Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 1931 depositata il 28 gennaio 2025
Definizione agevolata – Giudizio estinto
Massima:
In tema di definizione agevolata delle liti fiscali, l’articolo 1, comma 192, della Legge n. 197/2022, nel consentire la definizione delle controversie per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, ha riguardo alle sole controversie definite da decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari, ma non anche a quelle in cui l’unico rimedio esperibile sia la revocazione, per le quali va pertanto disattesa la richiesta di sospensione del giudizio.
Svolgimento del processo
1. L’Agenzia delle Entrate notificava alla Mobili A.A. Srl, avvisi di accertamento relativi a maggiori tributi relativi all’IVA ed alle Imposte Dirette, con riferimento agli anni 2005 e 2006. Ai soci B.B. e C.C. erano quindi notificati gli avvisi di accertamento in relazione al reddito di partecipazione che l’Amministrazione finanziaria riteneva avessero conseguito.
2. I contribuenti impugnavano gli avvisi di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Perugia. La CTP accoglieva il ricorso ritenendo che l’Amministrazione finanziaria fosse decaduta dal potere di azionare la pretesa tributaria, perché reputava che, nel caso di specie, non ricorressero i presupposti di legge i quali prevedono il raddoppio dei termini di accertamento, come disciplinati all’ art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973 (Imposte Dirette), ed all’art. 57 del D.P.R. n. 633 del 1972 (IVA).
3. L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la pronuncia sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale dell’Umbria, sostenendo che ricorressero tutte le condizioni di legge per il raddoppio dei termini di accertamento. La CTR respingeva l’impugnazione.
4. Proponeva ricorso per cassazione, avverso la pronuncia ancora sfavorevole conseguita nel secondo grado del giudizio, l’Amministrazione finanziaria. La Corte di cassazione, sezione sesta – sottosezione tributaria, con pronuncia n. 409 depositata il 10.1.2018, accoglieva il ricorso dell’Ente impositore e cassava la decisione impugnata, con rinvio alla C.T.R. dell’Umbria.
5. Avverso la pronuncia adottata dalla Corte di Cassazione hanno proposto ricorso per revocazione i contribuenti, affidandosi ad un articolato motivo di impugnazione. Resiste mediante controricorso l’Amministrazione finanziaria.
6. I contribuenti hanno quindi domandato sospendersi il giudizio avendo aderito alla normativa di definizione agevolata delle controversie di cui all’ art. 1 , comma 197, della legge n. 197 del 2022 . Questa Corte ha accolto l’istanza con pronuncia 10.7.2023, n. 19454.
Decorsi i termini di legge, la causa è stata nuovamente fissata per la trattazione.
la Corte osserva:
Motivi della decisione
1. Con il motivo di ricorso per revocazione, proposto ai sensi degli artt. 391 bis e 395 , primo comma, n. 4, cod. proc. civ., i contribuenti contestano l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte perché alla fattispecie oggetto di causa non era applicabile il raddoppio dei termini di accertamento, non risultando contestata la commissione di alcun reato tributario.
2. Nel suo controricorso l’Agenzia delle Entrate ha criticato innanzitutto l’inammissibilità del ricorso per revocazione introdotto da controparte, perché proposto tardivamente, quando i termini utili per l’impugnazione risultavano irrimediabilmente decorsi. Ha, quindi, proposto le proprie repliche nel merito, affermando che ricorrevano i presupposti di legge per il raddoppio dei termini di accertamento.
3. Quindi, con istanza datata 5.6.2023, i ricorrenti hanno domandato la sospensione del giudizio ai sensi della legge n. 197 del 2022 , dichiarando di essere intenzionati ad avvalersi della indicata normativa di definizione agevolata delle controversie tributarie.
3.1. Questa Corte regolatrice ha osservato come si fosse, di recente, avuto occasione di statuire che, “in tema di definizione agevolata delle liti fiscali, l’ art. 1 , comma 192, della L. n. 197 del 2022 , nel consentire la definizione delle controversie per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, ha riguardo alle sole controversie definite da decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari, ma non anche a quelle in cui l’unico rimedio esperibile sia la revocazione, per le quali va pertanto disattesa la richiesta di sospensione del giudizio“, Cass. sez. V, 21.2.2023, n. 5373 .
3.2. Nel caso di specie, però, la decisione di questa Corte oggetto di istanza di revocazione aveva disposto la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, e la lite appariva risultare ancora pendente. L’istanza di sospensione proposta dai contribuenti era pertanto accolta con ordinanza interlocutoria.
