CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 18916 depositata il 10 giugno 2026

Avviso di accertamento – Irpef, Irap, Iva – Reddito d’impresa – Concordato fiscale – Sanzioni – Notifica – Onere della prova – Inammissibilità

Fatti di causa

1. FE.AN., esercente attività di commercio al dettaglio di confezioni per adulti, impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Enna, l’avviso di accertamento n. (…), con il quale l’Agenzia delle entrate, in relazione all’anno d’imposta 2002, aveva rettificato il reddito d’impresa ai fini Irpef, Irap e Iva.

L’atto impositivo era conseguenza del mancato pagamento delle somme dovute dalla contribuente in esecuzione dell’accertamento con adesione sottoscritto in data 14/11/2008.

A sostegno del ricorso la contribuente deduceva:

a) l’illegittima inversione dell’onere della prova;

b) l’effettiva presenza di locali destinati ad uso deposito;

c) l’inidoneità dello studio di settore e del cluster applicati dall’Ufficio;

d) l’errata o mancata considerazione di alcune variabili;

e) l’inapplicabilità delle sanzioni.

La CTP, in parziale accoglimento del ricorso, rideterminava il reddito d’impresa in euro 23.000,00 ai fini Irpef e Irap, escludendo il volume d’affari Iva e le sanzioni.

2. L’Agenzia delle entrate proponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, la quale, in parziale accoglimento del gravame, rideterminava il maggior reddito d’impresa ai soli fini Irpef e Irap secondo quanto concordato nell’atto di adesione, ma confermava la sentenza impugnata in ordine all’esclusione dell’Iva e delle sanzioni.

3. Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, affidandosi ad un solo motivo.

La contribuente è rimasta intimata.

È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 05/06/2026.

Ragioni delle decisioni

1. Con l’unico motivo di ricorso si assume la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 54 del d.P.R. n. 633/1972, dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 218/1997 ratione temporis vigente e dell’art. 8 del D.Lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui la CTP, sulla base dell’erronea convinzione che in assenza di vendite ed acquisti certi non potesse essere applicato il principio di detrazione di “imposta da imposta”, aveva, in violazione dell’art. 54 citato, annullato totalmente i maggiori corrispettivi Iva, e la relativa imposta, accertati dall’Ufficio sulla base degli studi di settore, applicabili anche al di fuori delle imposte dirette.

Inoltre, i giudici d’appello non hanno considerato che, con la sottoscrizione del preventivo atto di accertamento con adesione, la contribuente aveva accettato in toto quanto concordato con l’Ufficio, perdendo la facoltà di impugnare sia l’accordo fiscale che l’atto impositivo oggetto di transazione, atteso che ogni questione inerente al merito della pretesa erariale restava assorbita dalla conclusione del concordato fiscale.

Risulta, altresì, erronea la statuizione con cui la CTR ha ritenuto non dovute le sanzioni ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 546/1992, ossia per l’asserita incertezza dei risultati finali derivanti dall’applicazione dello studio di settore “S.”, sebbene non esistesse alcuna obiettiva situazione di incertezza o equivocità sulla portata e sull’ambito applicativo delle disposizioni normative relative al predetto studio, sulla base del quale era emersa l’incongruità dei redditi dichiarati rispetto a quelli accertati.

2. Preliminarmente occorre rilevare l’inammissibilità del ricorso per cassazione, in quanto non vi è prova della regolare instaurazione del contraddittorio.

L’Ufficio, invero, ha prodotto non l’avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta del ricorso per cassazione, bensì la stampa del servizio on line di P.I. Spa attestante l’avvenuta consegna del plico postale in data 10/10/2017.

In proposito, questa Corte ha statuito che, ai fini della dimostrazione dell’avvenuta notifica del ricorso per cassazione, se avvenuta a mezzo del servizio postale, il ricorrente ha l’onere, a pena di inammissibilità del ricorso, di produrre, non oltre l’udienza di discussione, l’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso, ovvero l’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c.; il deposito del suddetto avviso non può essere surrogato dal deposito della stampa di una pagina del servizio on line dell’amministrazione postale, la quale attesti l’avvenuta consegna della raccomandata, poiché solo il timbro postale fa fede ai fini della regolarità della notificazione (Cass. 08/11/2012, n. 19387; Cass. 28/11/2014, n. 25285; Cass. 16/12/2022, n. 36900).

3. A quanto detto consegue che il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, atteso che la contribuente non ha svolto attività difensiva.

Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.