Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 17433 depositata il 25 giugno 2024
art. 109 TUIR – costi infragruppo
Fatti di causa
L’Agenzia notificava alla società (allora M.Da. s.p.a.) avviso di accertamento (ed altro ne notificava alla P. s.p.a. in qualità di consolidante) con riferimento all’anno d’imposta 2005, nell’ambito di una verifica relativa agli anni 2000-2007, riprendendo a tassazione assunti oneri per “prestazioni di servizio”, cioè consulenze infragruppo rese da P., riferite a “strategia commerciale, organizzazione, pianificazione, logistica e acquisti, affari finanziari e controllo direzionale, prestazioni ritenute non dettagliate e nelle cui fatture non erano presenti parametri per la relativa valorizzazione. L’avviso di accertamento oggetto della presente controversia attiene in particolare alla relativa sanzione. La CTP accoglieva i ricorsi. In sede d’appello la CTR, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza di primo grado.
Propone l’Agenzia delle entrate ricorso in cassazione affidato ad un unico motivo, mentre la contribuente è rimasta intimata.
Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 100, cod. proc. civ., 109 e 117, TUIR, risultando a parere dell’Agenzia erronea la decisione d’appello laddove ha statuito che l’odierna ricorrente non aveva interesse ad agire dal momento che un’eventuale rettifica del reddito di una controllata per ripresa di costi addebitati dalla controllante, essendo entrambe parte dell’unico consolidato, non poteva modificare il reddito dell’unica dichiarazione del consolidato stesso.
2. Il motivo è fondato. In effetti non può ammettersi la “compensazione” di voci del conto economico di rilievo fiscale che, in violazione del disposto dell’art. 109 TUIR, determini lo spostamento di oneri o compensi da una società all’altra, pur appartenenti al medesimo consolidato fiscale, e ciò attesa la tassatività è inderogabilità delle regole che presiedono alla determinazione del reddito d’impresa di ciascuna società.
Invero l’ordinamento fiscale, e per vero anche quello civile, non consente di lasciare l’imprenditore arbitro nell’imputazione delle singole voci, e ciò tanto appunto traslandoli da una società ad un’altra (pur nell’ambito del medesimo consolidato) come da un esercizio all’altro (v. già Cass. 17195/2006), per la sola osservazione che la somma algebrica del reddito complessivo non subirebbe variazioni.
3. L’accoglimento del motivo determina la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado che provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la decisione impugnata, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna che, in diversa composizione, provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.