4. I contribuenti hanno quindi depositato documentazione relativa alla richiesta di condono ed al pagamento della prima rata, al fine di conseguire la pronuncia di estinzione del giudizio a causa della cessazione della materia del contendere.
4.1. L’Amministrazione finanziaria oppone, però, che in realtà non vi è alcuna lite pendente, presupposto necessario ai fini dell’applicazione del condono richiesto perché, a seguito della cassazione con rinvio disposta da questa Corte, il giudizio non è stato riassunto innanzi al giudice del merito e si è perciò estinto. In conseguenza l’Agenzia delle Entrate ha notificato il provvedimento n. 70037/2024 con il quale ha opposto il proprio diniego alle istanze di accesso alla definizione agevolata.
5. Avverso il provvedimento di diniego dell’accesso alla definizione agevolata hanno proposto ricorso i contribuenti, articolato in due motivi di impugnazione.
6. Con il primo motivo di ricorso avverso il diniego di condono, proposto ai sensi dell’ art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ., i contribuenti contestano la violazione e/o errata applicazione dell’ art. 1 , commi 186 ss., della legge n. 197 del 2022 , perché nel caso di specie la Cassazione ha stabilito che la lite deve considerarsi ancora pendente, e l’istanza di applicazione della definizione agevolata risulta perciò legittima.
7. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’ art. 360 , primo comma, n. 3, cod. proc. civ., i ricorrenti censurano la violazione dell’ art. 7 della legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente) e dell’ art. 24 Cost., cui consegue l’illegittimità del diniego impugnato, perché l’Amministrazione finanziaria ha indicato quale organo competente a giudicare sull’istanza di condono, nella parte finale del provvedimento, la CTR dell’Umbria, mentre la controversia appartiene alla competenza della Corte di Cassazione.
8. Mediante il primo motivo di ricorso avverso il diniego di condono i contribuenti lamentano che la Corte di cassazione ha statuito che la lite è ancora pendente, e le istanze di condono sono perciò legittime.
8.1. Occorre in proposito osservare che la Suprema Corte, adita in sede di revocazione ed investita di una richiesta di sospensione per poter accedere a normativa condonistica, non ha deciso in nessuna misura la controversia, neppure in materia di definizione agevolata. Il Collegio si è limitato ad osservare che la stessa Corte, nel pronunziare il provvedimento impugnato per revocazione, aveva disposto la cassazione con rinvio e pertanto, allo stato degli atti, la causa appariva ancora pendente presso il giudice del merito. Ha perciò concesso la sospensiva, in nessuna misura vincolando, come del resto è sempre previsto in materia di misure cautelari, anche in senso lato, la decisione nel merito sull’istanza di applicazione del condono.
9. Mediante il secondo strumento di impugnazione avverso il diniego di condono i ricorrenti criticano la ritenuta illegittimità dell’atto impugnato, prodotto in copia dai ricorrenti, perché l’Amministrazione finanziaria ha indicato nella parte finale del provvedimento, quale organo competente a giudicare sull’istanza di condono, la CTR dell’Umbria, mentre la controversia appartiene alla competenza della Corte di Cassazione.
9.1. La presenza di un errore nell’indicazione del giudice competente a decidere sull’impugnazione, nella parte finale del diniego di condono, è ammesso dalla stessa Amministrazione finanziaria (controric., p. 7). Peraltro gli stessi contribuenti hanno evidenziato che nell’epigrafe del provvedimento di diniego la stessa Amministrazione finanziaria ha correttamente indicato quale organo giurisdizionale presso cui pende il giudizio la Corte di Cassazione. A tanto deve aggiungersi che i contribuenti hanno tempestivamente impugnato il diniego innanzi a questa Corte proponendo ampie censure, e pertanto nessuna lesione del loro diritto di difesa si è compiuta.
10. Occorre perciò valutare la fondatezza dell’originaria istanza di condono, avverso la quale l’Amministrazione finanziaria ha opposto il proprio diniego.
Il provvedimento di diniego è stato adottato ritenendo l’Amministrazione finanziaria che non vi fosse una lite pendente, ai fini dell’applicazione del condono, non essendo stato riassunto il giudizio innanzi al giudice del merito a seguito dell’annullamento con rinvio disposto dal giudice di legittimità.
