CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 16475 depositata il 18 giugno 2025
Avviso di accertamento – IRES, IVA, IRAP – Raddoppio dei termini di accertamento – Notitia criminis – Censure procedimentali e di merito – Rigetto
Fatti di causa
1. A seguito di indagini svolte dalla Guardia di Finanza e concluse con Processo Verbale di Costatazione consegnato alla contribuente il 20.12.2011 (sent. CTR, p. II), l’Agenzia delle Entrate notificava alla T. Srl, il 4.10.2012, l’avviso di accertamento n. (…), con il quale contestava, ai fini Ires, Iva ed Irap, il maggior reddito conseguito rispetto al dichiarato in relazione all’anno 2006, quantificato in euro 49.465,98, ritenendo ricorrente l’utilizzo di due fatture per operazioni oggettivamente inesistenti.
L’Ente impositore si avvaleva del raddoppio dei termini di accertamento ai sensi dell’art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973.
2. La società impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia, proponendo censure procedimentali, in primo luogo l’illegittimo utilizzo del raddoppio dei termini di accertamento, e di merito, come il vizio di motivazione dell’atto impositivo.
La CTP accoglieva le censure proposte dalla contribuente, ritenendo che il raddoppio dei termini non potesse operare in assenza della prova che la denuncia penale fosse stata trasmessa dall’Amministrazione finanziaria prima che fosse maturato l’ordinario termine di decadenza.
3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria.
La CTR riteneva legittimo l’utilizzo del termine di accertamento raddoppiato da parte dell’Ente impositore, ed in conseguenza accoglieva il gravame e riaffermava la piena validità ed efficacia dell’atto impositivo.
4. Ha proposto ricorso per cassazione la T. Srl, affidandosi a due motivi di impugnazione. Resiste l’Amministrazione finanziaria mediante controricorso.
Ragioni della decisione
1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la società contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 345, comma 3, cod. proc. civ., e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, per non avere la CTR rilevato che l’Amministrazione finanziaria solo nel grado di appello, e pertanto tardivamente, ha prodotto la documentazione giustificativa della pretesa tributaria (ric., p. 8) e “della denuncia idonea a far scattare l’applicazione del raddoppio dei termini” (ric., p. 11).
2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, pur dichiarando di introdurlo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la ricorrente censura la “nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 43, comma 3, D.P.R. n. 600/1973, in relazione al raddoppio dei termini di decadenza concesso all’Agenzia delle Entrate per l’attività di accertamento della maggiore imposizione fiscale” (ric., p. 13), perché il giudice del gravame ha omesso di compiere il controllo sulla sussistenza dei fatti che avrebbero comportato l’obbligo di denunzia penale, e “comunque si ritiene” che la valutazione “non possa prescindere dall’esame della copia della denuncia depositata presso la Procura”.
3. Mediante il primo strumento di impugnazione la contribuente critica, in relazione ai profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, la decisione della CTR per non aver rilevato che l’Amministrazione finanziaria solo nel grado di appello, e pertanto tardivamente, ha prodotto la documentazione giustificativa della pretesa tributaria e la denuncia penale, eventualmente idonea a giustificare l’applicazione del raddoppio dei termini di accertamento.
Con il secondo motivo, poi, la ricorrente contesta, in relazione al profilo della nullità della sentenza, l’omesso controllo da parte del giudice del gravame circa la sussistenza dei fatti che avrebbero comportato l’obbligo di denunzia penale non potendo, nella prospettazione difensiva, prescindersi dall’esame della copia della denuncia penale inoltrata alla Procura della Repubblica.
I due motivi di ricorso rivelano elementi di connessione, e possono perciò essere trattati congiuntamente, per ragioni di chiarezza e sintesi espositiva.
