CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 19365 depositata il 12 giugno 2026

Cartella di pagamento – IRES e IVA – Riforma Cartabia – Spese di legittimità – Distrazione delle spese processuali – Errore materiale

Rilevato che

1. Con ordinanza n. 9601/25 questa Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTR della Puglia che aveva rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate contro la sentenza della CTP di Bari, la quale, a sua volta, aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla C.C.I. Srl avverso la cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo automatizzato del modello unico 2013, per il recupero dell’IRES e dell’IVA, in relazione all’anno d’imposta 2012.

Per l’effetto, l’Agenzia ricorrente è stata condannata alla refusione delle spese di legittimità, liquidate in Euro 5.800,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge.

2. L’Avv. Ro.Fr., il quale ha rappresentato la contribuente avanti alla Corte, vincitrice nel giudizio di legittimità, ha depositato un ricorso con cui ha domandato di provvedere alla correzione dell’errore materiale, consistente nella mancata pronuncia della distrazione delle spese processuali in suo favore, quale antistatario nel processo di legittimità. La controparte non ha svolto difese.

Considerato che

1. Il Collegio osserva che in calce al controricorso in Cassazione datato “Roma – Bari 15 marzo 2022” il difensore ha specificato, per quanto qui interessa, che si dichiara “distrattario”.

2. Dev’essere adottato il provvedimento emendativo richiesto ai sensi degli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., proposto con ricorso tramite il quale la parte interessata può attivarsi per ottenere che il provvedimento sia emendato da errori materiali o di calcolo (art. 391 bis, comma 1, cod. proc. civ.).

3. Non vi sono infatti dubbi che il suddetto procedimento trovi applicazione anche avanti alla Corte di Cassazione, come confermato da ul-timo dal testo dell’art.391 cod. proc. civ. riformato ad opera dell’art.3 comma 28 del D.Lgs. n.10 ottobre 2022 n.149 (c.d. riforma “Cartabia”), novella che ha effetto a decorrere dal 1.1.2023 ed è applicabile anche al presente processo in quanto notificato anteriormente a tale data, ma per il quale al 1.1.2023 non era ancora stata fissata l’adunanza in camera di consiglio, ai sensi della norma transitoria di cui all’art.35 comma 5 del D.Lgs. n.149/2022.

4. Peraltro, in forza della modifica apportata al predetto art. 391 bis, comma 1, cod. proc. civ. dall’art. 1 bis, comma 1, lett. l), n. 2), D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. n. 197/2016, la correzione può essere non solo domandata, ma anche “rilevata d’ufficio dalla Corte“.

5. Si può conclusivamente senz’altro provvedere con ordinanza nel senso chiesto in ricorso, dal momento che manca della statuizione sulla distrazione, pronuncia che risulta essere stata domandata nel corso del definito giudizio di legittimità, in calce al controricorso in Cassazione datato “Roma – Bari 15 marzo 2022”.

P.Q.M.

Dispone che nel dispositivo della propria ordinanza n. 9601/25, dopo le parole “agli accessori di legge” sia da intendere aggiunta la locuzione “con distrazione in favore del difensore della controricorrente”.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.