Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 18424 depositata il 5 luglio 2024
Ricorso – notifica telematica – attivazione del P.T.T. nella Regione di riferimento – necessità – conseguenze
Rilevato che:
1. V.S. propose ricorso innanzi alla CTP di Genova avverso l’intimazione notificatagli dalla Equitalia Nord s.p.a., volta ad ottenere il pagamento del complessivo importo di euro 264,38, relativo a numerose cartelle di pagamento notificate e rimaste insolute, emesse da vari enti.
Al giudizio parteciparono anche la Camera di Commercio di Genova, il Comune del capoluogo ligure e l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Genova. Quest’ultima eccepì l’inammissibilità del ricorso perché notificato il 18 novembre 2015 a mezzo p.e.c., prima dell’introduzione del processo telematico tributario nella regione Liguria (avvenuta il 15 novembre dell’anno successivo).
La CTP rigettò il ricorso del contribuente non condividendo le doglianze svolte dal medesimo nel merito (omessa notifica delle cartelle, annullamento automatico dei debiti iscritti a ruolo fino al 1999, illegittimità delle pretese Irpef/Iva/Irap per l’adesione al condono fiscale, non debenza dei tributi locali).
2. Interposto gravame dal contribuente, l’Agenzia delle Entrate propose gravame incidentale deducendo l’omessa decisione della CTP sull’eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso.
La CTR accolse l’appello incidentale rilevando l’inesistenza del ricorso introduttivo della lite in quanto notificato a mezzo p.e.c. in data antecedente all’introduzione, in Liguria, della possibilità di tale modalità di notifica. Il vizio della notifica, per il giudice del gravame, era originario ed insanabile; la notifica non aveva potuto produrre, pertanto, alcun effetto.
3. Per la cassazione della citata sentenza V.S. ha proposto ricorso affidato ad un unico L’Agenzia delle Entrate Riscossione ed il Comune di Genova hanno resistito con controricorso. Le altre parti sono rimaste intimate. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 5/6/2024. Il ricorrente ha depositato memoria, insistendo nell’accoglimento del gravame.
Considerato che:
1. Con l’unico motivo di ricorso il contribuente lamenta la violazione dell’art. 156 cod. proc. civ. deducendo l’intervenuta sanatoria del vizio di notifica dell’atto introduttivo del primo grado in conseguenza della costituzione delle parti convenute; richiama, quindi, il principio di conservazione degli atti e sottolinea, infine, che, ove dovesse ritenersi la nullità della notifica del ricorso, sarebbe decorso il termine quinquennale di prescrizione «per crediti oggetto di impugnazione». Infine, tutte le cartelle oggetto del giudizio risultano sospese e l’Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto «già prima d’ora annullare d’ufficio l’intimazione di pagamento oggetto di vertenza».
2. Il motivo è infondato, in relazione al principio di specialità del processo tributario (Cass. 11/6/2018 n. 15109) per il quale è inesistente la notifica a mezzo pec in data antecedente all’entrata in vigore del processo tributario telematico nella regione di riferimento, nella fattispecie la Liguria, ove è entrato in vigore il 15 novembre 2016 (Cass. 22/7/2019 n. 19638).
Si tratta di un principio costantemente affermato da questa Corte (e recentemente ribadito da Cass. 6/6/2023 n. 15776): l’inesistenza della notifica comporta che non è configurabile alcuna sanatoria ex tunc, ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ., per effetto della costituzione dell’amministrazione convenuta.
Nella specie, alla luce di quanto precede e della tempistica esposta, correttamente la CTR ha dichiarato l’inesistenza della notifica del ricorso di primo grado, eseguito a mezzo pec il 18/11/2015, ben prima dell’introduzione, nella regione Liguria, del processo tributario telematico.
3. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nei rapporti processuali con ciascuna parte controricorrente.
Nulla va statuito riguardo alle spese nei confronti della Camera di Commercio di Genova e dell’Agenzia delle Entrate, rimaste intimate.
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna V.S. al pagamento, in favore della Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del Presidente pro tempore, delle spese processuali che si liquidano in euro 5.600,00, oltre spese prenotate a debito, e in favore del Comune di Genova, in persona del Sindaco pro tempore, delle spese processuali che si liquidano in euro 5.600,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre IVA e CPA, se dovute, oltre rimb. forf. nella misura del 15% dei compensi; Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.