10.1. Questa Corte regolatrice ha, di recente e condivisibilmente statuito, come si è già ricordato, che “in tema di definizione agevolata delle liti fiscali, l’ art. 1 , comma 192, della L. n. 197 del 2022 , nel consentire la definizione delle controversie per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, ha riguardo alle sole controversie definite da decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari, ma non anche a quelle in cui l’unico rimedio esperibile sia la revocazione, per le quali va pertanto disattesa la richiesta di sospensione del giudizio“, Cass. sez. V, 21.2.2023, n. 5373 , e, a maggior ragione, il principio trova applicazione con riferimento all’istanza di estinzione del processo a seguito di definizione agevolata della controversia (cfr., in ipotesi analoghe, Cass. sez. V, 30.5.2024, n. 15227 ; Cass. sez. V, 28.6.2016, n. 13306 ; Cass. sez. VI-V, 9.1.2014, n. 272).
Escluso pertanto che la pendenza della lite, ai fini dell’applicazione della normativa condonistica, possa dipendere dal fatto che il giudizio di revocazione proposto innanzi alla Corte di Cassazione non si è ancora concluso, la valutazione deve pertanto esprimersi con riferimento alla pendenza della lite innanzi al giudice del rinvio.
10.2. L’Amministrazione finanziaria ha sostenuto, nel provvedimento di diniego di condono, che nel momento in cui i contribuenti hanno proposto la loro istanza di definizione agevolata la lite non era più pendente, perché a seguito del rinvio disposto dalla Corte di legittimità il giudizio non era stato riassunto entro il termine utile semestrale che scadeva il 10.7.2018 (ord. Cass. 409 dep. 10.1.2018) e si era perciò estinto.
10.3. I contribuenti hanno introdotto il loro ricorso, proponendo le censure che si sono esaminate, ma non hanno smentito la circostanza che il giudizio non sia stato riassunto, con la conseguenza che lo stesso si è pacificamente estinto. L’istanza di accesso alla definizione agevolata della controversia risultava pertanto inammissibile, il diniego di condono risulta legittimo e non può perciò essere pronunciata la cessazione della materia del contendere.
10.4. In conseguenza il ricorso introdotto dai contribuenti per contestare il diniego opposto dall’Amministrazione finanziaria avverso le istanze di condono da loro proposte deve essere respinto.
11. Occorre pertanto procedere all’esame del ricorso per revocazione. In proposito, deve ricordarsi innanzitutto che nel suo controricorso l’Agenzia delle Entrate ha contestato l’inammissibilità del ricorso introdotto da controparte, perché proposto tardivamente, quando i termini utili per introdurre l’impugnazione risultavano irrimediabilmente decorsi.
La questione deve essere esaminata in sede preliminare, in quanto potenzialmente idonea a comportare la definizione del giudizio.
12. Risulta documentato in atti che la impugnata pronuncia n. 409 di questa Corte è stata depositata il 10.1.2018. La decisione non è stata notificata. I ricorrenti hanno consegnato il ricorso per la notificazione in data 9.1.2019. Pertanto, se trova applicazione il termine di impugnazione annuale il ricorso risulterebbe tempestivo, mentre se il termine da applicarsi è semestrale il ricorso risulterebbe tardivo, e dovrebbe perciò essere dichiarato inammissibile.
12.1. Questa Corte regolatrice, invero, pronunciando a Sezioni Unite, ha già avuto modo di chiarire che “il termine per la proposizione del ricorso per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione – ridotto da un anno a sei mesi, in sede di conversione del D.L. n. 168 del 2016 , dalla L. n. 197 del 2016 – si applica ai soli provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore della stessa (30 ottobre 2016), in difetto di specifica disposizione transitoria e in applicazione del principio generale di cui all’ art. 11 delle preleggi“, Cass. SU, 23.4.2020, n. 8091 (conf., da ultimo, Cass. sez. III, 3.3.2023, n. 6456 ).
Il ricorso per revocazione proposto dai contribuenti il 9.1.2019 è stato pertanto introdotto tardivamente, e deve perciò essere dichiarato inammissibile.
13. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioni esaminate e del valore della controversia.
13.1. Risultano integrati i presupposti processuali per il versamento, da parte dei contribuenti, anche del c.d. doppio contributo.
La Corte di Cassazione,
P.Q.M.
rigetta il ricorso avverso diniego di condono proposto dalla Mobili A.A. Srl in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché da B.B. e C.C., e dichiara inammissibile il ricorso per revocazione da loro introdotto.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite in favore della costituita controricorrente, e le liquida in complessivi Euro 1.700,00, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , art. 13 , comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto.