CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 18062 depositata il 1° luglio 2024
Tributi – Avvisi di accertamento – IRES – IRAP – IVA – Deduzione costi – Fatture per operazioni inesistenti – Visura camerale storica – Cancellazione della società dal registro delle imprese – Estinzione della società – Difetto di legittimazione processuale – Vizio insanabile originario del processo – Accoglimento
Fatti della causa
1. Nel corso di una verifica fiscale nei confronti della società BR I.S. Srl inerente all’anno d’imposta 2012, l’Agenzia delle entrate di Brescia rilevava che quest’ultima aveva portato in deduzione costi indicati da quattro fatture – per un importo complessivo di Euro 142.300 oltre Iva – emesse dalla ditta Bo.Al., risultato coinvolto in un sistema fraudolento realizzato attraverso la emissione di fatture per operazioni inesistenti.
Invitava pertanto la società BR I.S. a fornire chiarimenti e documentazione inerenti ai rapporti intercorsi con la ditta Bo..
La contribuente non si presentava al contraddittorio preventivo così fissato e l’Agenzia delle entrate riteneva che i costi documentati dalle fatture fossero riconducibili a operazioni inesistenti, procedendo al recupero a tassazione dei relativi importi ai fini Ires, Irap e Iva, emettendo i conseguenti avvisi di accertamento.
2. La società impugnava tali avvisi innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Brescia, contestando il mancato contraddittorio preventivo, l’insufficiente motivazione in ordine alla prova della supposta inesistenza delle operazioni indicate dalle fatture e la mancata istruttoria operata sulla ditta che le aveva emesse.
3. La CTP rigettava il ricorso e la società interponeva appello, riproponendo i motivi di impugnativa già avanzati in primo grado. Anche la CTR rigettava il ricorso.
4. Contro questa sentenza Pe.Ma. e An.Pe., nella loro qualità di ex soci e, il secondo, anche di ex legale rappresentante della BR I.S. Srl in liquidazione, hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo.
5. Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3. c.p.c., per violazione o falsa applicazione dell’art. 2945 c.c., i ricorrenti evidenziano che sia il giudice di primo grado che quello d’appello non hanno mai rilevato che gli avvisi impugnati erano stati emessi e notificati nei confronti di un soggetto già estinto al momento dell’accertamento, essendo stata la società contribuente cancellata dal registro delle imprese il 29 gennaio 2013, dopo la sua messa in liquidazione con verbale del 26 novembre 2012.
A dimostrazione della circostanza, hanno depositato, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., visura camerale storica della società BR I.S. Srl.
Hanno chiesto, perciò, la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 382 c.p.c..
2 . In primo luogo, deve essere dichiarata ammissibile la produzione documentale ai sensi dell’art. 372 c.p.c..
La giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, Sentenza n. 29221 del 20/10/2023, rv. 669025 – 01) afferma che la nullità della sentenza impugnata, in relazione alla quale, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., è ammissibile il deposito di nuovi documenti in cassazione, non è solo quella derivante dai vizi propri della sentenza, cioè dalla mancanza dei requisiti essenziali di forma e di sostanza della sentenza, ma altresì quella originata, in via riflessa, da vizi radicali del procedimento che, attenendo alla identificazione dei soggetti del rapporto processuale e dunque alla legittimità del contraddittorio, determinino la nullità degli atti processuali compiuti.
Del resto, si è detto ancora, la parte che, avendo omesso di proporre, in sede di gravame, l’eccezione relativa alla legittimazione ad appellare di una società già estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese, formuli tale eccezione, per la prima volta, davanti al giudice di legittimità, è ammessa a produrre ivi, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., la documentazione volta a comprovare l’estinzione della società appellante, potendo essa astrattamente costituire una causa determinativa diretta della potenziale nullità della sentenza impugnata (Sez. 1, Sentenza n. 9334 del 09/05/2016, rv. 639618-01).
3 . Sempre in via preliminare, il ricorso di Pe.Ma. e An.Pe. va dichiarato ammissibile solo nella loro qualità di ex soci e non anche, quanto al Pe., in quanto proposto nella veste di liquidatore ex legale rappresentante.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno statuito che, a seguito dell’estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono – il che sacrificherebbe ingiustamente i diritto dei creditori sociali – ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali, cui erano soggetti pendente societate.
Ne discende che i soci, peculiari successori della società, subentrano, altresì, nella legittimazione processuale facente capo all’ente (Cass. S.U. 6070/13) – la cui estinzione è equiparabile alla morte della persona fisica, ai sensi dell’art. 110 c.p.c.- in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, ovverosia a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale, mentre deve escludersi la legittimazione ad causam del liquidatore della società estinta il quale può essere destinatario di un’autonoma azione risarcitoria ma non della pretesa attinente al debito sociale.
4. Il ricorso è fondato.
5 . Il deposito del ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale è avvenuto nel gennaio del 2018, ossia in epoca pacificamente successiva alla cancellazione della società dal registro delle imprese, avvenuta in data 29 gennaio 2013.
A seguito della cancellazione, i giudici dei gradi di merito avrebbero dovuto rilevare il difetto di capacità di stare in giudizio della società cancellata, la quale non avrebbe potuto impugnare gli atti impositivi, né in proprio né per mezzo del liquidatore, in quanto la cancellazione comporta l’estinzione della società, restando irrilevante l’esistenza di eventuali rapporti giuridici pendenti.
Questa Corte, del resto, con riferimento all’effetto estintivo delle società (sia di persone che di capitali) derivante dalla cancellazione dal registro delle imprese, ha già avuto modo di precisare che il D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28, comma 4, in quanto recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità delle società cancellate dal registro delle imprese, non ha valenza interpretativa (neppure implicita) né efficacia retroattiva, sicché il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società derivanti dall’art. 2495 c.c., comma 2, operante nei confronti soltanto dell’amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi – si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza della nuova disciplina dettata dal D.Lgs., ossia il 13 dicembre 2014, o successivamente” (Cass., sez. 5, nn. 6743/15, 7923/16, 8140/16; Sez. 6 – 5, nn. 15648/15, 19142/16, 11100/17).
In tal senso, tra le ultime, Sez. 5, n. 32304 del 26/09/2019, la quale ha aggiunto che la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima dell’instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell’ex liquidatore, sicché, eliminandosi ogni possibilità di prosecuzione dell’azione, deve conseguirne l’annullamento senza rinvio ex art. 382 c.p.c, della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, ricorrendo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre da subito ad una pronuncia declinatoria in rito, trattandosi di impugnazione improponibile, poiché l’inesistenza della società è rilevabile anche d’ufficio (Cass., Sez. V, nn. 5736/16, 20252/15, 21188/14).
6. La sentenza impugnata va, quindi, cassata senza rinvio ex art. 382 c.p.c. perché la causa non poteva essere proposta sin dal primo grado di giudizio.
7 . Visto l’andamento del giudizio, instaurato dalla stessa società già cancellata dal registro delle imprese, sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata senza rinvio. Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.