Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 16701 depositata il 28 maggio 2026
iva – credito – rimborso – dichiarazioni periodiche
Fatti di causa
M.V. riceveva l’avviso di accertamento n. TY301B5xxxxx, relativo a IRPEF, IVA e IRAP per l’anno 2009, con il quale l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo aveva contestato l’omessa presentazione della dichiarazione e accertato un reddito non dichiarato, il contribuente proponeva ricorso deducendo profili di illegittimità dell’atto e il mancato riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti.
L’Amministrazione finanziaria si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Il giudizio di primo grado si concludeva con l’accoglimento parziale del ricorso.
Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello, contestando, tra l’altro, il riconoscimento dei costi in presenza di dichiarazione omessa, la mancata considerazione di ulteriori riprese a tassazione e la detrazione dell’IVA nonostante l’assenza delle liquidazioni periodiche. Il contribuente si costituiva resistendo al gravame e depositava memorie illustrative, producendo anche documentazione di natura penale e ulteriori atti impositivi relativi ad annualità diverse.
La Commissione rilevava preliminarmente l’inammissibilità della riproposizione di eccezioni già respinte in primo grado e non oggetto di appello incidentale. Nel merito, riteneva infondate le doglianze dell’Amministrazione in ordine alla ricostruzione del reddito d’impresa, osservando che, anche in caso di dichiarazione omessa, dovevano essere considerati i costi emergenti dagli atti e dalla documentazione prodotta, purché acquisiti prima della determinazione dell’imponibile. Diversamente, reputava fondato il motivo relativo all’IVA, rilevando che, in assenza delle liquidazioni periodiche, l’imposta non poteva essere riconosciuta in detrazione, a prescindere dall’esistenza di altra documentazione contabile.
In accoglimento parziale dell’appello, la Commissione riformava la sentenza impugnata limitatamente all’IVA, che veniva confermata nella misura originariamente accertata, e confermava la decisione nel resto, disponendo la compensazione integrale delle spese di giudizio.
Ricorre a questa Corte il contribuente con atto affidato a tre motivi di ricorso che illustra con memoria.
L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.
Ragioni della decisione
Preliminarmente, rileva la Corte che è in atti la sentenza penale di assoluzione del Tribunale di Termini Imerese n. 51/2918 depositata in data 15 ottobre 2018 resa nei confronti del contribuente con la formula della insussistenza del fatto; peraltro, essa – diversamente da quanto sostenuto anche in memoria – non può rilevare ex art. 21 bis d. Lgs. n. 74 del 2000, in quanto sprovvista di attestazione di irrevocabilità.
Tornando all’esame delle censure, che risultano scrutinabili, va ora esaminato per primo, in quanto logicamente e giuridicamente preliminare, il terzo motivo di doglianza; esso lamenta la nullità della sentenza per motivazione apparente e manifestamente contraddittoria, in violazione dell’art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. Il ricorrente evidenzia l’inconciliabilità delle affermazioni contenute nella decisione impugnata, nella parte in cui, da un lato, sono riconosciuti in deduzione i costi relativi alle operazioni documentate e, dall’altro, è negata la detrazione dell’IVA afferente alle medesime fatture e al medesimo periodo d’imposta, senza un coerente esame del quadro fattuale e normativo di riferimento.
Il motivo non ha fondamento.
Ed infatti, è ormai principio acquisito che la motivazione apparente si riduce a profili che scendono al di sotto del minimo costituzionale, così come è principio acquisito che la sentenza d’appello possa riferirsi alla pronuncia di primo grado. Deve premettersi che è ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo la quale (Cass. n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. “minimo costituzionale” di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U. n. 8053/2014, seguita – tra molte – da Cass. n. 5209/2018). In termini (in argomento Cass. n. 161/2009) la sentenza è nulla ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., ove risulti del tutto priva dell’esposizione dei motivi sui quali la decisione si fonda ovvero la motivazione sia solo apparente, estrinsecandosi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cfr. Cass V, n. 24313/2018), il che non avviene nella fattispecie avendo la pronuncia di appello reso manifeste le ragioni che l’hanno condotta a decisione.
Tornando all’esame dei motivi secondo l’ordine di proposizione, rileva la Corte che il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 55 del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché dell’art. 52, comma 5, dello stesso decreto, per avere la Commissione tributaria regionale negato la detraibilità dell’IVA sugli acquisti sul presupposto della mancata presentazione delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale, nonostante l’effettività delle operazioni e l’assolvimento dell’imposta risultino dalla documentazione contabile acquisita in sede di verifica. Il ricorrente sostiene che il giudice di merito ha dato rilievo a violazioni meramente formali, in contrasto con il principio di neutralità dell’IVA e con il consolidato orientamento unionale e di legittimità che riconosce il diritto alla detrazione in presenza dei requisiti sostanziali.
Il motivo – incentrato sui profili iva, risultando definiti e non oggetto di censura in questa sede i profili in tema di imposizione reddituale – è fondato.
Il Collegio rammenta che il diritto alla detrazione costituisce parte integrante del meccanismo dell’IVA e, in linea di principio, non può essere limitato, per costante interpretazione della Corte di Giustizia UE (CGUE in causa C-81/17, Zabrus Siret, punto 33 e giurisprudenza citata; CGUE sentenza in causa C-648/16, Fortunata Silvia Fontana). Inoltre, per giurisprudenza costante di questa Corte in tema di IVA (tra le pronunce recenti si veda Cass. n. 6241/2025, conforme a Cass. n. 19938/2018), il diritto alla detrazione deve essere riconosciuto anche nel caso di violazione di requisiti formali di cui agli artt. 18 e 22 della direttiva n. 77/388/CEE (cd. Sesta direttiva), quali la mancata redazione delle dichiarazioni periodiche o di quella annuale, ovvero l’omessa tenuta del registro IVA acquisti. Ciò purché il contribuente dimostri, mediante fatture o altra idonea documentazione contabile, il rispetto dei requisiti sostanziali di cui all’art. 17 della citata direttiva, purché detto diritto venga esercitato entro il termine previsto perla presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello nel quale è sorto ai sensi dell’art. 8, comma 3, del d.P.R. n. 322 del 1998. Non v’è poi dubbio che il riferimento sia alla dichiarazione IVA annuale e non alle dichiarazioni periodiche. Le Sezioni unite (v. Cass. n. 17757/2016) hanno stabilito al proposito che «nel complesso normativo e nel formante giurisprudenziale dell’UE emerge (..) che il fatto costitutivo del rapporto tributario col fisco nazionale è ravvisato dalla effettività e liceità dell’operazione, mentre obblighi di registrazione, dichiarazione e consimili hanno una diversa funzione meramente illustrativa e riepilogativa dei dati contabili, finalizzata ad agevolare i controlli dell’Amministrazione finanziaria per l’esatta riscossione. L’esercizio del diritto di detrazione dell’eccedenza IVA, che deve essere tutelato in modo sostanziale ed effettivo, va dunque riconosciuto a fronte di una reale operazione sottostante, la cui prova certa può essere acquisita dai dati risultanti dalle fatture o da altro documento equivalente, come, ad esempio, la documentazione contabile, essendo, invece, a tal fine poco rilevante l’osservanza degli obblighi dichiarativi». La citata sentenza ha, quindi, ricostruito la disciplina essenziale del sistema italiano di riscossione IVA e ha affermato: «si consideri che per la Corte di giustizia (sent. Idexx) “i requisiti sostanziali del diritto a detrazione sono quelli che stabiliscono il fondamento stesso e l’estensione di tale diritto, quali previsti all’art. 17 della sesta direttiva” (punto 41). Invece “i requisiti formali del diritto a detrazione disciplinano le modalità e il controllo dell’esercizio del diritto medesimo nonché il corretto funzionamento del sistema dell’IVA, quali gli obblighi di contabilità, di fatturazione e di dichiarazione. Tali requisiti sono contenuti negli arti. 18 e 22 della sesta direttiva” (punto 42). Riguardo agli acquisti “i requisiti sostanziali esigono, come emerge dall’art. 17, paragrafo 2 […] della sesta direttiva, che tali acquisti siano stati effettuati da un soggetto passivo, che quest’ultimo sia parimenti debitore dell’IVA attinente a tali acquisti e che i beni di cui trattasi siano utilizzati ai fini di proprie operazioni imponibili” (punto 43). Dunque, può bastare che, in sede di contraddittorio e/o di contenzioso sulla cartella, il contribuente omissivo documenti la sussistenza dei requisiti sostanziali del diritto a detrazione di cui all’art. 17 della sesta direttiva». Del resto, l’art. 8 del d.P.R. 322 del 1988 il cui comma 3 stabilisce che le detrazioni sono esercitate entro il termine stabilito dall’art. 19, comma 1, d.P.R. n. 633 del 1972, è rubricato proprio “Dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto e di versamenti unitari da parte di determinati contribuenti” e ciò è una precisa indicazione ai fini interpretativi in parola. Inoltre, si è sottolineato da parte di questa Corte che (Cass. n. 31406/2025) la CGUE abbia reiteratamente stabilito che «un termine di decadenza di due anni, quale quello previsto all’articolo 19, primo comma, del decreto n. 633, in esame nel procedimento principale, non può, di per sé stesso, rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto a detrazione, posto che l’articolo 167 e l’articolo 179, primo comma, della direttiva IVA (contenuto nel capo IV del titolo X della direttiva iva richiamato dalla CGUE con la sentenza Fortunata Fontana, sopra citata: n.d.r.) consentono agli Stati membri di esigere che il soggetto passivo eserciti il proprio diritto a detrazione nello stesso periodo in cui tale diritto è sorto» (v. CGUE, in causa C-332/15, Astone, punto 38). Questa Corte ha anche poi da ultimo ulteriormente precisato (Cass. n. 9191/2025) come il credito IVA non può restare sospeso ed essere compensato ad libitum del contribuente, perché tale esercizio del diritto segue delle scansioni temporali e degli adempimenti ben precisi regolati dalla legge.
Nella fattispecie, emerge dalla pronuncia impugnata che l’accertamento richiesto dalla Corte non sia stato in ultima analisi qui compiuto secondo i ridetti principi, avendo il giudice dell’appello fatto riferimento unicamente e genericamente alle dichiarazioni periodiche IVA, con conseguente falsa applicazione delle richiamate disposizioni di legge.
Ne deriva la fondatezza della doglianza.
Il secondo motivo si duole della nullità della sentenza per vizio di ultrapetizione e mutamento della causa petendi, in violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000, dell’art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e del divieto di ius novorum in appello. Il ricorrente deduce che la Commissione regionale abbia fondato il rigetto della detrazione IVA su presupposti diversi e nuovi rispetto a quelli indicati nell’avviso di accertamento, valorizzando per la prima volta in sede di gravame la mancata prova delle liquidazioni periodiche, così pronunciando su ragioni non dedotte dall’Amministrazione finanziaria e alterando i termini della controversia. Alla luce della decisione in ordine al motivo precedentemente esaminato, il detto secondo motivo è assorbito in quanto divenuto privo di rilevanza.
In conclusione, rigettato il terzo motivo, accolto il primo e assorbito il secondo motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice di appello che rivedrà i fatti di causa alla luce dei superiori principi di diritto e provvederà anche alla liquidazione delle spese di lite del presente giudizio di Legittimità
p.q.m.
accoglie il primo motivo; dichiara assorbito il secondo; rigetta il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione alla quale demanda di provvedere anche in ordine alle spese processuali del presente giudizio di Legittimità.