità alle vigenti Linee guida, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono tratte se la loro conformità all’originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato o se la conformità non è espressamente disconosciuta.

Resta fermo, ove previsto, l’obbligo di conservazione dell’originale informatico».

Ora, come affermato di recente da Cass. 28 agosto 2024, n. 23213, ai fini del disconoscimento della conformità all’originale di copia analogica di un documento informatico occorre una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, che si concreti nell’allegazione di elementi significanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta.

Nel caso di specie la contestazione sull’esistenza stessa del documento informatico e della conformità all’originale del documento analogico depositato è assolutamente generica.

3. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

Ricorrono i presupposti processuali per dichiarare il ricorrente tenuto al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Non si procede alla liquidazione equitativa di una somma di denaro ex art. 96, comma 3, c.p.c., nonché alla condanna al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma di denaro ex art. 96, comma 4, c.p.c., in quanto la proposta di definizione anticipata è stata confermata con una motivazione parzialmente diversa.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, delle spese del presente giudizio, che si liquidano € 7.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per dichiarare il ricorrente tenuto al pagamento di una somma di importo pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.