CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 19531 depositata il 15 luglio 2025

Tributi – Irrogazione di sanzioni – Omessa dichiarazione nel quadro RW – Dichiarazione dei redditi – Detenzione di capitali all’estero – Raddoppio dei termini di accertamento 

Fatti di causa

1. L’Agenzia delle Entrate notificava a Me.Ol. gli atti di irrogazione di sanzioni n. (…) e n. (…), contestando la detenzione di capitali all’estero e l’omessa dichiarazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, con riferimento agli anni 2005 e 2006.

2. Il contribuente impugnava gli atti sanzionatori innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Como, proponendo plurime censure e lamentando, tra l’altro, la decadenza dell’Amministrazione finanziaria dal potere di esercitare la pretesa impositiva, nonché la propria residenza in Campione d’Italia, Comune per il quale la dichiarazione dei capitali detenuti all’estero non riteneva essere richiesta.

La CTP valutava fondate le difese del contribuente in ordine alla non applicabilità del raddoppio dei termini di accertamento, ed annullava gli atti impositivi delle sanzioni.

3. L’Amministrazione finanziaria spiegava appello avverso la decisione sfavorevole assunta dai primi giudici, innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

La CTR riteneva ricorrente un’ipotesi in cui operava il raddoppio dei termini di accertamento, ma rigettava nel merito l’impugnativa, rilevando che, negli anni in considerazione, i residenti nel Comune di Campione d’Italia non erano soggetti all’obbligo di dichiarazione dei capitali detenuti all’estero (in Svizzera), e non potevano perciò essere assoggettati a sanzione per non averla presentata.

4. Ha proposto ricorso per cassazione avverso la pronuncia del giudice di secondo grado l’Amministrazione finanziaria, affidandosi ad uno strumento di impugnazione. Il contribuente resiste mediante controricorso, ed ha pure proposto un motivo di ricorso incidentale.

5. La causa era chiamata per la trattazione all’udienza del 21 giugno 2022 innanzi alla sottosezione sesta della sezione tributaria della Cassazione ma il Collegio, con provvedimento n. 27178 dep. il 15.9.2022, in considerazione della possibile rilevanza nomofilattica

delle questioni che avrebbero potuto essere affrontate, decideva di rimettere la decisione alla sezione tributaria della Suprema Corte.

6. Il difensore del contribuente ha depositato memoria, comunicando e documentando che Me.Ol. è scomparso il 5.5.2022, e domandando dichiararsi la inammissibilità sopravvenuta del ricorso a causa della carenza di interesse dell’Amministrazione finanziaria a coltivarlo ulteriormente.

6.1. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il Pubblico Ministero, nella persona del s. Procuratore Generale A.C., ed ha domandato di voler dichiarare la cessazione della materia del contendere a seguito della scomparsa del contribuente, ed in subordine di dichiarare l’inammissibilità del ricorso.

Ragioni della decisione

1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l’Agenzia delle Entrate contesta la violazione dell’art. 5 quater, comma 6, del Dl. n. 167 del 1990, per non avere la CTR rilevato che nell’anno 2005 il contribuente non svolgeva più la propria attività lavorativa in Svizzera, essendo in pensione, e pertanto era tenuto a presentare la dichiarazione dei capitali detenuti all’estero.

2. Mediante il suo primo strumento di impugnazione incidentale, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente censura la violazione dell’art. 12, comma 2 ter del D.L. n. 78 del 2009, e dell’art. 20 del D.Lgs. n. 472 del 1997, in cui è incorso il giudice dell’appello, ritenendo che potesse applicarsi nella fattispecie il raddoppio dei termini di accertamento.

3. Con il secondo motivo di ricorso incidentale, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., il contribuente critica la violazione dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 472 del 1997, dell’art. 25, comma secondo, Cost., e dell’art. 25 CEDU, sempre per essere incorso in errore il giudice del gravame, ritenendo che potesse applicarsi nella fattispecie il raddoppio dei termini di accertamento.

3. Occorre innanzitutto segnalare che si è rinvenuta in atti regolare procura speciale rilasciata da Me.Ol. al proprio difensore per il giudizio di cassazione, che risulta allegata nel fascicolo telematico.

Tanto premesso, non ricorrono le condizioni perché siano esaminati nel merito i motivi di ricorso proposti dalle parti.

Per effetto della scomparsa del contribuente Me.Ol., documentata dal difensore del controricorrente, infatti, le sanzioni richieste con gli atti di contestazione per cui è causa sono rimaste estinte, non essendo trasmissibili agli eredi, ed anche il ricorso incidentale rimane perciò assorbito.

In conseguenza deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

4. Tenuto conto delle ragioni della pronuncia, possono essere compensate le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate.

Spese di lite compensate.

Articoli correlati da consultare

Cassazione sentenza n. 6070 del 12 marzo 2013 – Cancellazione società e suoi effetti

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Sentenza 12 marzo...

Leggi l’articolo →

Corte Costituzionale sentenza n. 189 depositata il 28 novembre 2024 – Non viola il principio di ragionevolezza la declaratoria di estinzione del processo, che la disposizione correla al deposito di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata

Corte Costituzionale sentenza n. 189 depositata il 28 novembre 2024 Legittimità della definizione agevolata delle controversie tributarie - Legge...

Leggi l’articolo →

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 3466 depositata il 17 febbraio 2026 – Al fine di attivare il potere del giudice di disapplicazione per obiettiva incertezza normativa – potere conferito dall’art. 8 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e ribadito, con più generale portata, dall’art. 6, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e quindi dall’art. 10, comma 3, del d.lgs. 27 luglio 2000, n. 212 – è necessaria la tempestiva domanda del contribuente, non essendo questione rilevabile d’ufficio

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 3466 depositata il 17 febbraio 2026 sanzioni tributarie - disapplicazione per...

Leggi l’articolo →

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione...

Leggi l’articolo →

Trattamento dei crediti tributari e contributivi nel concordato preventivo e sovraindebitamento – Circolare n. 16/E del 23 luglio 2018 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Circolare 23 luglio 2018, n. 16/E Trattamento dei crediti tributari e contributivi - Articolo...

Leggi l’articolo →