Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 17576 depositata il 30 giugno 2025
TRIBUTI – responsabilità ex art. 38 cod. civ.
FATTI DI CAUSA
1. La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento relativo ad IRES ed IVA per l’anno di imposta 2010 emesso nei confronti del contribuente O.O. ai sensi dell’art. 38 cod. civ. a seguito di processo verbale di constatazione redatto dai funzionari dell’amministrazione finanziaria a carico dell’Associazione sportiva dilettantistica L.C., di cui il contribuente era legale rappresentante.
2. La CTP (ora Corte di giustizia tributaria di primo grado) di Agrigento rigettava il ricorso del contribuente che proponeva appello alla CTR (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) della Sicilia che l’accoglieva sul rilievo che nell’anno 2010, oggetto di accertamento, l’O.O. non era rappresentante legale della società né rivestiva alcuna carica sociale, né aveva compiuto alcuna attività in nome e per conto dell’associazione verificata.
3. Avverso tale statuizione l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui non replica il contribuente che resta intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l‘unico mezzo di cassazione la difesa erariale deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 cod. civ., per non avere i giudici d’appello ritenuto che sussistessero i requisiti previsti dall’articolo 38 cod. ai fini della responsabilità solidale, per le obbligazioni sociali dell’associazione sportiva non riconosciuta, del suo legale rappresentante.
1.1 Richiamando la giurisprudenza di questa Corte in materia di responsabilità solidale del rappresentante dell’associazione non riconosciuta, ed in particolare Cass., sez. 6-5, 23/02/2018, n. 4478 e , sez. 6-5, 28/09/2018, n. 22861, in cui si afferma il principio in base al quale «il rappresentante legale subentrante non può andare esente, ai fini fiscali, da responsabilità solidale con l’associazione soltanto per la mancata ingerenza nella pregressa gestione dell’ente, in quanto è obbligato a redigere ed a presentare la dichiarazione dei redditi e ad operare, ove necessario, le rettifiche della stessa», il contribuente nella sua qualità di rappresentante legale dell’associazione doveva essere ritenuto responsabile non solo per gli adempimenti fiscali afferenti a periodi d’imposta in cui aveva ricoperto tale carica ma anche per le annualità antecedenti in relazione ai quali era obbligato ad effettuare, se del caso, le necessarie rettifiche provvedendo, dopo la presentazione, all’emenda delle dichiarazioni fiscali presentate con dati inesatti.
1.2 Ribadiva che, quello che rileva, in materia tributaria, ai fini dell’accertamento della responsabilità personale e solidale del legale rappresentante dell’associazione non riconosciuta con quest’ultima è, non solo l’ingerenza di tale soggetto nell’attività dell’ente che rappresenta ma anche il corretto adempimento degli obblighi tributari sul medesimo incombenti, dovendosi in concreto accertare se il rappresentante abbia provveduto all’espletamento di tutte le verifiche necessarie per il corretto adempimento degli obblighi tributari, solo in tal caso potendo andare immune da corresponsabilità.
1.3 Aggiungeva la ricorrente che dall’avviso di accertamento emergeva che per l’anno considerato l’associazione aveva optato per il regime fiscale di cui alla legge del 16 dicembre 1991 n. 398, ma non aveva ottemperato all’obbligo di tenuta delle scritture contabili, normativamente In particolare, come indicato nel processo verbale di constatazione, alle pagine 13 e seg., l’associazione non aveva posto in essere il prescritto rendiconto economico e libro verbali del consiglio direttivo, limitandosi alla redazione del libro verbali d’assemblea dal quale non era stato possibile desumere gli elementi comprovanti la sussistenza del requisito della democraticità della vita associativa, la corretta modalità di convocazione dell’assemblea, la reale presenza del numero legale dei soci.
2. Il motivo è fondato e va accolto.
3. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte (cfr., ex multis, n. 5746/2007, n. 25650/2018), in tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale, prevista dall’art. 38 cod. civ., di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione stessa, ma all’attività negoziale concretamente svolta per suo conto che abbia dato luogo alla creazione di rapporti obbligatori fra l’ente ed i terzi, precisandosi che l’operatività di tale principio in materia tributaria non esclude che per i debiti d’imposta, che sorgono non su base negoziale ma derivano “ex lege” dal verificarsi del relativo presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell’associazione nel periodo di relativa investitura.
3.1 Il principio di autonomia del diritto tributario rispetto a quello civile e la fonte legale dell’obbligazione tributaria, si è detto essere alla base della distinzione operata con riferimento all’ambito tributario, posto che limitare la responsabilità anche in questo ambito al soggetto che abbia concretamente operato per conto dell’associazione, «da un lato, presta il fianco a facili strumentalizzazioni a fini elusivi e, dall’altro, non considera i poteri attribuiti dalle disposizioni in materia tributaria al rappresentante fiscale, che, non solo è obbligato a redigere e presentare una dichiarazione reddituale fedele, ovvero indicando esattamente i ricavi conseguiti e le spese sopportate dall’associazione che rappresenta, non andando esente da eventuali responsabilità sanzionatorie, ma anche ad operare, se del caso, le necessarie rettifiche provvedendo, dopo la presentazione, all’emenda delle dichiarazioni fiscali presentate con dati inesatti (sui termini per presentare la dichiarazione integrativa, Cass., Sez. U., n. 13378 del 2016) e ad effettuare i relativi adempimenti, ivi compreso il pagamento delle imposte», sicché «per l’accertamento della responsabilità personale e solidale del legale rappresentante dell’associazione non riconosciuta con quest’ultima, occorre tenere conto non solo della partecipazione di tale soggetto all’attività dell’ente, ma anche del corretto adempimento degli obblighi tributari incombenti sul medesimo» (così in Cass. n. 22861/2018).
3.2 Ad analoga conclusione questa Corte è pervenuta nel caso di avvicendamento nella carica di rappresentante legale dell’associazione non riconosciuta e, quindi, Cass. n. 4478/2018 ha affermato e più recentemente Cass. n. 3093/2021 ha riaffermato che, proprio in ragione del suddetto principio (di autonomia del diritto tributario rispetto a quello civile) e della fonte legale dell’obbligazione tributaria, «nell’ipotesi di avvicendamento nella carica sociale di un’associazione non riconosciuta, anche per evitare strumentalizzazioni elusive, il rappresentante legale subentrante non può andare esente, ai fini fiscali, da responsabilità solidale con l’associazione soltanto per la mancata ingerenza nella pregressa gestione dell’ente, in quanto è obbligato a redigere ed a presentare la dichiarazione dei redditi e ad operare, ove necessario, le rettifiche della stessa: ne deriva che, per l’accertamento della responsabilità personale e solidale del legale rappresentante dell’associazione non riconosciuta con quest’ultima, occorre tenere conto non solo della partecipazione di tale soggetto all’attività dell’ente, ma anche del corretto adempimento degli obblighi tributari incombenti sul medesimo».
3.3 Orbene, nel caso di specie, incontestata la qualifica in capo all’O.O. di legale rappresentante dell’associazione sportiva dilettantistica L.C. ed incontestate le accertate violazioni fiscali a carico della predetta associazione, i giudici di appello non si sarebbero dovuti limitare ad affermare che l’O.O. nell’anno oggetto di accertamento non rivestiva alcuna carica sociale, né aveva compiuto alcuna attività in nome e per conto dell’associazione verificata, ma avrebbero dovuto accertare se lo stesso, tenuto conto dei rilievi risultanti dall’avviso di accertamento, aveva posto in essere, nella sua qualità, quanto necessario per regolarizzare la situazione fiscale dell’associazione.
4. In estrema sintesi, accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia anche per la regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
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