CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 17820 depositata il 4 giugno 2026
Intimazione di pagamento – Cartelle esattoriali – Notifica – Prescrizione – Cessazione della materia del contendere – Patrocinio – Accoglimento
Fatti di causa
Con intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973, notificata a mezzo p.e.c. in data 28 febbraio 2018, l’Agente della riscossione ha richiesto a I. Srl il pagamento di somme riferite a due cartelle esattoriali (cartella n. (…) e cartella n. (…)), per un importo complessivo di Euro 31.034,91.
La società contribuente ha impugnato l’intimazione dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, deducendo, in sintesi, l’omessa notifica delle cartelle sottese, il difetto di motivazione dell’intimazione, l’omessa indicazione delle modalità di calcolo di interessi e aggio e la prescrizione della pretesa. Nel corso del giudizio di primo grado, l’Agente della riscossione ha invocato la cessazione della materia del contendere quanto alla cartella di importo inferiore a Euro 1.000, rientrante nello “stralcio” di cui al D.L. n. 119 del 2018 (conv. con modif. in L. n. 136 del 2018), e ha resistito per la residua cartella, producendo documentazione di notifica e contestando, tra l’altro, la dedotta prescrizione. La CTP, all’esito, ha dichiarato parzialmente estinto il giudizio per cessata materia del contendere in relazione alla cartella oggetto di stralcio e ha accolto il ricorso quanto alla cartella n. 0(…), ritenendo non ritualmente avvenuta la notifica (secondo quanto poi riportato in appello, perché tentata presso una sede societaria ormai abbandonata), compensando le spese. Avverso tale decisione, l’Agente della riscossione ha proposto appello alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, deducendo la regolarità della notificazione della cartella residua (eseguita, secondo l’appellante, nei confronti del legale rappresentante con deposito presso la casa comunale e successiva raccomandata informativa). La società contribuente non si è costituita in appello. Con la sentenza n. 1207/1/2020, depositata il 23 giugno 2020, la CTR Lombardia ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agente della riscossione, rilevando d’ufficio un vizio della costituzione in giudizio dell’ente pubblico per avere esso conferito procura a un avvocato del libero foro in assenza, secondo il giudice regionale, dei presupposti richiesti.
Avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.
La contribuente è rimasta intimata.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 11, comma 2, 12, comma 1, e 15, comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 1, comma 8, del D.L. n. 193 del 2016 (conv. con modif. in L. n. 225 del 2016), nonché dell’art. 4-novies del D.L. n. 34 del 2019 (conv. con modif. in L. n. 58 del 2019), assumendosi che la CTR abbia errato nel dichiarare inammissibile l’appello dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione sul presupposto dell’illegittimità del patrocinio mediante avvocato del libero foro e deducendosi, in contrario, la generale facoltà dell’ente di avvalersi di avvocati esterni nei casi non riservati, su base convenzionale, all’Avvocatura dello Stato, ovvero in ipotesi di indisponibilità di quest’ultima.
Il motivo è fondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione si avvale dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come a essa riservati dalla convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), ovvero ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; mentre può avvalersi di avvocati del libero foro – senza bisogno della predetta delibera – in tutti gli altri casi e in quelli in cui, pur riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio, nel rispetto degli artt. 4e 17 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell’art. 1, comma 5, del D.L. n. 193 del 2016, conv. con modif. in L. n. 225 del 2016 (Cass., Sez. U, 19 novembre 2019, n. 30008). Le Sezioni Unite hanno inoltre precisato che, quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla convenzione o dall’indisponibilità dell’Avvocatura ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente e implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità.
In applicazione di tali principi, è stato altresì affermato che, con riguardo al giudizio di cassazione, il Protocollo d’intesa del 22 giugno 2017 tra l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e l’Avvocatura Generale dello Stato prevede che il patrocinio dell’ente davanti a questa Corte è convenzionalmente affidato all’Avvocatura, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, ovvero salvo l’intervento dell’apposita motivata delibera prevista dall’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933; con la conseguenza che, in difetto di tali presupposti, la procura conferita a un avvocato del libero foro è invalida e l’atto introduttivo (ricorso o controricorso) è dichiarato inammissibile (Cass., 20 novembre 2020, n. 26531; conf. Cass., 24 novembre 2021, n. 36498).
Gli stessi arresti precisano, però, che la necessità della delibera ex art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933 è circoscritta ai soli casi in cui l’Agenzia intenda non avvalersi dell’Avvocatura dello Stato in giudizi a quest’ultima riservati su base convenzionale (secondo l’interpretazione autentica recata dall’art. 4-novies del D.L. n. 34 del 2019, conv. con modif. in L. n. 58 del 2019) e non opera, invece, nei casi di indisponibilità dell’Avvocatura ad assumere il patrocinio né, più in generale, nelle controversie non rientranti fra quelle riservate (Cass., Sez. U, n. 30008 del 2019, cit.; Cass., 10 giugno 2021, n. 16314).
Orbene, nella specie, la CTR ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agente della riscossione sul presupposto che esso fosse assistito da difensore del libero foro in mancanza dell’apposita motivata delibera prevista dall’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, richiamando, tra l’altro, Cass., sez. trib., n. 28684 del 2018. In particolare, il giudice regionale ha affermato che “l’appello dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, proposto conferendo procura a un difensore del libero foro,… in mancanza di “apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza” ex art. 43, c. 4, R.D. 1611/1933… è inammissibile” e, inoltre, che “secondo Cass. 28684/2018, la nullità della procura… determina l’invalidità dell’atto di appello”. La statuizione non è conforme ai richiamati principi.
Invero, dalla ricostruzione normativa e giurisprudenziale sopra richiamata – oltre che dagli stessi atti di causa – emerge che, nei giudizi dinanzi alle Commissioni tributarie, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non è assoggettata a un vincolo di patrocinio esclusivo dell’Avvocatura dello Stato e, correlativamente, non è richiesta la delibera di cui all’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, se non nel diverso caso (qui non ricorrente) di giudizi riservati su base convenzionale all’Avvocatura erariale. In tale direzione si è, del resto, condivisibilmente espressa questa Corte, la quale ha ribadito che, nei giudizi tributari di merito, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione può avvalersi del patrocinio di avvocati del libero foro senza necessità di apposita delibera, giacché la relativa riserva convenzionale in favore dell’Avvocatura dello Stato non opera per le liti innanzi al giudice tributario, ma riguarda il diverso giudizio di legittimità (Cass., 6 marzo 2025, n. 6017).
Né conduce a diversa conclusione il Protocollo d’intesa del 22 giugno 2017 tra Agenzia delle Entrate-Riscossione e Avvocatura Generale dello Stato, il quale conferma che, nella giurisdizione tributaria di merito, non sussistono limiti generali al patrocinio dell’ente mediante avvocati del libero foro, essendo espressamente contemplate, tra le controversie nelle quali l’ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati iscritti nel proprio elenco, le liti innanzi alle Commissioni tributarie. Ne consegue che l’appello proposto dinanzi al giudice tributario regionale a mezzo di avvocato del libero foro non poteva essere dichiarato inammissibile per il solo difetto della menzionata delibera. Resta ferma la diversa disciplina, propria del giudizio di legittimità, ove il patrocinio davanti a questa Corte sia convenzionalmente affidato all’Avvocatura dello Stato (Cass. n. 26531 del 2020; Cass. n. 36498 del 2021), con le conseguenze ivi precisate.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso, con conseguente cassazione della sentenza d’appello e rinvio della causa per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.