CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 19007 depositata il 10 giugno 2026
Avviso di accertamento – Reddito imponibile – Contribuente – Onere della prova – Prova contraria – Pretesa impositiva – Accoglimento
Fatti di causa
1. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte del contribuente Ro.Ma. dell’avviso di accertamento (…), relativo all’anno di imposta 2008, con cui l’amministrazione finanziaria aveva accertato, in applicazione dei parametri del c.d. redditometro, ai sensi dell’art. 38, commi 4 e 5 del D.P.R. n. 600 del 1973, un maggior reddito imponibile ai fini IRPEF e addizionali di Euro 60.000.
L’accertamento dell’amministrazione finanziaria si fondava sul presupposto dello scostamento tra il reddito dichiarato dal contribuente e quello sinteticamente imputato per due anni di imposta consecutivi a partire dall’anno 2007, in considerazione del possesso di beni indice, costituiti da un’autovettura J.C. e dall’abitazione principale acquistata con la futura consorte, oltre che delle spese sostenute per la restituzione dei finanziamenti contratti per il loro acquisto e della quota di spese per incrementi patrimoniali di ristrutturazione dell’immobile imputabile all’anno di imposta.
2. La CTP di Pesaro aveva accolto il ricorso del contribuente ritenendo che avesse dimostrato l’incongruenza dei beni indice e delle spese utilizzate dall’amministrazione finanziaria per l’accertamento sintetico del reddito rispetto alla sua effettiva situazione economica, dal momento che, all’epoca, viveva con i genitori che ancora provvedevano ai suoi bisogni primari, non utilizzava l’abitazione in corso di ristrutturazione e faceva un uso promiscuo, anche per lavoro, dell’autovettura.
3. La CTR delle Marche, adita in appello dall’Agenzia delle Entrate, aveva respinto il gravame ritenendo che il contribuente avesse fornito la prova contraria rispetto all’esistenza del reddito sinteticamente accertato.
4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi ad un solo motivo, e il contribuente si è difeso depositando il controricorso.
Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo l’Agenzia delle Entrate ha lamentato, in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697 c.c. per aver la CTR fatto erronea applicazione della regola di ripartizione dell’onere della prova che, in questo caso, grava sul contribuente e deve avere ad oggetto la dimostrazione, mediante idonea documentazione, non solo dell’entità degli ulteriori introiti, ma anche della durata del loro possesso.
In ogni caso, la CTR, una volta ritenuta eccessiva la stima del valore dei c.d. beni indice, avrebbe dovuto procedere alla rideterminazione del reddito, riducendo l’originaria pretesa impositiva, in considerazione della natura di impugnazione merito del processo tributario che le impediva di procedere all’annullamento integrale dell’atto impositivo.
1.1. Il motivo è fondato.
1.2. Con riferimento alla stessa vicenda, all’esito del giudizio di impugnazione da parte del contribuente dell’avviso di accertamento relativo all’anno di imposta precedente, la Corte, con l’ordinanza n. 23600 del 2022, in accoglimento del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, ha già richiamato l’orientamento consolidato, da cui non vi è alcuna ragione di discostarsi, in tema di contenuto della prova contraria gravante sul contribuente per contrastare le risultanze dell’accertamento compiuto con le modalità del c.d. redditometro e ha ribadito il dovere del giudice di merito di rideterminare il reddito, ridimensionando la pretesa tributaria, nell’ipotesi di accertamento dell’erroneità della stima del valore dei beni indice, adottata dall’amministrazione finanziaria in applicazione dei parametri.
1.3. Sotto il primo profilo la Corte ha rammentato che la previsione all’art. 38 D.P.R. n. 600 del 1973 della presunzione legale relativa derivante dall’applicazione dei parametri del c.d. redditometro pone a carico del contribuente l’onere di fornire la prova contraria, attraverso idonea documentazione, della provenienza non reddituale delle disponibilità finanziarie utilizzate per coprire le spese di mantenimento e incremento dei c.d. beni indice.
Ed ha sottolineato che, a tal fine, il contribuente non può limitarsi a dare prova di una disponibilità generica di risorse finanziarie ulteriori ma deve provare l’entità delle somme ed il periodo in cui sono rimaste nella sua disponibilità e fornire, quantomeno, elementi sintomatici del loro impiego a sostenere le spese assunte dall’amministrazione finanziaria come indice presuntivo di capacità contributiva.
Nell’ordinanza richiamata si afferma, infatti, che “Secondo questa Corte infatti: la prova contraria a carico del contribuente ha ad oggetto non soltanto la disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati per un significativo arco temporale compatibili con gli incrementi patrimoniali verificatisi ma anche la dimostrazione di circostanze sintomatiche che ne denotino l’utilizzo per effettuare proprio le spese contestate e non altre, dovendosi in questo senso intendere il riferimento alla prova della “durata” del relativo possesso (Cass. n. 4492 del 2022; Cass. n. 16433 del 2021; Cass. n. 14068 del 2020; Cass. n. 29067 del 2018; Cass. n. 19132 del 2019); in tema di accertamento cd. sintetico, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva da risorse di natura non reddituale di cui ha goduto il proprio nucleo familiare, ai sensi dell’art. 38, comma 6, D.P.R. n. 600 del 1973 (applicabile “ratione temporis”), per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva a tali ulteriori redditi, è onerato della prova contraria in ordine alla loro disponibilità, alla loro entità ed alla durata del relativo possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l’utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti da cui emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere (Cass. n. 4492 del 2022; Cass. n. 16433 del 2021; Cass. n. 16637 del 2020); l’art. 38 cit. richiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi, occorrendo che il contribuente dimostri che debba escludersi che i suddetti redditi siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell’accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perché in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertati, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati (Cass. n. 16433 del 2021; Cass. n. 14068 del 2020; Cass. n. 7389 del 2018), occorrendo dunque che il contribuente dimostri non solo la “coincidenza temporale” – circostanza peraltro che la Commissione Tributaria Regionale non ha ben evidenziato – tra la disponibilità della somma e il pagamento da cui è dipeso l’incremento patrimoniale, ma anche la “durata” del possesso, ossia la prova che non vi sia stata soluzione di continuità nella disponibilità della somma dal momento in cui tale disponibilità è stata conseguita e quello dell’esborso patrimoniale (Cass. n. 4492 del 2022; Cass. n. 16433 del 2021; Cass. n. 14068 del 2020; Cass. n. 7389 del 2018)”. (Cass. n. 23600 del 2022; e nello stesso senso Cass. n. 33204 del 2025).
1.4. Sotto il secondo profilo la Corte ha sottolineato che il contribuente può anche contestare l’esistenza o l’ammontare del reddito presunto sulla base dei parametri del redditometro ma quando, come nel caso in esame, la CTR abbia accolto le sue doglianze e ritenuto eccessiva la stima fatta dall’ufficio in applicazione dei parametri del redditometro è tenuta a rideterminare il reddito derivante dalla corretta applicazione dei parametri e a ridimensionare la pretesa tributaria.
1.5. Afferma, al riguardo, la Corte che “Tuttavia, dopo che l’Ufficio aveva correttamente dimostrato il possesso da parte del contribuente di beni indici e un reddito dichiarato inferiore a quanto sarebbe stato necessario per acquistarli, e dopo che, altrettanto correttamente, la sentenza impugnata ha dimostrato che la stima dell’Ufficio era eccessiva rispetto al valore dei suddetti beni indice, anziché procedere – in ragione della natura di impugnazione-merito del processo tributario- ad una rideterminazione del reddito, la sentenza impugnata si è limitata a rigettare l’appello così confermando l’annullamento dell’avviso di accertamento già disposto in primo grado.
La sentenza impugnata dunque avrebbe dovuto ridurre la pretesa impositiva originariamente contenuta nell’avviso di accertamento, riconducendo la stessa nella misura corretta, annullandola solo nella parte non avente più titolo nell’accertamento originario.” (Cass. n. 23600 del 2022).
1.6. In sintesi, in tema di accertamento sintetico con il metodo del c.d. redditometro, la prova contraria gravante sul contribuente non si esaurisce nella dimostrazione della mera disponibilità di redditi ulteriori di origine familiare, ma deve riguardare anche la sussistenza di elementi sintomatici idonei a collegare tali risorse proprio alle spese contestate come l’entità delle somme pervenute al contribuente e la durata del relativo possesso. In ogni caso, una volta ritenuta eccessiva la quantificazione operata dall’Ufficio in relazione ai beni-indice, il giudice tributario, in ragione della natura di impugnazione-merito del processo, non può limitarsi ad annullare integralmente l’atto, ma deve rideterminare la pretesa impositiva nella misura corretta, annullandola solo per la parte rimasta priva di titolo.
1.7. Nel caso di specie, la CTR non si è attenuta ai principi richiamati in tema di contenuto della prova contraria gravante sul contribuente laddove ha ritenuto sufficiente la verosimile generica disponibilità finanziaria ulteriore derivante dalla convivenza con i genitori senza verificarne l’entità effettiva, la durata nel possesso del contribuente e l’esistenza di elementi sintomatici della sua concreta destinazione alla copertura delle spese di mantenimento ed incremento di valore dei beni indice.
Neanche sotto il profilo della ritenuta incongruenza della stima derivante dall’applicazione dei parametri del redditometro ai beni indice, ed in particolare all’autovettura, la CTR ha fatto corretta applicazione dei principi che governano il processo tributario come giudizio di impugnazione-merito, essendosi sottratta al dovere di rideterminare il reddito e l’imposta nella misura corretta.
2. Il ricorso va, dunque, accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, a cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.