CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n 17169 depositata il 1° giugno 2026

Avvisi di accertamento – Cartelle di pagamento – Impugnazione – Notifica – Prescrizione del credito erariale – Deposito telematico – Documentazione – Accoglimento

Fatti di causa

1. In controversia avente ad oggetto l’impugnazione dell’intimazione di pagamento n. (…), notificata in data 4/03/2022, relativa a nove cartelle di pagamento e due avvisi di accertamento, che Br.Fr. impugnò eccependo l’inesistenza della notifica degli atti prodromici indicati nella suddetta intimazione, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania con la sentenza in epigrafe indicata, accolse parzialmente l’appello proposto dal contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, annullando l’atto impositivo limitatamente agli importi di cui alle cartelle di pagamento affermando che “Non risulta tuttavia provato, per le nove cartelle in discorso, l’invio al contribuente delle prescritte raccomandate per la comunicazione dell’avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione, ai sensi dell’art. 26, comma 2, D.P.R. 602/1973” Confermò, invece, gli avvisi di accertamento che sostenne essere stati regolarmente notificati ed in relazione ai quali non era decorso il termine prescrizionale.

2. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui replica l’intimato con controricorso.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, dedotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., la ricorrente deduce l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e oggetto di discussione tra le parti in causa e, precisamente, della documentazione prodotta dall’Ufficio sia in primo che in secondo grado comprovante la regolarità delle notifiche delle cartelle di pagamento impugnate.

2. Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 7-quater del D.L. n. 193 del 2016, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”, conv, con modif., dalla legge n. 225 del 2016, e degli artt. 115 e 116 c.p.c.

2.1. Sostiene che le notifiche delle cartelle di pagamento sottese all’intimazione impugnata era stata effettuata nel rispetto delle disposizioni introdotte dal citato art. 7-quater e che, tenuto conto della data di invio della comunicazione a mezzo pec, non andata a buon fine per saturazione della casella di posta del destinatario, non poteva ritenersi compiuta la prescrizione del credito erariale.

3. I motivi, che per stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono fondati.

4. Nella sentenza impugnata si legge:

“Nel caso in esame, dalla documentazione agli atti, emerge che l’agente della riscossione ha effettuato l’invio delle prescritte notifiche PEC in relazione alle nove cartelle di pagamento di cui all’avviso di intimazione impugnato sottoriportate:

1) CARTELLA DI PAGAMENTO n. (…);

2) CARTELLA DI PAGAMENTO n. (…);

3) CARTELLA DI PAGAMENTO n. (…);

4) CARTELLA DI PAGAMENTO n. (…);

5) CARTELLA DI PAGAMENTO n. (…);

6) CARTELLA DI PAGAMENTO n. (…);

7) CARTELLA DI PAGAMENTO n. (…);

8) CARTELLA DI PAGAMENTO n. (…);

9) CARTELLA DI PAGAMENTO n. (…)”.

“Le notifiche PEC tuttavia non sono andate a buon fine, come risulta dagli “avvisi di mancata consegna”, per cui l’ADER ha successivamente provveduto a depositare telematicamente tutti i suddetti atti presso gli uffici della CCIAA di Napoli, nonché a richiedere la pubblicazione dei relativi avvisi di deposito sul sito informatico della medesima (come pure risulta dalla documentazione agli atti)”.

“Non risulta tuttavia provato, per le nove cartelle in discorso, l’invio al contribuente delle prescritte raccomandate per la comunicazione dell’avvenuta notifica mediante deposito e pubblicazione, ai sensi dell’art. 26, comma 2, D.P.R. 602/1973. Invero, risultano depositati agli atti i seguenti documenti:

a) RICEVUTA RACCOMANDATA n. (…), relativa alla cartella n. (…), la quale tuttavia non risulta tra le 9 cartelle di cui all’avviso di intimazione impugnato;

b) RICEVUTA RACCOMANDATA N. (…), relativa alla cartella n. (…), la quale tuttavia non risulta tra le 9 cartelle di cui all’avviso di intimazione impugnato;

c) RICEVUTA RACCOMANDATA N. (…)relativa alla cartella n. (…), la quale tuttavia non risulta tra le 9 cartelle di cui all’avviso di intimazione impugnato;

d) AVVISO DI DEPOSITO CASA COMUNALE e RICEVUTA CARTOLINA NOTIFICA

CARTELLA DI PAGAMENTO N. (…), unica cartella che risulta tra le 9 cartelle di cui all’atto impugnato”.

