Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 16846 depositata il 29 maggio 2026
frode fiscale IVA – frode carosello
FATTI DI CAUSA
Con avviso di accertamento n. T3N061000929/2020, l’Agenzia delle Entrate, con riferimento all’anno di imposta 2016, recuperava a tassazione, nei confronti della S.C. S.r.l., IVA per € 63.538,00, oltre alle relative sanzioni, contestando la soggettiva inesistenza di operazioni di acquisto intracomunitario di autovetture.
L’accertamento scaturiva da un Processo Verbale di Constatazione redatto dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli a seguito di verifica fiscale per gli anni 2016 e 2017.
Da tale verifica era emerso che la S.C. S.r.l., nell’anno di imposta 2016, aveva acquistato sedici autovetture di provenienza comunitaria, per un totale imponibile di € 288.811,30, detraendo l’intera l’IVA, per un ammontare complessivo di € 63.538,00.
Più in dettaglio, le auto venivano acquistate in Germania da Mc Queen S.r.l., che le rivendeva alla S.F. S.r.l., che a sua volta le vendeva alla S.C. S.r.l., che infine le vendeva ai clienti finali. La Mc Queen S.r.l., su cui gravava l’obbligo di versamento dell’IVA sulla prima cessione comunitaria, risultava essere un evasore totale, mentre la S.F.
S.r.l. operava con le modalità tipiche delle società filtro (buffer), in quanto presentava dichiarazioni ai fini IVA e II.DD in cui i volumi di affari venivano del tutto assorbiti dalle operazioni di acquisto dei beni commercializzati e da altri costi di gestione, con margini di guadagno del tutto irrisori.
La frode si realizzava con due diverse modalità operative di immatricolazione delle vetture: in alcuni casi le vetture venivano immatricolate in Italia direttamente a nome del cliente finale, producendo false dichiarazioni degli stessi di aver acquistato l’auto in ambito comunitario; in altri casi le vetture venivano immatricolate dal cedente S.F. S.r.l., producendo documentazione fiscale falsa.
La consapevolezza di S.C. S.r.l. di partecipare ad un’operazione
fraudolenta veniva ritenuta sussistente sulla base di alcuni elementi presuntivi: vendita sottocosto dell’auto al cliente finale; utilizzo ai fini della immatricolazione delle vetture, curata da S.F. S.r.l., di false dichiarazioni dei clienti finali, peraltro avvalendosi di una agenzia pratiche auto di Foggia.
La Commissione Tributaria Provinciale, adita dalla società contribuente, rigettava il ricorso, ritenendo che la S.C. S.r.l. non avesse adottato le necessarie cautele per evitare di rimanere coinvolta in un sistema di frode, ma anzi avesse tratto vantaggio dalle operazioni incriminate rivendendo le autovetture a prezzi inferiori rispetto a quelli di mercato.
La Commissione Tributaria Regionale, adita dalla società contribuente, accoglieva il ricorso, ritenendo che gli elementi indiziari indicati dall’Ufficio impositore non fossero sufficienti a provare la consapevole partecipazione della società accertata alla frode rilevata dagli organi di indagine.
Avverso alla suddetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La S.C. S.r.l. si è costituita con controricorso.
Per la decisione è stata fissata l’udienza camerale del 16.04.2026.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate lamenta, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 346 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c.
1.1. Ritiene il ricorrente che la pronuncia impugnata sia viziata da ultrapetizione, avendo preso in esame questioni ulteriori o non dedotte, ancorché già oggetto di valutazione in primo grado, quali, in particolare, la falsità di taluni documenti utilizzati per l’immatricolazione delle autovetture e la possibilità della società accertata di averne contezza, la particolare localizzazione dell’agenzia alla quale ci si rivolgeva per il disbrigo delle pratiche di rito, l’immatricolazione dei mezzi in tempi successivi alla rivendita ai clienti finali e l’entità dei relativi prezzi di cessione praticati all’occorrenza.
2. Ritiene, invece, la controricorrente che la specificità dei motivi di ricorso sia ricavabile implicitamente dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso. In particolare, si rileva che la S.C. S.r.l., nelle conclusioni dell’atto d’appello, aveva chiesto l’integrale riforma della sentenza impugnata, di cui censurava il vizio di motivazione, con la conseguenza che, l’accoglimento del motivo di ricorso, ha reso necessaria una nuova decisione di merito tramite un vaglio di tutte le questioni proposte dalle parti in giudizio.
3. Il motivo è infondato.
3.1. La società contribuente nel proprio atto di appello ha dedotto il difetto di motivazione della sentenza, riproponendo nel merito l’assenza di consapevolezza di partecipare ad una frode. Ne consegue che al giudice di seconde cure era devoluta la questione relativa alla sussistenza in capo a S.C. S.r.l. della consapevolezza di partecipare ad un’operazione fraudolenta finalizzata all’evasione dell’IVA mediante l’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. È su tale tema che si è incentrata la sentenza di secondo grado, nella quale, dunque, non si ravvisano i presupposti di un’ultrapetizione.
4. Con il secondo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 9, del D.L. n. 262 del 2006 e dell’art. 2 del D.M. 30.10.2007.
4.1. Ritiene parte ricorrente che il giudice di secondo grado avrebbe omesso di considerare che la S.C. S.r.l. aveva omesso di effettuazione l’apposita comunicazione telematica recante i dati identificativi del veicolo e dei soggetti coinvolti nell’operazione, in violazione dell’art. 2 del D.M. 30 ottobre 2007, che prevede l’obbligo della comunicazione telematica anche in capo al cessionario nazionale (in questo caso la S.C. S.r.l.), trattandosi di inadempienza sintomatica di una sua partecipazione al complessivo meccanismo fraudolento.
4.2. Ad avviso della controricorrente, l’Agenzia delle Entrate non potrebbe sollevare la dedotta violazione, in quanto l’inadempienza della S.C. S.r.l. è sempre stata dedotta nell’ambito degli elementi presuntivi finalizzati a dimostrare la consapevolezza del carattere fraudolento delle operazioni contestate.
5. Il motivo è infondato.
5.1. In tema di prova per presunzioni, il giudice, dovendo rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto alla base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola in due valutazioni: una analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria e una complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati, per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, magari non raggiunta con certezza considerandoli atomisticamente, con la conseguente censurabilità in cassazione della decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio, senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi (ex multis Cass., Sez. V, 27 marzo 2025, n. 8115, Rv. 674406-01).
5.2. Nel caso di specie, i giudici di seconde cure hanno preso in considerazione, nell’ambito delle modalità di immatricolazione delle vetture, gli elementi – in particolare le falsità documentali – ritenuti più rilevanti sul piano probatorio, implicitamente vagliando gli altri elementi, nel complessivo bilanciamento dei medesimi. Il giudice si è dunque attenuto alle regole di governo delle prove presuntive.
6. Con il terzo motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19, comma 1, e 54, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché con riferimento agli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. ed all’art. 116 c.p.c.
6.1. Ritiene la ricorrente che i giudici di seconde cure avrebbero errato nello svalutare la rilevanza probatoria dei molteplici elementi adotti dall’ufficio impositore per sostenere che la società ricorrente fosse pienamente consapevole del carattere fraudolento delle modalità di importazione, immatricolazione e rivendita delle vetture cedute o che – quantomeno – quand’anche ne fosse stata all’oscuro, non avesse comunque tenuto una condotta sufficientemente diligente che le consentisse di potersene avvedere.
6.2. Sostiene la controricorrente che il motivo sia infondato perché il giudice di secondo grado ha sottoposto al vaglio tutti gli elementi di prova/presunzioni posti alla sua attenzione dall’Agenzia dell’Entrate, in perfetta linea con i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità.
7. Il motivo è inammissibile, in quanto tende a provocare un riesame del materiale probatorio, precluso a questa Corte.
7.1. Deve ribadirsi, infatti, che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Cass., 17 dicembre 2025, n. 32935).
8. Pertanto, il ricorso va rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare in favore della controricorrente le spese del presente giudizio, liquidate in Euro 5.900,00, oltre Euro 200,00 per esborsi e oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge.