CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 18077 depositata il 1° luglio 2024
Tributi – Ottemperanza – Pagamento delle spese di lite – Difensore con procura – Credito del professionista distrattario delle spese autonomo e distinto da quello della parte assistita – Legittimazione ad agire – Originario ricorso del contribuente non proponibile – Annullamento della sentenza impugnata
Rilevato che
1. L’Agenzia delle entrate ricorre nei confronti di La.Si., che non ha svolto attività difensiva, avverso la sentenza in epigrafe.
2. Il contribuente ricorreva innanzi alla C.t.r. per l’ottemperanza della sentenza n. 1574 del 2016, depositata dalla C.t.p. di Taranto il 30 giugno 2016, e non passata in giudicato, quanto al capo relativo alle spese, per le quali l’Ufficio era stato condannato al pagamento, con distrazione in favore del difensore Avv. P.C.
3. La C.t.r. , con la sentenza impugnata, accoglieva il ricorso e disponeva che l’Amministrazione provvedesse al pagamento entro quindi giorni.
4. Con ordinanza interlocutoria n. 11622 del 2023 questa Corte disponeva l’acquisizione dei fascicoli di merito “al fine di verificare la legittimazione della originaria parte ricorrente ad agire per l’ottemperanza del capo della sentenza che disponeva il pagamento delle spese di lite in favore del difensore antistatario”.
Considerato che
1. Con il primo motivo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. , la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 69 e 70 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e dell’art. 12, comma 2, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, dell’art. 112 cod. proc. civ.
La ricorrente, premesso che la sentenza oggetto dell’ottemperanza non era passata in giudicato in quanto oggetto di appello pendente, critica la C.t.r. per aver disatteso la tesi sostenuta secondo la quale, prima di procedere per l’ottemperanza, sarebbe stata necessaria la costituzione in mora e, per aver ignorato che il novellato art. 69 D.Lgs. n. 546 del 1992 non fosse applicabile alla fattispecie.
Assume sul punto che le sentenze, anche se successive alla data del 1 giugno 2016 restavano soggette alle previgenti disposizioni in ragione del disposto di cui all’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 156 del 2015 in mancanza del provvedimento attuativo che è stato adottato con D.M. 6 febbraio 2017, n. 22 e che, di conseguenza, la sentenza in questione, in quanto depositata e notificata ben prima dell’entrata in vigore del citato decreto, poteva essere eseguita solo dopo il passaggio in giudicato.
2. Deve rilevarsi di ufficio l’inammissibilità del ricorso originario per ottemperanza proposto da La.Si..
2.1. Questa Corte ha chiarito che in virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d’opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore.
Rimane pertanto integra la facoltà del difensore distrattario non solo di rivolgersi al cliente anche per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, ma anche di richiedere al proprio cliente l’intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta.
In tale ultima evenienza, tuttavia, la parte, anche se ha provveduto al pagamento per intero delle competenze dovute al proprio difensore, per quanto distrattario, non può agire esecutivamente nei confronti della controparte per essere soddisfatta delle somme oggetto di distrazione se non dopo aver richiesto la revoca della distrazione, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. provando di aver soddisfatto il credito del difensore prima della distrazione o anche successivamente; ne consegue che, finché non sia intervenuta tale revoca, il difensore distrattario è l’unico legittimato ad intimare il precetto di pagamento dell’importo delle spese e degli onorari (Cass. 12/11/2008 n. 27041 del 12/11/2008).
La decisione, che si inserisce nel consolidato orientamento di questa Corte secondo cui il credito del professionista distrattario delle spese è autonomo e distinto da quello della parte assistita (Cass. 15/03/2010, n. 6184, Cass. 01/10/2009), ha ampliato il principio già posto (cfr. Cass. 07/07/2000 n. 9097) secondo il quale il procuratore distrattario conserva comunque la facoltà, ove lo ritenga conveniente, di rivolgersi al cliente anche per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente (Cass. 09/11/2021, n. 32668).
2.2. Gli stessi principi non possono che valere anche per la legittimazione in tema di ottemperanza il cui scopo è comunque quello di rendere effettivo il comando contenuto della sentenza in caso di inerzia dell’Amministrazione.
La legittimazione ad agire per l’ottemperanza del capo relativo alle spese non spettava, pertanto, al contribuente, bensì al suo difensore destinatario del provvedimento di distrazione.
2.3. Va evidenziato, infine, che la giurisprudenza di legittimità è consolidata ed univoca nell’affermare che il difetto di legitimatio ad causam, allo stesso modo del difetto di titolarità del rapporto, può essere rilevato anche d’ufficio in ogni grado e stato del giudizio, anche in sede di legittimità. (Cass. Sez. U 08/03/2022, n. 7514, Cass. Sez. U. 16/022016 n. 2951).
3. In conclusione, poiché il rilievo di ufficio elimina in radice ogni possibilità di prosecuzione dell’azione, deve provvedersi, ai sensi dell’art. 382, ultimo comma cod. proc. civ. all’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in quanto l’originario ricorso non poteva essere proposto.
4. Le spese della fase di merito restano compensate in ragione dell’andamento del giudizio. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara che l’originario ricorso del contribuente non poteva essere proposto; dichiara compensate le spese della fase di merito e condanna l’intimato a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.600,00 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.