3.1. Invero le censure introdotte dalla società combinano tra loro profili di contestazione tra loro anche incompatibili e non sono tutte agevolmente comprensibili, ma emerge evidente che il punto fondamentale della critica è la contestazione dell’illegittima applicazione della disciplina del raddoppio dei termini. Secondo la ricorrente la stessa non può trovare applicazione in assenza della prova della presentazione della denuncia penale per i fatti contestati entro i termini ordinari di accertamento, ed il documento deve essere pure controllato dal giudice per escluderne la pretestuosità.
Sulla base di questa premessa la contribuente rileva che la copia della denuncia trasmessa è stata prodotta dall’Amministrazione finanziaria solo in grado di appello, pertanto tardivamente ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., con la conseguenza che, essendo inammissibile questa produzione documentale, non vi è prova che sussistessero i presupposti per il raddoppio dei termini di accertamento.
3.2. Occorre ancora rilevare che la verifica fiscale eseguita nei confronti della ricorrente ha ritenuto accertata la partecipazione della società ad operazioni commerciali oggettivamente inesistenti, riportate nella dichiarazione dei redditi, consentendo di ipotizzare l’integrazione del reato di cui all’art. 2 della legge n. 74 del 2000. (ndr art. 2 del d.lgs n. 74 del 2000).
A tanto può aggiungersi che la contribuente è stata portata a piena conoscenza delle violazioni contestate, avendo ricevuto il 15.12.2011 la consegna del Processo Verbale di Costatazione, completo di allegati (controric., p. 7), che ha sottoscritto per ricevuta.
3.3. Può quindi in primo luogo osservarsi che il rito tributario presenta una disciplina propria della produzione documentale cui sono ammesse le parti, che deroga alla disciplina del rito ordinario di cui all’art. 345 cod. proc. civ.
L’art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, infatti, nella formulazione vigente ratione temporis, ammetteva la produzione di documenti in sede di appello, non richiedendo la prova che non fosse stato possibile produrli in precedenza.
3.4. Tanto si è osservato per ragioni di completezza ma, con riferimento al caso di specie occorre anche rilevare che, sempre in base alla disciplina vigente ratione temporis, al fine dell’applicazione della disciplina che prevede il raddoppio dei termini di accertamento non risulta indispensabile la produzione della denuncia penale, e neppure la prova della sua presentazione.
Questa Corte di legittimità, infatti, ha chiarito che “in tema di accertamento tributario, i termini previsti dall’art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 per l’IRPEF e dall’art. 57 del D.P.R. n. 633 del 1972 per l’IVA, come modificati dall’art. 37 del d.l. n. 223 del 2006, conv., con modif., in l. n. 248 del 2006, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l’obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, già notificati, incidano le modifiche introdotte dall’art. 1, commi da 130 a 132, della l. n. 208 del 2015, attesa la disposizione transitoria, ivi introdotta, che richiama l’applicazione dell’art. 2 del D.Lgs. n. 128 del 2015, nella parte in cui sono fatti salvi gli effetti degli avvisi già notificati”), Cass. sez. VI – V, 14.5.2018, n. 11620, e si è pure specificato che “in tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43, comma 3, del D.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972, nei testi applicabili “ratione temporis”, presuppone unicamente l’obbligo di denuncia penale, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 247 del 2011.
(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha annullato la decisione impugnata che aveva ritenuto inoperante il raddoppio dei termini per mancata prova della comunicazione della “notitia criminis” entro il termine di decadenza ordinario)” (evidenza aggiunta), Cass. sez. VI – V, 28.6.2019, n. 17586.
Le riassunte critiche proposte dalla ricorrente sono pertanto infondate.
3.5. Occorre ancora soltanto osservare che la contribuente non ha proposto nel suo ricorso per cassazione critiche specifiche in ordine ai rilievi proposti dall’Amministrazione finanziaria nell’avviso di accertamento che le ha notificato, e tanto meno ha indicato come simili critiche sarebbero state introdotte nei gradi di merito del giudizio.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
4. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e del valore della controversia.
4.1. Deve anche darsi atto che ricorrono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto dalla T. Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, che condanna al pagamento delle spese di lite in favore della costituita controricorrente, e le liquida in complessivi euro 3.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
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