CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 19245 depositata l’ 11 giugno 2026

Credito IVA – Rimborso eccedenza d’imposta – Contenzioso – Legittimazione – Società estinta – Prescrizione – Compensazione – Termine decadenziale – Accoglimento

Fatti di causa

1. Il presente contenzioso che giunge davanti a questa Corte per la terza volta trae origine da un diniego di rimborso del credito IVA impugnato da Pi.Al. davanti alla Commissione tributaria provinciale di Grosseto.

Il credito IVA oggetto di rimborso si era formato in capo alla società E. di Pi.Al. E c. Snc, nell’anno 2003.

Nel medesimo anno la società è stata posta in liquidazione, per poi essere cancellata dal registro delle imprese nel 2011. Il rimborso del credito IVA – secondo quanto emerge dagli atti – fu chiesto da Pi.Al. nella stessa data della cancellazione.

Dal tale ricorso proposto contro il diniego di rimborso sono scaturiti i seguenti giudizi: la Commissione tributaria provinciale di Grosseto ha accolto il ricorso del contribuente, ad eccezione dell’importo di Euro 141; la Commissione tributaria regionale della Toscana respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate;

la Corte di cassazione, con una prima ordinanza (n. 26149/2016), annullava l’intero giudizio per violazione del litisconsorzio necessario, rimettendo gli atti davanti al giudice di prime cure;

la Commissione tributaria provinciale di Grosseto accoglieva, quindi, il ricorso del contribuente;

la Commissione tributaria regionale della Toscana accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate, dichiarando inammissibile il ricorso proposto da Pi.Al. quale legale rappresentante della società estinta, mentre avrebbe dovuto essere presentato da entrambi i soci;

la Corte di cassazione, con ordinanza n. 24897/2023, accoglieva il ricorso proposto dal contribuente, ritenendo che sulla sua legittimazione a proporre il ricorso in qualità di socio si fosse formato il giudicato;

la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana (hinc: CGT2), a questo punto, nel giudizio di rinvio ha accolto parzialmente l’appello dell’Agenzia delle Entrate, affermando che: “Per il rimborso dell’eccedenza d’imposta ai fini è sufficiente la manifestazione di volontà mediante la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro “RX4”, sebbene non accompagnata dalla presentazione del modello “VR”, che costituisce solo un presupposto per l’esigibilità del credito, sicché, anche in caso di cessazione d’attività, nella quale non è possibile portare in detrazione l’eccedenza l’anno successivo, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso, non è applicabile il termine biennale di decadenza, previsto dall’art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, ma solo a quello ordinario di prescrizione decennale, di cui all’art. 2946 c.c. (Comm. trib. reg. Milano, (Lombardia) sez. IV, 14/10/2021, n.3730, Corte Giustizia Trib. Il grado Genova, (Liguria) sez. I, 09/03/2023, n.191, Cassazione civile sez. VI, 11/12/2019, n.32424).

Pertanto il rimborso spetta al contribuente che lo ha tempestivamente richiesto, ma essendo socio al 50% e non avendo l’altro socio promosso un analogo giudizio per richiedere il rimborso negato, l’entità dello stesso non potrà che essere pari al 50% della somma fissata dal primo giudice”.

3. Contro la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso in cassazione con due motivi, che ha illustrato con breve memoria.

4. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso, proponendo, contestualmente, ricorso incidentale, con un motivo.

Ragioni della decisione

1. Il primo motivo di ricorso principale è così intitolato: “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO, in tema di questioni ancora pendenti dopo la cancellazione dell’ente, società di persone, dal registro delle imprese.”

1.1. Con tale motivo la sentenza impugnata viene censurata nella parte in cui ha riconosciuto il ricorso solamente nella misura del 50%. Richiama, quindi, il precedente di legittimità Cass., n. 19641 del 2020.

1.2. Occorre preliminarmente dare atto dell’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza sollevata dalla controricorrente, dal momento che la censura svolta è autonomamente individuabile.

Questa Corte, anche recentemente, ha precisato che, in tema di ricorso per cassazione, la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante per la qualificazione del vizio denunciato, poiché è la esposizione delle ragioni di diritto dell’impugnazione a qualificare, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (Cass., 07/12/2025, n. 31890).

1.3. Sempre in via preliminare occorre evidenziare che questa Corte -con ordinanza 21/08/2023, n. 24897 – ha affermato che: “nell’annullare l’intero procedimento per la non integrità originaria del contraddittorio processuale, non essendo stato parte del giudizio anche l’altro socio, questa Corte si è implicitamente pronunciata sulla legittimazione del Pi.Al. , in qualità di socio, ritenendola sussistente; – occorre, pertanto, rilevare d’ufficio la formazione del giudicato interno sulla legittimazione di Pi.Al. “.

1.4. Dato, quindi, atto che sulla legittimazione del ricorrente, in qualità di socio, all’impugnazione del diniego del rimborso del credito IVA maturato in capo alla società estinta si è formato il giudicato, occorre dare continuità all’orientamento di questa Corte (Cass., 21/09/2020, n. 19641), secondo il quale, in tema di legittimazione degli ex soci di società estinta ad agire in relazione a questioni ancora pendenti dopo la cancellazione dell’ente dal registro delle imprese, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, 12/03/2013, n. 6070) hanno distinto l’ipotesi che l’ex socio agisca per debito o per un credito della società.

 In quest’ultima ipotesi le Sezioni Unite cit. hanno affermato che: “Se l’esistenza dell’ente collettivo e l’autonomia patrimoniale che lo contraddistingue impediscono, pendente societate, di riferire ai soci la titolarità dei beni e dei diritti unificati dalla destinazione impressa loro dal vincolo societario, è ragionevole ipotizzare che, venuto meno tale vincolo, la titolarità dei beni e dei diritti residui o sopravvenuti torni ad essere direttamente imputabile a coloro che della società costituivano il sostrato personale.

Il fatto che sia mancata la liquidazione di quei beni o di quei diritti, il cui valore economico sarebbe stato altrimenti ripartito tra i soci, comporta soltanto che, sparita la società, s’instauri tra i soci medesimi, ai quali quei diritti o quei beni pertengono, un regime di contitolarità o di comunione indivisa, onde anche la relativa gestione seguirà il regime proprio della contitolarità o della comunione“.

1.5. Tale regime si ripercuote (anche) sul piano processuale, legittimando il socio della società estinta ad agire per ottenere l’intero credito della suddetta società.

Alla possibilità del socio di agire per ottenere l’intero credito da rimborso IVA (sul quale si incentra il primo motivo di ricorso principale) non è di ostacolo la prima pronuncia resa da questa Corte nel presente giudizio (Cass., 19/12/2016, n. 26149), che non ha affrontato la questione relativa alla possibilità se il singolo socio potesse ottenere l’intero ammontare del credito oggetto di istanza di rimborso.

1.6. Deve, quindi, ritenersi che sul credito IVA maturato in capo alla società successivamente estinta per effetto della cancellazione dal registro delle imprese si crea in capo ai soci un regime di contitolarità o di comunione indivisa, che si ripercuote anche sul piano processuale, legittimando il singolo socio a impugnare il diniego del rimborso del credito IVA per intero, senza che possa essere eccepita dall’amministrazione finanziaria (o rilevata ex officio dal giudice) la sua (eventuale) partecipazione (solo) parziale al capitale sociale.

1.7. Alla luce di quanto sin qui evidenziato la sentenza impugnata, limitando al cinquanta per cento il rimborso del credito IVA riconosciuto al socio, è pertanto errata.

2. Il secondo motivo di ricorso principale è così intitolato: “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI NORME DI DIRITTO in tema di spese del giudizio, ex art. 15 D.Lgs. 31/12/1992, n. 546”.

2.1. Con tale motivo il ricorrente – rilevato che prima del presente giudizio ne sono stati celebrati altri sette – censura la decisione del giudice di seconde cure nella parte in cui ha disposto la compensazione delle spese di lite.

Afferma, quindi, che: “Il presente motivo di impugnazione è qualificabile come difetto di motivazione del capo relativo alle spese processuali per l’ultimo grado di giudizio e assoluta mancanza di motivazione in ordine alla compensazione disposta in relazione ai precedenti gradi di giudizio.

Anche sotto questo profilo soccorre la giurisprudenza di questa Suprema Corte che con propria ordinanza (Cass. civ., Sez. V, Ord., 03/09/2024, n. n. 23592), ha disposto che nel processo tributario, la compensazione delle spese processuali, ex art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, è consentita solo in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate dal giudice.

La mera compensazione delle spese, non adeguatamente motivata, costituisce violazione di legge e può essere censurata in sede di legittimità.”

2.2. Il secondo motivo è assorbito in ragione dell’accoglimento del primo motivo di ricorso.

3. Passando all’esame del ricorso incidentale, con l’unico motivo è stata denunciata la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 30, comma 2, D.P.R. n. 633 del 1972 in combinato con il disposto dall’articolo 21 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

3.1. Con tale motivo viene censurata la decisione di secondo grado nella parte in cui ha ritenuto legittima la richiesta di rimborso in misura pari al 50%.

La ricorrente incidentale rileva il motivo di diniego, nel merito del rimborso di cui si discute è proprio da riferirsi al fatto che non vi è nell’ultima dichiarazione IVA della società estinta la compilazione del rigo RX4, che gli stessi giudici estensori evidenziano quale adempimento necessario soffermandosi sul condivisibile (ed ormai consolidato) orientamento giurisprudenziale secondo cui “… è sufficiente la manifestazione di volontà mediante la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro “RX4…”.

Nei diversi gradi di giudizio, pur prendendo l’Ufficio posizione sugli altri fatti in discussione in punto di diritto, da sempre ha denunciato che il rimborso non poteva concedersi poiché la società estinta non ha mai compilato il citato rigo RX4 che, pur in mancanza del modello VR, avrebbe comunque fatto salvo il proprio diritto se esercitato nei termini decadenziali.

Lo stesso ricorrente principale, negli atti del primo ricorso introduttivo, ammetteva candidamente l’erronea indicazione nell’ultima dichiarazione IVA della volontà di utilizzare detto credito in compensazione di altri debiti d’imposta (RX1), in luogo della necessaria compilazione del richiamato quadro RX4 quale prima manifestazione di volontà per l’ottenimento del rimborso.

La CGT2 ha, quindi, applicato falsamente il principio di diritto sopra richiamato ad una fattispecie in cui non era in discussione, e dunque pacifica, la mancata necessaria compilazione del richiamato quadro RX4.

3.2. La ricorrente incidentale evidenzia, poi, che se è vero che, ai sensi dell’articolo 30, secondo comma, D.P.R. n. 633 del 1972, il contribuente -qualora dalla dichiarazione annuale IVA risulti un ammontare detraibile superiore a quello dell’imposta a debito – “ha diritto di computare l’importo dell’eccedenza in detrazione nell’anno successivo, ovvero di richiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi successivi e comunque in caso di cessazione dell’attività” e che, pertanto, in caso di cessazione dell’attività il contribuente può chiedere, in ogni caso, il rimborso, è altrettanto vero che tale previsione non incide, tuttavia, sulla disciplina dell’esecuzione dei rimborsi recata dal successivo articolo 38-bis D.P.R. n. 633 del 1972, il quale, al primo comma, dispone che: “I rimborsi previsti nell’articolo 30 sono eseguiti, su richiesta fatta in sede di dichiarazione annuale, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione prestando, contestualmente all’esecuzione del rimborso e per una durata pari a tre anni dallo stesso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell’accertamento, cauzione… ovvero… fideiussione…”

Inoltre, prosegue il medesimo primo comma, prescrivendo che: “I rimborsi previsti nell’articolo 30 possono essere richiesti, utilizzando apposita dichiarazione redatta su modello approvato con decreto dirigenziale contenente i dati che hanno determinato l’eccedenza di credito, a decorrere dal primo febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento; in tal caso i rimborsi sono eseguiti entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione, che vale come dichiarazione annuale limitatamente ai dati in essa indicati, con le modalità stabilite dal presente articolo…”

3.3. La ricorrente incidentale rileva, quindi, come la fattispecie in esame non verta esclusivamente sulla legittimità e tempestività della richiesta di rimborso effettuata senza preventiva presentazione del citato modello VR, dovendosi considerare anche un’ulteriore e risolutiva omissione del contribuente, che nell’ultima dichiarazione ha indicato l’utilizzo della somma in contestazione quale importo disponibile da riportare per l’utilizzo in compensazione, poi utilizzato soltanto in minima parte.

Ad avviso della ricorrente incidentale deve, quindi, trovare applicazione il termine decadenziale di cui all’art. 21 D.Lgs. 546 del 1992 (entro due anni), può ricavarsi dalla stessa giurisprudenza richiamata nel giudizio di riassunzione.

3.4. Il motivo è inammissibile. Occorre evidenziare, infatti, che si legge nella sentenza impugnata che: “Per il rimborso dell’eccedenza d’imposta ai fini è sufficiente la manifestazione di volontà mediante la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro “RX4”, sebbene non accompagnata dalla presentazione del modello “VR”, che costituisce solo un presupposto per l’esigibilità del credito… “

Dato atto che l’illustrazione del motivo di ricorso incidentale reca una censura in relazione all’art. 360, primo comma, 3, c.p.c., occorre evidenziare come, se la mancata compilazione del quadro RX4 – che integra una questione preliminare e assorbente rispetto a tutte le altre questioni poste dalla ricorrente incidentale  fosse stata controversa, il motivo avrebbe dovuto essere dedotto in base al vizio di cui al n. 5) c.p.c., mentre se si fosse trattato, invece, di fatto non controverso avrebbe dovuto essere proposta la revocazione.

Sul punto le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, precisato che il travisamento del contenuto oggettivo della prova -che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio – trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre – se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti – il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale (Cass., Sez. U, 05/03/2024, n. 5792).

4. Alla luce di quanto sin qui evidenziato deve essere accolto il primo motivo del ricorso principale, con il conseguente assorbimento del secondo motivo, mentre il ricorso incidentale deve essere rigettato.

4.1. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso principale, con il conseguente assorbimento del secondo motivo di ricorso; rigetta il ricorso il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio.