CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 17595 depositata il 26 giugno 2024
Tributi – Intimazione di pagamento – Prodromiche cartelle di pagamento – Notifica – Prescrizione della pretesa tributaria – Decadenza dal potere accertativo – Sgravio ex art. 4 d.L. 119/2018 – Sopravvenuta carenza di interesse del contribuente – Cessata la materia del contendere
Fatti di causa
1 Pa.Di. impugnava due intimazione di pagamento notificatagli il 6 ottobre 2014 e le sottese cartelle di pagamento sostenendo che le prodromiche cartelle di pagamento non gli erano state notificate, la prescrizione della pretesa tributaria, la decadenza dal potere accertativo, la carenza motivazionale degli atti impositivi notificati.
I giudici di prossimità accoglievano il ricorso con sentenza che veniva appellata dalla società di riscossione, sul rilievo che era stata fornita la prova della valida notificazione delle cartelle prodromiche alle opposte intimazioni di pagamento.
I giudici di appello della Sicilia accoglievano il gravame, sul rilievo che la Riscossione aveva dimostrato attraverso gli estratti informatici e copie delle relate la regolare notificazione degli atti impositivi, documenti prodotti ex art. 58 D.Lgs. 546/92 in sede di appello.
Ricorre per cassazione il contribuente sulla base di otto motivi.
La concessionaria replica con controricorso.
Il ricorrente ha depositato in data 31 maggio memorie con le quali ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Considerato che
1. La prima censura deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 36 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art.112 cod. proc. civ.; per avere il decidente motivato l’accoglimento sulla base dei medesimi documenti prodotti in primo grado, senza esplicitare l’iter argomentativo che lo ha condotto a ribaltare la decisione di primo grado.
Si obietta che la CTR non avrebbe preso in esame le argomentazioni addotte in sede di appello, denunciando il difetto di motivazione della sentenza impugnata.
2. Con la seconda censura si deduce la violazione dell’articolo 53 D.Lgs. 546/92 nonché dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’articolo 360, primo comma, cod. proc. civ., n. 4; per non avere il decidente esaminato l’eccezione con la quale esso ricorrente deduceva il difetto del contraddittorio processuale, non avendo la concessionaria chiamato in causa l’ente comunale che era intervenuto nel primo giudizio, con la conseguenza che, ad avviso del contribuente, la CTR avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità del gravame.
3. Il terzo motivo prospetta la violazione dell’articolo 26, comma 5,D.P.R. n. 602/1973, nonché degli artt. 60 D.P.R. 600/73, 2697 c.c. e 112 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 primo comma, n. 3, cod. proc. civ.; Si sostiene che il giudice d’appello avrebbe omesso di esaminare le eccezioni dedotte dal contribuente in relazione alla omessa produzione degli originali delle relate di notificazione delle cartelle, alla richiesta di esibizione degli originali delle cartelle esattoriali, della matrice della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione, richiamando al contempo la notificazione ex art. 26, comma 5, D.P.R. n. 602/73 e la notificazione a mezzo messo comunale.
4. Il quarto strumento di ricorso lamenta la violazione degli artt. 22, comma 5, D.Lgs. 546/92, 2712 e 2719 cod. civ., nonché dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.; per avere il giudicante omesso di pronunciarsi sull’eccezione di disconoscimento delle copie agli originali, avendo dedotto – v. pagina 10 del ricorso – nelle controdeduzioni – che le copie non corrispondevano nella forma e nella sostanza ai titoli originali, nonché che l’omessa produzione degli originali produce ” il difetto di prova ex art. 2917 c.c. della notificazione”.
5. La quinta censura prospetta la violazione degli artt. 4, commi 1 e 5, D.Lgs. 261/99, 112 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360, primo comma, cod. proc. civ., n. 4; per non avere la Regionale pronunciato sull’eccezione di cui a pagina 10 delle controdeduzioni in appello, con la quel contestava la spedizione della raccomandata non tramite P.I., bensì a mezzo della società O. Srl, sprovvista della qualifica ex lege prodotte e titoli originali della relata di notifica.
6. Il sesto mezzo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 26 D.P.R. 802/73 (ndr artt. 26 D.P.R. 602/73), 60 D.P.R. 602/73, 2897 c.c. e 112 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360, primo comma, n. 4 cod proc civ; per avere la CTR omesso di pronunciarsi sull’eccezione con la quale il P. lamentava che la concessionaria era sprovvista del potere di autenticare le copie degli estratti informatici prodotte, non avendo potestà di autenticazione come confermato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 8289/2018. Mentre per quanto concerne ” le relate degli atti notificati a mezzo messo”, la concessionaria avrebbe dovuto produrre la matrice e la copia della cartella con relativa notificazione.