“Tuttavia, dall’esame della relata di notifica, prodotta in fotocopia e con annotazioni a mano parzialmente oscurate e comunque non comprensibili, non è dato verificare con assoluta certezza se la mancata consegna al destinatario sia avvenuta per irreperibilità relativa o assoluta e se quindi la notifica eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. sia legittima”.

5. Orbene, il trascritto contenuto motivazionale della sentenza impugnata rende evidente che la Corte territoriale ha ritenuto insufficiente, ai fini della prova dell’invio della comunicazione di avvenuta notificazione dell’atto a mezzo pec ad indirizzo risultato saturo e successivo deposito telematico dello stesso nell’area riservata del sito internet della società I., la copia della predetta comunicazione che, peraltro, riportava stampigliata nella parte alta e a sinistra del foglio, il numero della raccomandata postale utilizzata per il suo invio, ritenendo erroneamente necessaria per la regolarità di tale modalità di notifica la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata postale, in ciò contravvenendo al principio giurisprudenziale che, sulla base del chiaro tenore letterale della disposizione dettata in materia, ha condivisibilmente affermato che “in tema di trasmissione degli atti tributari, la notificazione di un atto impositivo a mezzo di p.e.c. ai sensi dell’art. 60, comma 7, del D.P.R. n. 600 del 1973, applicabile ratione temporis, si esegue – quando l’indirizzo di posta è inabile alla ricezione delle comunicazioni per negligenza del contribuente – mediante il deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito internet della società I. e l’invio di una raccomandata informativa al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, senza la necessità di provare l’avvenuta ricezione della stessa, a differenza di quanto previsto per la notifica a mezzo posta ordinaria a destinatario temporaneamente assente, rispetto alla quale vige l’obbligo di produrre la relata di notifica della raccomandata informativa dell’avvenuto deposito (CAD)” (Cass. n. 1621/2025; Cass. n. 3703/2025; Cass. n. 13132/2025; Cass. n. 10633/2026).

5.1. La Corte territoriale, quindi, avrebbe dovuto ritenere sufficiente ai fini della prova della regolarità della notificazione delle cartelle di pagamento la comunicazione depositata dall’Ufficio che riportava stampigliata, nella parte alta e a sinistra del foglio, il numero della raccomandata postale utilizzata per il suo invio. Circostanza, questa, che in difetto di specifica contestazione, il giudice avrebbe dovuto ritenere sufficiente ai fini della regolarità della notifica di quelle cartelle.

5.2. A ciò aggiungasi che, avendo la stessa CGT2 dato atto che “dalla documentazione agli atti, emerge che l’agente della riscossione ha effettuato l’invio delle prescritte notifiche PEC in relazione (a tutte le) nove cartelle di pagamento” indicate nell’intimazione impugnata, errata deve considerarsi anche la statuizione adottata dai giudici di appello con riferimento all’ultima delle cartelle sopra elencate.

6. Con il terzo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 546 del 1992 e 2953 e 2946 c.c. sostenendo che l’importo indicato le cartelle di pagamento n. (…)e n. (…)erano state emesse per recupero delle spese di giudizio liquidate in due sentenze della CTR Campania passate in giudicato nel mese di ottobre 2018, sicché per esse il termine prescrizionale era sicuramente decennale.

6.1. Secondo la ricorrente “La sentenza è pertanto illegittima poiché il giudice di secondo grado non ha chiarito se alle spese di giudizio sia applicabile un diverso termine di prescrizione, oppure per quale motivo quelle spese, indicate nella sentenza non siano soggette al termine di prescrizione della sentenza stessa passata in giudicato o comunque al termine ordinario previsto dall’articolo 2946 c.c.”.

7. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento dei primi due.

8. In estrema sintesi, vanno accolti il primo e secondo motivo, assorbito il terzo e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CGT2 della Campania che rivaluterà l’intera vicenda processuale anche ai fini della prescrizione del credito erariale, considerando che l’art. 60, comma 7, del D.P.R. n. 600 del 1973 prevede espressamente che, nel caso come quello in esame (di saturazione della casella pec del destinatario), ai fini del rispetto dei termini di prescrizione, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso nel sito internet della società I..

P.Q.M.

Accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.