CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 19520 depositata il 15 luglio 2025
Accertamento fiscale – Atti impositivi – Procedura notificatoria – Irreperibilità – Effettive ricerche – Invalidità della notifica – Rigetto
Fatti di causa
1. Ru.Ar. ricorreva avverso l’intimazione di pagamento n. (…), relativa al debito iscritto a ruolo a seguito
di definitività degli avvisi di accertamento n. (…) n. (…)emessi dalla Agenzia delle entrate Direzione Provinciale di Avellino, eccependo l’omessa notifica degli atti impositivi presupposti.
2. L’AGENZIA DELLE ENTRATE resisteva, deducendo che la notificazione degli avvisi di accertamento era stata inizialmente eseguita correttamente secondo le modalità di cui all’art. 140 c.p.c. e che successivamente, solo in via integrativa, si era proceduto alla notifica anche ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973.
3. Il ricorso del contribuente veniva accolto dall’adita CTP, con pronuncia confermata all’esito del giudizio di appello mediante la sentenza richiamata in epigrafe.
In particolare, la CTR della Campania rigettava l’appello dell’Ufficio rilevando che, nel caso concreto, non risultavano effettuati gli accertamenti necessari in ordine alla irreperibilità assoluta del contribuente per procedere alla procedura notificatoria speciale prevista dall’art. 60 comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973.
4. Avverso la predetta sentenza l’AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, a cui ha resistito il contribuente con controricorso, illustrato da memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c.
Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso, proposto con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., l’Amministrazione finanziaria denuncia la “Violazione e falsa applicazione dell’art. 60, comma 1, lett. e) del D.P.R. n. 600/73 e dell’art. 140 c.p.c.”, censurando la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto illegittima la notificazione eseguita.
1.1. Deduce la ricorrente che la CTR non avrebbe adeguatamente considerato che l’Ufficio aveva, innanzitutto, esperito un tentativo di notificazione secondo la procedura ordinaria prevista dall’art. 140 c.p.c.; tuttavia, quest’ultima non aveva dato effettivo riscontro della ricezione da parte del destinatario, che era risultato assente presso l’indirizzo di residenza.
Sicché, solo in un secondo momento e per maggiore cautela, era stata adottata anche la procedura prevista dall’art. 60, co. 1, lett. e), del D.P.R. 600/73, che consente la notifica mediante affissione all’albo comunale nei casi di irreperibilità assoluta.
2. Il motivo è infondato.
2.1. In relazione al primo profilo di doglianza, è sufficiente richiamare il principio giurisprudenziale affermato da questa Corte secondo cui, in tema di notificazione di atti impositivi, nei casi di “irreperibilità relativa” del destinatario, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012 relativa all’art. 26, terzo comma (ora quarto), del D.P.R. n. 602 del 1973, va applicato l’art. 140 cod. proc. civ., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, D.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 60, primo comma, alinea, del D.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l’inoltro al destinatario e l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell’atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (Cass. Sez. U. 15/04/2021, n. 10012; Cass. 11/10/2024, n. 26593).
In caso di temporanea assenza del destinatario, per considerare perfezionata la procedura notificatoria è, pertanto, necessario verificare in concreto l’avvenuta ricezione della CAD ed a tal fine il notificante è processualmente onerato della produzione del relativo avviso di ricevimento. (Cass., Sez. U., 15/04/2021, n. 10012, cit.).
Nella specie non risultano documentate dall’Agenzia né la spedizione delle raccomandate informative né, di conseguenza, la loro ricezione o, quantomeno, che le raccomandate di avviso fossero effettivamente giunte al recapito del destinatario (Cass. 30/01/2019, n. 2683).
2.2. Per quanto attiene al secondo profilo di censura, e costante indirizzo di questa Corte che “In tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall’art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l’irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest’ultimo non abbia più né l’abitazione né l’ufficio o l’azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale” (Cass. Sez. 6 – 5, 07/02/2018, n. 2877 e Cass. Sez. 5, 03/04/2024, n. 8823, ex plurimis).
Pertanto, “Il ricorso alle formalità di notificazione di cui all’art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l’ufficiale giudiziario dia espresso conto.” (Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 24107 del 28/11/2016).
È stato, anche recentemente rimarcato, sempre con riguardo alla notificazione eseguita secondo la procedura semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, che il messo notificatore, quando accerta l’irreperibilità assoluta del destinatario, debba indicare le ricerche che ha effettuato, con conseguente invalidità della notifica se il predetto si e limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso. (Cass. n. 781 del 12/01/2025; Cass. n. 14658 del 24/05/2024).
Solo per completezza, deve rilevarsi che la mancata menzione, nelle relate in questione, delle ricerche non può essere supplita dalla produzione, nel merito ed in questa sede, di un certificato storico di residenza anagrafica del contribuente, confermativo dell’indirizzo presso il quale sarebbe stata indirizzata la notifica tentata a mezzo posta, dalla quale sarebbe risultata l’irreperibilità assoluta del destinatario. Invero, a prescindere da ogni ulteriore considerazione in ordine all’effettiva documentazione di tale tentativo di notifica a mezzo posta, il certificato in questione, come risulta dallo stesso documento, è del tutto estraneo ai procedimenti notificatori di cui si discute, risultando per tabulas rilasciato l’8 agosto 2016, ovvero dopo più di tre anni dalle notifiche tentate ed eseguite qui controverse.
3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della soccombente ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori dello stesso controricorrente avv.ti S.M. e C.D.A., per dichiarato anticipo.
Rilevato che risulta soccombente l’AGENZIA DELLE ENTRATE, ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. n. 30 maggio n. 115, art. 13 comma 1-quater (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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