CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 17031 depositata il 20 giugno 2024

Tributi – Avviso dell’iscrizione ipotecaria – Cartelle di pagamento – Violazione di legge – Richiesta di rateizzazione del debito tributario – Iscrizione ipotecaria solo dopo rigetto dell’istanza/decadenza dalla dilazione – Accoglimento

Rilevato

1. Og.An. ha impugnato l’avviso dell’iscrizione ipotecaria, effettuata in data 13 febbraio 2015, relativo al credito oggetto una serie di cartelle di pagamento, rappresentando di aver richiesto la rateazione delle stesse e afferire alcune di esse a crediti non tributari.

2. Il giudice di primo grado ha dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine ai crediti non tributari ed ha accolto il ricorso in ordine ai crediti tributari, annullando il provvedimento impugnato.

3. L’appello dell’A.D.E.R. è stato rigettato. Nella sentenza di appello si legge “se è pur vero che la rateazione del pagamento non inibisce l’iscrizione ipotecaria, essendo quest’ultima una misura cautelare e non esecutiva, tuttavia l’agente della riscossione avrebbe dovuto giustificare, quantomeno in sede contenziosa, le ragioni, in termini di pericolo e pregiudizio per la riscossione, che imponevano il ricorso all’iscrizione ipotecaria”.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate.

5. Si è costituito con controricorso il contribuente, che ha depositato successiva memoria, concludendo per l’inammissibilità del ricorso, teso a denunciare un motivo riconducibile all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. e, comunque, per il suo rigetto.

6. In data 28 maggio 2024 il contribuente ha depositato ulteriore memoria, allegando la cancellazione dell’ipoteca e chiedendo, dunque, valutarsi la cessazione della materia del contendere.

7. La causa, originariamente fissata presso la Sesta Sezione, è stata rinviata dinanzi alla Quinta Sezione e trattata e decisa all’adunanza camerale dell’11 giugno 2024.

Considerato

1. In via pregiudiziale deve escludersi la cessazione della materia del contendere, che, allo stato attuale, non è stata allegata da entrambe le parti, ma da una sola parte in base ad un elemento equivoco (avvenuta cancellazione dell’ipoteca) in ordine al perdurare della lite sulla legittimità del comportamento dell’Agenzia.

2. L’Agenzia ha denunciato, con un unico motivo, la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, essendo connessa alla natura stessa del credito tributario l’esigenza cautelare che giustifica l’iscrizione ipotecaria e non gravando, pertanto, sul creditore l’onere di allegare e dimostrare, a giustificazione dell’iscrizione, alcun particolare pericolo di pregiudizio.

Ha, peraltro, evidenziato che la richiesta rateazione afferiva solo alcune cartelle e che per altre vi era stata decadenza dalla rateazione prima concessa.

3. Il motivo è ammissibile, in quanto effettivamente denuncia una asserita violazione di legge e non l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti – doglianza che sarebbe inammissibile, nel caso in esame, in cui la sentenza di appello conferma la decisione di primo grado, secondo quanto dispone l’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ.

4. Il motivo è fondato, sebbene in base a argomentazioni giuridiche diverse da quelle svolte dall’Agenzia. In proposito deve ribadirsi che la Corte di cassazione può accogliere il ricorso per una ragione di diritto anche diversa da quella prospettata dal ricorrente, sempre che essa sia fondata sui fatti come prospettati dalle parti, fermo restando che l’esercizio del potere di qualificazione non può comportare la modifica officiosa della domanda per come definita nelle fasi di merito o l’introduzione nel giudizio d’una eccezione in senso stretto (Sez. 3, n. 18775 del 2017, Rv. 645168-01).

4.1. Ai sensi dell’art. 19, comma 1-quater, D.P.R. n. 602 del 1973, vigente ratione temporis, “ricevuta la richiesta di rateazione, l’agente della riscossione può iscrivere l’ipoteca di cui all’articolo 77 solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza ai sensi del comma 3” – regola rimasta invariata negli anni successivi ed ancora vigente, nonostante la diversa formulazione del comma in esame (“a seguito della presentazione della richiesta di cui al comma 1 e fino alla data dell’eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell’eventuale decadenza dalla dilazione ai sensi del comma 3:… b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione”).

Da tale premessa deriva che, nonostante la natura erariale del credito, l’iscrizione dell’ipoteca incontra delle limitazioni specifiche in caso di richiesta di rateizzazione da parte del debitore.

Più precisamente, come si evince chiaramente dal combinato disposto degli artt. 19 e 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, in caso di richiesta di rateizzazione del debito tributario, si può procedere all’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 solo dopo il rigetto dell’istanza o dopo la decadenza dalla dilazione.

Occorre, tuttavia, evidenziare che le circostanze de quibus devono sussistere al momento dell’iscrizione dell’ipoteca, mentre non necessariamente devono essere esplicitate nel relativo avviso, in quanto il rigetto della rateizzazione è portato a conoscenza del debitore con la relativa comunicazione e la decadenza della dilazione consegue al comportamento dello stesso debitore che, quindi, ne è già edotto.

La sussistenza di tali circostanze (diniego della rateazione o decadenza dalla stessa) al momento della iscrizione ipotecaria avrebbe dovuto essere accertata dai giudici di merito in base alle allegazioni delle parti ed alle prove acquisite.

Al contrario, la sentenza impugnata si è limitata ad escludere la giustificazione, da parte dell’Agenzia, delle ragioni, in termini di pericolo e pregiudizio per la riscossione, che imponevano il ricorso all’iscrizione ipotecaria, senza alcuna soffermarsi affatto sull’esito dell’istanza di rateazione.

La sentenza deve, pertanto, essere cassata con rinvio al fine di espletare i necessari accertamenti di fatto in ordine all’esito dell’istanza di rateazione.

3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto alla luce del seguente principio di diritto: in tema di riscossione, in caso di richiesta di rateizzazione del debito tributario, si può procedere all’iscrizione ipotecaria di cui all’art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973 solo dopo il rigetto dell’istanza o dopo la decadenza dalla dilazione, circostanze che, laddove non siano indicate nell’avviso di avvenuta iscrizione, possono essere dedotte e provate nel giudizio dinanzi alla corte di giustizia tributaria.

La sentenza deve essere conseguentemente cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna in diversa composizione, cui si demanda anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna in diversa composizione, cui demanda anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio.