CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 19149 depositata l’ 11 giugno 2026
Cartella esattoriale – Invito al pagamento – Tributo – Notifica – Prescrizione – Decadenza – Contributo unificato – Spese di lite – Rigetto
Fatti di causa
1. Ci.Bi. ricorre per la cassazione della sentenza n. 933/2017 con la quale la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, nel riformare la decisione di prime cure, accoglieva il gravame del T.A.R. Abruzzo sul rilievo che, stante l’omessa impugnazione del prodromico invito al pagamento notificato regolarmente presso il domicilio eletto della stessa, ai sensi dell’art. 248 D.P.R. n. 115/2002, la successiva cartella poteva essere opposta soltanto per vizi propri e non anche per contestare la debenza del tributo.
2. Il T.A.R. resiste con controricorso.
3. Parte ricorrente ha depositato memorie difensive in prossimità dell’udienza.
Motivi di diritto
1.Il primo motivo di ricorso denuncia “l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e comunque violazione dell’art. 248, comma 1, D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 in combinato disposto con gli artt. 249 e 226 del medesimo decreto ed in relazione agli artt. 19 e 21 D.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546 e 7 e 17 legge 27 luglio 2000, n. 212”; per avere il decidente ritenuto la regolarità della notificazione dell’invito al pagamento presso il domicilio eletto della ricorrente, nonché l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui rimette in discussione la debenza del tributo, per essere divenuto definitivo il prodromico invito.
Argomenta la contribuente che l’invito al pagamento non può essere considerato atto tributario impositivo e non è per questo autonomamente impugnabile.
Si soggiunge che la Corte regionale non ha esaminato le doglianze relative alle carenze motivazionali dell’invito mancante dell’indicazione del termine di impugnazione dell’autorità dinanzi alla quale impugnare l’atto medesimo.
2. La seconda censura denuncia la “violazione degli artt. 248, commi 1, 214,15 e 219 D.P.R. n. 115/2002 nonché degli artt. 60 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e 6 legge 27 luglio 2000, n. 212”; si lamenta che la Corte di merito non abbia considerato che l’invito al pagamento venne notificato solo in data 18 febbraio 2013 presso il domicilio eletto anziché presso la residenza del contribuente.
Si assume che la notifica presso il domicilio eletto presuppone che essa sia disposta entro trenta giorni dal deposito dell’atto a cui si correla il pagamento.
3. La terza censura deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, nonché la violazione dell’art. 13, comma 6 -bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in relazione al citato art. 248; per avere la Corte regionale erroneamente posto a carico della contribuente l’onere del contributo unificato, ancorchè la stessa risultasse totalmente vittoriosa nel giudizio amministrativo, nel quale il Comune è stato altresì condannato alle spese di lite.
Si afferma che se l’integrazione del contributo non venga richiesto alla parte nel corso del processo e nei termini di cui all’art. 248 cit., allora il contributo può essere richiesto solo alla parte definitivamente soccombente.
4. Il quarto mezzo di ricorso denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla domanda o sul fatto (non debenza della integrazione del contributo unificato) decisivi per il giudizio, in violazione dell’art. 13 D.P.R. n. 115/2022; per avere il giudicante omesso di pronunciare sulla legittimità della richiesta di integrazione da parte dell’Ufficio dovuta in quanto il ricorso involgeva procedure di espropriazione delle aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche.
5. L’ultimo mezzo di ricorso lamenta la violazione degli artt. 71 D.P.R. n. 115/2002, 71 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, consistente nella denunciata prescrizione del tributo richiesto.
Si aggiunge di aver eccepito l’omessa notifica dell’invito al pagamento in relazione alle sanzioni esposte nella cartella esattoriale, come accertato dal primo giudice, sul quale il giudice non si sarebbe pronunciato.
6. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, da esaminarsi congiuntamente, sono destituiti di fondamento.
6.1. Il termine di trenta giorni, stabilito dall’art. 248 del D.P.R. n. 115 del 2002, in mancanza di una espressa previsione normativa, non può ritenersi un termine perentorio, bensì meramente acceleratorio; sicché dalla sua inosservanza non discende decadenza alcuna dell’attività accertativa dell’Ente impositore. In buona sostanza, la disciplina normativa non prevede conseguenze come la decadenza per l’inosservanza del termine di 30 giorni, dovendo l’iniziativa del T.A.R. essere soggetta solo al termine di prescrizione; la norma che lo contempla, l’art. 248 D.P.R. 115/02, non associa, dunque, alla violazione di detto termine, il quale deve ritenersi meramente ordinatorio, alcuna ipotesi di decadenza dell’attività accertativa dell’Ente impositore.
6.2. Costituisce, difatti, principio generale, derivante da quello di legalità, che i termini stabiliti dalla legge sono di principio ordinatori, salvo che la legge stessa espressamente li dichiari perentori o colleghi esplicitamente al loro decorso un qualche effetto decadenziale o comunque restrittivo (Cons. Stato, sez. VI, 13/3/2013, n. 1511; Cons. Stato 7/7/2014, n. 3431).
Tale principio trova sicura applicazione nel diritto pubblico sia nell’ambito dei poteri dell’amministrazione (Cons. Stato sez. V, 23/4/1982, n. 304, sui poteri sostitutivi in materia urbanistica), sia nell’ambito di procedimenti diretti ad ottenere provvedimenti espansivi ed accrescitivi della posizione giuridica del soggetto privato (Cons. Stato, sez. III, 26/5/2016, n. 2230, in tema di rinnovo del permesso di soggiorno).
6.3. Anche nel diritto tributario, che dal diritto pubblico mutua taluni aspetti regolatori in assenza di specifiche disposizioni, valgono i medesimi principi, sia riguardo all’azione del fisco presidiata dai principi costituzionali di capacità contributiva e buona amministrazione (Cass. sez. V, 5/10/2012, n. 17002 e Cass. 6 5, ord. 27/4/2017, n. 10481, sul termine di permanenza degli operatori civili o militari dell’amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente; Cass. sez. V, 3/4/2013, n. 8055 e Cass. Sez. U., 12/11/2004, n. 21498, sul termine annuale per rettifica cd. formale; Cass. sez. V, 30/6/2010, n. 15542 e Cass. sez. 6-5, ord. 19/3/2014, n. 6411, sulla trasmissione del certificato catastale attestante l’avvenuta iscrizione con attribuzione di rendita), sia riguardo alla posizione del contribuente.
6.4.In conclusione, in materia tributaria, in mancanza di un’esplicita previsione, il termine normativamente stabilito per il compimento di un atto ha efficacia meramente ordinatoria ed esortativa o acceleratoria, cioè costituisce un invito a non indugiare, e l’atto può essere compiuto dall’interessato o dalla stessa Amministrazione fino a quando ciò non venga altrimenti precluso (Cass., sez. 5, 8/05/2013, n. 10761); ciò, in quanto decadenza non può che essere testuale, dovendo essere espressamente sancita dalla legge, ai sensi dell’art. 152 c.p.c., comma 2 (Cass. n. 36390/2021; Cass. n. 2999/2022), con la conseguenza che, avendo il contributo unificato natura di tributo erariale, l’obbligo di pagamento non può che essere soggetto al termine di prescrizione decennale.
6.5. Inoltre, l’invito al pagamento del contributo unificato deve essere notificato al contribuente nelle forme di cui all’art. 137 c.p.c. presso il domicilio eletto, o altrimenti presso l’ufficio (Cass. n. 2642/2022).
Sulla questione, Corte cost. con sentenza n. 67 del 2019, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 248, comma 2, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)”, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Messina, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, affermando che ” Rientra nella discrezionalità del legislatore la conformazione degli istituti processuali e, quindi, la disciplina delle notificazioni, con il “limite inderogabile” di assicurare al contribuente una “effettiva possibilità di conoscenza dell’atto” (sentenza n. 175 del 2018).
6.6. Nel caso in esame la notifica al domicilio eletto – secondo le prescrizioni normative – non viola il fondamentale diritto del destinatario della notificazione ad essere posto in condizione di conoscere, con l’ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell’atto e l’oggetto della procedura instaurata nei suoi confronti (sentenza n. 346 del 1998).
6.7. La dichiarazione del destinatario dell’inequivoca volontà di ricevere le notificazioni per il giudizio in corso presso una persona o un ufficio viene configurata dalla disposizione in esame come il presupposto per fare operare una presunzione legale non implausibile, perché fondata sulla elevata probabilità che il destinatario abbia conoscenza effettiva degli atti a lui notificati presso il domiciliatario di sua fiducia, liberamente scelto.
D’altronde l’onere di diligenza e cooperazione che si richiede in capo al destinatario si concretizza nell’onere di acquisire informazioni dal domiciliatario in ordine al processo e alle incombenze ad esso connesse (compreso dunque l’obbligo di pagare il contributo).
In ragione della rituale notifica dell’atto prodromico (invito di pagamento) le suddette censure sono da ritenere prive di pregio alcuno.
7. La terza e la quarta censura, che involgono le medesime questioni di diritto, sono prive di pregio.
7.1. Il contributo unificato ha natura di entrata tributaria e l’invito al pagamento ex art. 248 del D.P.R. n. 115 del 2002, in caso di omesso o insufficiente versamento all’atto di iscrizione della causa, rappresenta l’atto liquidatorio dell’imposta, contro il quale, nei confronti della cancelleria o segreteria dell’ufficio giudiziario che lo ha emesso, i soggetti tenuti all’effettivo versamento devono necessariamente proporre l’impugnazione di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 (S.U. n. 8810/2025); pertanto, divenuto definitivo l’invito al pagamento correttamente notificato presso il domicilio eletto della ricorrente, quest’ultima non può – come correttamente affermato dalla CTR – mettere in discussione la debenza del tributo – ovvero la legittimazione passiva o la decadenza dall’azione accertativa – ormai cristallizzata nell’invito non opposto.
7.2. Ne consegue l’inammissibilità delle censure concernenti la carenza di legittimazione passiva e la natura della controversia, non dedotte mediante l’impugnazione dell’avviso liquidatorio, oramai divenuto definitivo.
8. L’ultimo motivo di ricorso è infondato, in quanto il termine prescrizionale del contributo unificato è decennale ed alla data di notifica della cartella esattoriale, esso non era ancora perento.
8.1. Questa Corte ha avuto modo di statuire che il contributo unificato ha natura di “tributo erariale”, che la parte è tenuta a versare detto contributo al momento dell’iscrizione della causa a ruolo, per finanziare le spese che l’amministrazione della Giustizia deve sopportare per la trattazione e la decisione della controversia; da tali considerazioni discende che l’obbligo di pagamento non può che essere soggetto al termine di prescrizione decennale (Cass. n.. 2999 del 01 febbraio 2022, Cass. 15 aprile 2019, n. 10549).
8.2. Non si ravvisa, poi, il denunciato omesso esame della censura relativa alle sanzioni, avendo la Corte d’Appello confermato la legittimità delle stesse ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. n. 472/1997.
Del resto, la motivazione giustificativa dell’irrogazione (anche nella sua entità massima) della sanzione per l’omesso versamento del contributo unificato può essere desunta dal precedente invito al pagamento, in ragione della natura speciale della procedura di recupero del contributo unificato rispetto alla generalità delle sanzioni tributarie e dell’individuazione, con circolare del MEF del 21 settembre 2011, dei parametri per la determinazione dell’importo della sanzione (Cass. 31/08/2025, n. 24249).
8.3. D’altra parte, la doglianza genericamente formulata dalla ricorrente, denuncia, nella trama illustrativa del motivo, l’omesso esame della censura relativa alla motivazione della cartella in punto di sanzioni che tuttavia non deposita e di cui contesta solo genericamente la violazione, sicché deve rimarcarsi che allorquando il ricorrente, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione sulla valutazione di un documento o dì risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, indicandone inoltre, quanto meno, la sua esatta ubicazione all’interno dei fascicoli di causa (Cass. sez. un. 3 novembre 2011 n. 22726), al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, questa Corte deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto (Cass. ord. 30 luglio 2010 n. 17915; Cass. 30410/2022; Cass. 4 luglio 2023, n. 18824).
9. Segue il rigetto del ricorso.
9.1. Le spese seguono l’ordinario criterio della soccombenza, liquidate come da dispositivo, in considerazione della complessità della controversia in ragione della pluralità di contestazioni oggetto dei motivi di censura.
9.2. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012 per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite del presente giudizio che liquida in favore della parte controricorrente in Euro 1.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.