CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 18947 depositata il 10 luglio 2024

Tributi – Avviso di accertamento – Maggior reddito – Omessa dichiarazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi – Investimenti all’estero – Atto di contestazione – Sanzioni – Istanza definizione agevolata – Pagamento importo – Intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi – Estinzione del giudizio

Rilevato che

1. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Milano, in data 22 settembre 2011, notificava a Ca.La. avviso di accertamento n. (…), con il quale veniva determinato un maggior reddito per l’anno d’imposta 2006, ed il relativo atto di contestazione ed irrogazione sanzioni n. (…) ex art. 5 del D.L. 28 giugno 1990, n. 167, conv. dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, per l’omessa dichiarazione – nelle due annualità 2006 e 2007 – del quadro RW della dichiarazione dei redditi (investimenti all’estero o attività di natura finanziaria detenute all’estero).

Tali atti venivano emessi a seguito a seguito di attività di verifica effettuata dalla Guardia di Finanza, che a sua volta traeva origine dalle informazioni riguardanti il contribuente acquisite presso l’amministrazione fiscale francese mediante i canali di collaborazione informativa internazionale previsti dalla Direttive 77/799/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1977 e dalla convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia, stipulata il 5 ottobre 1989 e ratificata in Italia con la legge 7 gennaio 1992, n. 20, sulla base di una lista di persone fisiche (c.d. lista F., giunta in possesso delle autorità italiane) detentrici di disponibilità finanziarie presso la Banca H. Private Bank di G per gli anni 2006-2007.

Nell’ambito di tali indagini, veniva accertata la disponibilità, da parte dell’odierno controricorrente Ca.La. – che era risultato cointestatario, insieme alla figlia Ca.Ma. – di un conto corrente presso la Banca H. di G, nel cui portafoglio, denominato “Cultura”, figuravano consistenze patrimoniali (bonds, liquidi, assets e stocks) dell’importo di dollari 439.422,32 per il 2006 e dollari 427.649,92 per il 2006, per le quali il Ca.La. aveva omesso di compiere la relativa dichiarazione nel Mod. Unico.

2. Gli atti suddetti venivano impugnati dal contribuente, con separati ricorsi, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano la quale, con sentenza n. 236/05/2012, depositata in data 4 ottobre 2012, accoglieva il ricorso avverso l’atto di contestazione ed irrogazione sanzioni n. (…) e, con separata sentenza n. 237/05/2012, depositata in pari data, accoglieva il ricorso avverso l’avviso di accertamento n. (…), annullando quindi gli atti in questione e condannando l’ente impositore alla rifusione delle spese di lite.

3. Interposti separati gravami dall’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 5188/06/2014, pronunciata il 25 settembre 2014 e depositata in segreteria il 7 ottobre 2014, previa riunione degli giudizi accoglieva parzialmente gli appelli, limitatamente alla parte relativa alla condanna alle spese, delle quali veniva disposta la compensazione integrale per entrambi i gradi di giudizio.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di un unico motivo (ricorso notificato il 22 aprile 2015).

Resiste con controricorso Ca.La., il quale propone altresì ricorso incidentale, sulla base di sette motivi.

5. Con decreto presidenziale del 15 novembre 2023 veniva fissata per la trattazione l’udienza in Camera di Consiglio del 6 marzo 2024, ai sensi degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis. 1 cod. proc. civ.

Considerato che

1. Deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, per intervenuta definizione agevolata.

La sig.ra Ca.Ma., in qualità di erede del ricorrente, infatti, ha presentato istanza definizione agevolata della controversia ex art. 6 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per la quale l’Ufficio non ha opposto diniego, non essendo stata, peraltro, richiesta istanza di trattazione della parte interessata (commi 12 e 13 dell’art. 6 cit.). Risulta documentato il pagamento del relativo importo, mentre, per quel che riguarda l’atto di contestazione ed irrogazione sanzioni, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto all’annullamento dell’atto per intrasmissibilità delle sanzioni agli eredi.

Va conseguentemente dichiarata l’estinzione del giudizio.

2. Le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio. Spese a carico di chi le ha anticipate.