7. La settima doglianza prospetta la violazione degli artt. 18 D.P.R. 445/2000, 2697 c.c., 112 c.p.c., ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.; per avere i giudici territoriali trascurato di pronunciare sull’eccezione della inidoneità probatoria delle copie e delle “informazioni carico iscritto a ruolo”.
8. L’ultimo motivo lamenta la violazione degli artt. 4, comma 3, legge 890/1982 e 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; per avere i giudici di appello omesso di scrutinare l’eccezione relativa all’omessa prova della notificazione delle intimazioni di pagamento opposte dal P.
9. Il ricorrente ha depositato, in prossimità dell’udienza, le interrogazioni alla società Riscossione Sicilia da cui risulta il provvedimento di sgravio così concepito ” sgravio SI” con riferimento alla cartella esattoriale n. (…), emessa nei confronti di Pa.Di. Viceversa, per la cartella esattoriale n. (…) (prodromica all’intimazione opposta, relativa a Tarsu annualità 2009) – non risulta, con chiarezza, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, l’avvenuto sgravio ex art. 4 d.L. 119/2018, in quanto in epigrafe all’atto risulta il termine “sgravato” in calce al quale sono indicati importi diversi da quelli recati dalla cartella.
Tuttavia, trattandosi di annullamento automatico che opera in presenza di presupposti legali (debito fino a 1.000 Euro risultante da singolo carico affidato all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 da un’agenzia fiscale) rilevabili anche d’ufficio e ricorrenti nel caso di specie, deve farsi luogo all’invocata declaratoria con riferimento alla controversia tributaria avente ad oggetto la cartella in questione (cfr. Cass. n. 35535/2023, Cass. n. 32772/2023, Cass. n. 18413/2023).
L’art. 4, comma 1, d.L. 23 ottobre 2018, n. 119 ha stabilito che: “i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 10 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili (…)”.
Questa Corte ha chiarito che il limite di valore si riferisce ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi, mentre non si tiene conto degli interessi di mora e dell’aggio della riscossione (Cass. 13/12/2023, n. 34841, Cass. 21/03/2023, n. 8090, Cass. 20/03/2023, n. 7989); tale limite è riferito al “singolo carico affidato”, sicché nell’ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a 1.000,00 Euro, il cui singolo carico affidato all’agente della riscossione non superi l’importo di mille Euro.
Per “carico” (da calcolare alla data di entrata in vigore del decreto 24 ottobre 2018) si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè (l’insieme dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori, per cui oggetto del condono è il singolo debito e non l’importo complessivo della cartella. – pertanto, lo stralcio automatico da parte del fisco riguarda, con effetto al 31 dicembre 2018, le cartelle esattoriali in cui: a) il carico risulta affidato dall’ente impositore all’agente della riscossione tra il 10 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010; b) i debiti (risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione) alla data del 24 ottobre 2018 sono di importo residuo massimo di 1.000,00 Euro (comprensivo di sanzioni ed interessi) (cfr. su detti principi, tra le tante, Cass. Sez. V. 18 giugno 2020, n. 11817; Cass., Sez. L, 15 luglio 2021, n. 20254; Cass., Sez. III, 27 agosto 2020, n. 11966); l’annullamento ai sensi dell’art. 4, comma 1, del citato d.L. opera automaticamente, “ipso iure”, in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti litigiosi, determina l’estinzione del processo per cessata materia del contendere, senza che assuma rilievo la mancata adozione del provvedimento di sgravio, trattandosi di atto dovuto meramente dichiarativo, previsto solo per consentire i necessari adempimenti tecnici e contabili nell’ambito dei rapporti tra agenti di riscossione ed enti impositori (cfr. Cass., Sez. V. 7 giugno 2019, n. 15471); la pretesa tributaria oggetto del presente giudizio rientra per natura giuridica, ammontare ed arco temporale di riferimento (l’intimazione di pagamento basata sulla citata cartella è stata notificata entro il 2010) nell’ambito operativo della disposizione sopra riportata; deve, pertanto, essere dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla pretesa correlata alla predetta cartella che riguarda debiti del contribuente annullati ex lege.
Con riferimento alla intimazione di pagamento opposta relativa alle due sottese cartelle di pagamento indicate in premessa (relativa a Tarsu annualità 2009), deve dichiararsi cessata la materia del contendere per la sopravvenuta carenza di interesse del contribuente (Cass. 3359/2024), quale conseguenza degli effetti estensivi dello sgravio relativo alle cartelle sottese agli atti impositivi opposti (v. Cass. 15227/2024).
10. Deve, pertanto, essere dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla pretesa correlata alla predetta cartella che riguarda debiti del contribuente annullati ex lege.
Le spese di lite meritano integrale compensazione fra le parti come richiesto dal ricorrente.
Inoltre, dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti conseguenti all’annullamento dell’atto presupposto, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere; compensa le spese di lite.