CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 16501 depositata il 13 giugno 2024

Tributi – Avviso di accertamento – IRPEF – Maggior reddito – Incrementi patrimoniali – Capacità reddituale del nucleo familiare – Genericità del motivo – Rivalutazione delle risultanze istruttorie – Inammissibilità

Rilevato che

1. In data 5 dicembre 2007 De.Si. riceveva notifica di un avviso di accertamento ai fini IRPEF, n. (…), relativo all’anno d’imposta 2004.

L’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Lecce – rideterminava sinteticamente il reddito complessivo della contribuente ex art. 38, quarto comma e ss., D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, accertando un maggior reddito di Euro 102.043,00 per l’anno 2003; la rettifica originava dal riscontro, operato dall’Ufficio, della disponibilità della contribuente di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva quali, segnatamente: incrementi patrimoniali per Euro 474.917,00.

2. Avverso l’avviso di accertamento la contribuente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Lecce; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, contestando i motivi di ricorso e chiedendo la conferma del proprio operato.

3. La C.t.p., con sentenza n. 169/05/2012, accoglieva parzialmente il ricorso della contribuente, rideterminando la quota di spesa per incrementi patrimoniale riferita al 2003 in Euro 28.095,00.

4. Contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. della Puglia; si costituiva anche la contribuente, proponendo, altresì, appello incidentale.

5. Con sentenza n. 3234/22/2016, depositata in data 19 dicembre 2016, la C.t.r. adita rigettava l’appello dell’Ufficio ed accoglieva il gravame incidentale della contribuente, compensando tra le parti le spese di lite.

6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Puglia, l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo.

La contribuente ha resistito con controricorso.

La causa è stata trattata nella camera di consiglio dell’8 maggio 2024 per la quale la contribuente ha depositato memoria.

Considerato che

1. Con l’unico motivo di ricorso, così rubricato: “Omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.” l’ufficio lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha posto a fondamento del proprio convincimento la capacità reddituale dell’intero nucleo familiare della contribuente e non solo quella di quest’ultima, non tenendo conto degli elementi evidenziati dall’Ufficio al fine di dimostrare proprio l’inesistenza di capacità reddituale dei parenti atta a giustificare (in toto) le spese per incrementi patrimoniali effettuate dalla contribuente.

2. Il motivo di ricorso è inammissibile e, comunque, infondato.

2.1. Con esso l’Ufficio si duole formalmente dell’omesso esame di fatti, da intendersi in senso storico-naturalistico, controversi e decisivi per il giudizio, ma poi la doglianza sembra sollevare alcune supposte violazioni di legge, con riferimento agli artt. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 2697 cod. civ., indicando una serie di vizi del tutto diversi per: aver la C.t.r. fatto riferimento alla complessiva situazione economica familiare onde valutare la prova contraria richiesta al contribuente; aver violato il principio dell’onere della prova gravante sul contribuente; infine, per aver riscontrato erroneamente le risultanze probatorie.

In particolare, tendendo sostanzialmente ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, ci si duole che sia stata presa in considerazione la capacità reddituale del nucleo familiare che non era da considerarsi tale, secondo i principi della giurisprudenza di questa Corte, non essendo la contribuente convivente con i familiari indicati, in primis col padre, per poter essere considerate liberalità le elargizioni dei familiari, e che sarebbero dovute risultare dalla produzione di documenti che non sarebbero stati prodotti giusta Cass. 26/01/2016, n. 1332 secondo cui “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali ed il contribuente deduca che tale spesa sia il frutto di liberalità, ai sensi dell’art. 38, comma 6, del D.P.R. n. 600 del 1973, (applicabile “ratione temporis”), la relativa prova deve essere fornita dal contribuente con la produzione di documenti, dai quali emerga non solo la disponibilità all’interno del nucleo familiare di tali redditi (nella specie, da parte della madre, titolare di maggiore capacità economica), ma anche l’entità degli stessi e la durata del possesso in capo al contribuente (nella specie, il figlio) interessato dall’accertamento”.

Senonché non può non essere rilevata la genericità del motivo.

2.2. Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa, condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 cod. proc. civ. (Cass. 14/05/2018, n. 11603). Si è, altresì, precisato che l’esposizione cumulativa delle questioni non è consentita ove rimetta al giudice di legittimità il compito dì isolare le singole censure teoricamente proponibili; viceversa, la formulazione del motivo deve permettere di cogliere con chiarezza le doglianze cumulate, sicché queste devono essere prospettate in maniera tale da consentirne l’esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi (Cass. 23/10/2018, n. 26790).

2.3. Di poi, va richiamato il disposto dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. invocato, come autorevolmente interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 8053 del 7 aprile 2014, a mente della quale: “La riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”.

2.4. Orbene, leggendo la sentenza della C.t.r. risulta ictu oculi come non siano ravvisabili gli estremi di cui discorre la sentenza citata affinché questa Corte possa effettuare il controllo ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. richiesto dal ricorrente; il Giudice di secondae curae, infatti, spiega che: “Entrando più in profondo della situazione patrimoniale la Commissione rileva capacità reddituale molto superiore a quella riscontrata dall’Ufficio e tale da dimostrare una capacità di spesa assolutamente sufficiente ad effettuare l’investimento patrimoniale.

Diversamente da quanto sostiene l’Ufficio la capacità reddituale del nucleo familiare, con particolare riguardo al padre della ricorrente era solido ed abbondante. Già i primi Giudici avevano rilevalo che una parte delle somme ottenute per finanziare l’opera e che erano documentati con bonifici consistono in Euro 67.000,00 per rimborso IVA, Euro 94.495,00 per rimborso Regione P, Euro 80.000,00 da parte di De.Fr. ed Euro 100.000,00 da parte di De.Ma. per un totale complessivo di Euro 341.495,00; rimanevano ingiustificate le somme di Euro 76.200,00 quali versamenti in contanti che erano stati giustificati.

Questa Commissione, esaminando la documentazione agli atti ritiene che il nucleo familiare era in grado di sostenere l’investimento ben oltre la cifra contestata. Senza soffermarsi sulla situazione reddituale degli altri componenti il nucleo familiare, basti considerare le entrate del padre Se. che secondo l’Agenzia non avrebbe avuto sufficienti capacità finanziarie: indennità INPDAP Euro 19.272,06, parte di TFR Euro 55.576,08, incentivo all’esodo Euro 40.919,00 cifre certe e dimostrate; aveva inoltre ottenuto un contributo per Euro 94.825,99 ed un indennizzo assicurativo di Euro 14.000,00; ulteriore contributo per Euro 140.000,00.

La serra di nuova costruzione era diventata operativa ed aveva dichiarato un reddito agricolo di Euro 597.781,00. Volendo poi citare altre situazioni reddituali dei componenti il nucleo familiare si riscontra che diversamente da quanto asserito dagli accertatori, oltre al padre di cui si è rilevata la disponibilità di fondi abbondanti, anche altri componenti disponevano di ingenti somme (secondo quanto segnalato dalla parte: Ve.Ni. Euro 801.000, De.Ma. 457.630, De.Fr. Euro 170.130, De.Si. Euro 127.700, Ri.An. Euro 331.937)”.

2.5. Dunque, il mezzo di impugnazione proposto appare teso, nella sostanza, a un’inammissibile rivisitazione della valutazione operata, in fatto e in diritto, dal Giudice di merito (Cass., SS.UU., sent. n. 34476/2019), il quale risulta, su quanto richiesto dal ricorrente, aver ampiamente motivato.

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 7.600,00, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario nella misura del 15 % oltre ad IVA e c.p.a. come per legge.