CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 18724 depositata il 9 luglio 2025

Avvisi di accertamento – IVA – Cartella di pagamento – Domanda di definizione agevolata – Costi indeducibili – Fattura – Rinvio

Fatti di causa

1. L’Agenzia delle entrate, Direzione provinciale di Siracusa, a seguito di p.v.c. della Guardia di finanza emetteva due avvisi di accertamento per gli anni 2000 e 2001 nei confronti di Sp.Ca., rettificando in aumento il reddito di impresa; precisamente con l’avviso per l’anno di imposta 2000 recuperava costi indeducibili, contestava Iva non pagata in relazione ai lavori di restauro nei confronti della ditta L.M. e riscontrava il mancato versamento di ritenute d’acconto per alcuni operai; per l’anno 2001 contestava l’omessa imputazione a ricavi di corrispettivi, recuperava costi indeducibili e Iva non pagata per gli acconti sui lavori di restauro nei confronti dell’agriturismo L.M. e riscontrava il mancato versamento di ritenute di acconto.

L’ufficio poi provvedeva all’iscrizione provvisoria delle imposte accertate, ai sensi dell’art. 15 D.P.R. n. 600 del 1973, ed emetteva pertanto cartella di pagamento.

2. Il ricorrente proponeva separati ricorsi contro i tre atti che venivano respinti dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa.

3. La Commissione tributaria regionale di Palermo, sezione staccata di Siracusa, riuniti i tre distinti atti di appello, dichiarava inammissibile, perché tardivo, il ricorso contro la cartella di pagamento mentre accoglieva nel merito i ricorsi avverso gli avvisi di accertamento; in particolare evidenziava che il contribuente aveva emesso nel corso del 2002 la fattura corrispondente all’importo di circa Lire 198.000.000 per i lavori eseguiti presso l’agriturismo L.M. ed evidenziava che, anche se la suddetta fattura avrebbe dovuto essere emessa e contabilizzata nell’anno 2001, nel corso del quale i lavori erano stati ultimati e riscossi i relativi corrispettivi, ciò non poteva essere oggetto di penalizzazione ultronea per l’imprenditore artigiano, avendo lo stesso adempiuto all’obbligazione medesima anche se con ritardo, diversamente configurandosi un’ipotesi di duplicazione di imposte.

4. Contro tale sentenza propose ricorso l’Agenzia delle entrate, sulla base di tre motivi, cui resiste il contribuente con controricorso.

L’esame del ricorso è stato fissato per l’adunanza camerale del 6 giugno 2025.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la difesa erariale deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 109 t.u.i.r., in quanto, pur avendo la CTR accertato che la fattura per cui è causa avrebbe dovuto essere contabilizzata in un periodo differente, ha accolto l’appello, con una evidente violazione del principio di competenza di cui alla predetta disposizione, le regole poste dalla quale sono ritenute, da costante giurisprudenza di legittimità, inderogabili sia per il contribuente che per l’ufficio finanziario, per cui il recupero a tassazione dei ricavi nell’esercizio di competenza non può trovare ostacolo nella circostanza che essi siano stati dichiarati in un diverso esercizio; evoca a riguardo la giurisprudenza di legittimità che esclude sul punto anche il rischio di una doppia imposizione potendo il contribuente chiedere la restituzione della maggiore imposta.

Con il secondo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la difesa erariale deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 41-bis D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 c.c., censurando la statuizione della CTR laddove, ribaltando gli accertamenti in fatto della CTP sulla idoneità probatoria dei “tronconi” di assegni depositati in giudizio, ha affermato apoditticamente che “il contribuente ha fornito elementi di prova sufficienti ad acclarare che il soggetto verificato, a conclusione dei lavori edili eseguiti di durata ultrannuale, ebbe ad emettere nel corso del 2002 la fattura fiscale numero (…) datata 20 giugno 2002”; anche in tema di accertamento parziale come nel caso di specie, a causa della inattendibilità delle scritture contabili tenute dal contribuente, l’ufficio era legittimato a procedere in via induttiva avvalendosi anche di semplici indizi, dovendosi a ciò aggiungere anche la mancata esibizione del prospetto di cui all’art. 60, oggi 93, t.u.i.r., per cui il riparto probatorio viene invertito in direzione del contribuente il quale deve fornire la prova contraria in grado di sconfessare la pretesa fiscale.

Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., la difesa erariale deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 111, sesto comma, Cost., dell’art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. nonché dell’art. 1, comma 2, dell’art. 36, comma 2, n. 4 e degli artt. 49 e 61 del decreto legislativo n. 546 del 1992, in quanto la mancata considerazione degli elementi dedotti nel secondo motivo determina la sussistenza di una motivazione meramente apparente e si tramuta inevitabilmente in un vizio della sentenza deducibile in sede di legittimità.

2. Nel registro informatico di cancelleria risulta depositata in data 26 giugno 2019 una domanda di definizione agevolata con allegati mod. F24, che non si rinviene nel fascicolo processuale.

Occorre quindi rinviare la causa a nuovo ruolo, disponendo che la cancelleria effettui le necessarie ricerche.

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo disponendo le opportune ricerche.

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