CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 18501 depositata l’ 8 luglio 2024
Tributi – Avviso di accertamento – ONLUS – Maggiori redditi d’impresa – IRES – IRAP – IVA – Onere di allegazione – Art. 7 della L. n. 212/2000 – Natura anche commerciale dell’associazione – P.V.C. – Accoglimento
Rilevato che
Con sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sez. staccata di Lecce, è stato accolto l’appello proposto da D.C. n.q. di legale rappresentante della “A.P.B.O.” avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce n. 1357/17 che ha rigettato il ricorso introduttivo della contribuente, volto ad ottenere l’annullamento dell’avviso di accertamento n. (…).
Con tale atto impositivo, emesso sulla base delle risultanze di un p.v.c. della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate ha accertato per l’anno d’imposta 2009 ai sensi dell’art. 41 bis D.P.R. n. 600/1973, che l’Associazione suddetta è stata titolare di redditi d’impresa maggiori del dichiarato, con determinazione di una maggiore imposta pari ad Euro 58.549,00 ai fini IRES, oltre a IRAP per Euro 18.293,00, IVA per Euro 17.863,00, sanzioni per Euro 87.823,00, interessi e spese.
Il giudice di prime cure ha confermato l’atto impositivo, disattendendo sia le questioni preliminari, tra l’altro di nullità dell’avviso per motivazione per relationem ad atti non allegati, sia le difese nel merito. Il giudice d’appello, istruita la causa attraverso consulenza tecnica, ha riformato la decisione, ritenendo che la preliminare doglianza di violazione dell’art.7 della legge n. 212/2000 fosse fondata, con assorbimento di ogni altra questione.
Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato a tre motivi, cui replica la contribuente con controricorso.
Considerato che
1. Preliminarmente va dato atto dell’eccezione, formulata in controricorso, di inammissibilità dei motivi di censura dell’Agenzia in quanto asseritamente diretti ad una rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, eccezione scrutinabile solo unitamente alla disamina delle singole censure.
2. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia prospetta, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., la violazione dell’articolo 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dell’articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dell’articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dell’art. 2697 del cod. civ., da parte della sentenza impugnata nel capo in cui afferma: “Ebbene, osserva la Corte come nel caso di specie risulta fondata l’eccezione difensiva che il PVC prima e l’avviso di accertamento poi, non esprimono alcuna motivazione, chiara ed inequivoca, in ordine alla circostanza se l’Associazione de qua sia considerata come Ente Commerciale in toto, o se solo per talune operazioni; in quest’ultima evenienza nulla si dice in ordine a quali operazioni siano assunte come aventi carattere commerciale e non commerciale”.
3. Il motivo non è inammissibile, in quanto, a differenza di quanto prospettato dalla controricorrente, complessivamente considerato non mira alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, bensì a far valere una precisa violazione di legge. Secondo la ricorrente il giudice d’appello ha confuso l’obbligo di motivazione degli avvisi di accertamento con la necessità di comprovare in giudizio le circostanze in essa esplicitate.
4. Il motivo è fondato.
4.1. In tema di avviso di accertamento, l’onere di allegazione di cui all’art. 7 della l. n. 212 del 2000 è limitato ai documenti non conosciuti né ricevuti dal contribuente e costituenti il presupposto dell’atto impositivo al fine di evitare il pregiudizio del diritto di difesa di quest’ultimo (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 14723 del 10/07/2020), ossia atti di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza (Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 29968 del 19/11/2019).
4.2. Orbene, nel caso di specie l’avviso di accertamento, come già accertato dal giudice di primo grado, fa riferimento inequivoco ad un atto istruttorio con il quale è stata contestata la natura mista dell’associazione, avente anche natura commerciale, quale il p.v.c. del 26.3.2016, ben noto alla contribuente. Il richiamo al p.v.c. sottende la dichiarata condivisione delle conclusioni all’accertamento condotto dalla G.d.F. di Gallipoli, cosicché attraverso tale richiamo l’Agenzia ha fatto proprie le valutazioni già compiute dall’organo verificatore, condividendone anche la motivazione.
4.3. In ricorso è stato riprodotto tale p.v.c., noto all’associazione in quanto elevato nei suoi confronti e sottoscritto per ricezione da D.C., per conto dell’associazione costituita in giudizio. Al documento è allegato anche il prospetto di tutte le fatture emesse dall’associazione (cfr. p.16 ricorso) nell’anno di imposta nell’anno di imposta contestate come relative ad operazioni di natura commerciale, per un importo lordo di Euro 469.050.
5. La motivazione dell’atto impositivo è dunque congrua e all’accoglimento del motivo fa seguito l’assorbimento delle ulteriori due doglianze, in cui si prospetta anche l’omesso esame di fatto controverso e decisivo in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., con riferimento al fatto storico dato dall’essere l’avviso di accertamento motivato in relazione alla natura mista – commerciale della ONLUS con ricavi extra limite di legge (secondo motivo), nonché, in via subordinata, la nullità della sentenza per difetto di motivazione, in relazione agli artt.132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 111, comma 6, Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. (terzo motivo). Infatti, il merito della controversia dovrà essere nuovamente esaminato dal giudice del rinvio, anche con riferimento alle valutazioni della disposta consulenza tecnica.
6. La sentenza impugnata va perciò cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo accolto e a quelli rimasti assorbiti, oltre che per la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti due, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo accolto e a quelli rimasti assorbiti, oltre che per la liquidazione delle spese di lite.