CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 19720 depositata il 17 luglio 2024
Tributi – Avviso di accertamento – IRAP – IVA – Disconoscimento regime agevolativo – L. n. 398/1991 – Pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive – Obbligo di tracciabilità – Accoglimento
Rilevato che
– Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR del Molise rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate contro la sentenza della CTP di Isernia che aveva accolto il ricorso proposto dalla S.S. D.C.S.C. avverso l’avviso di accertamento, per IRAP e IVA, in relazione all’anno 2007, emesso a seguito del disconoscimento del regime agevolativo di cui alla L. n. 398 del 1991;
– dalla sentenza impugnata si evince, per quanto ancora qui rileva, che:
– i pagamenti di contanti, effettuati dalla contribuente in favore di calciatori, allenatori, accompagnatori, magazzinieri e per spese di viaggio sostenute dalla squadra di calcio non violavano la disposizione di cui all’art. 25, comma 5, della L. n. 133 del 1999, in quanto risultavano rilasciate regolari quietanze o fatture, nelle quali erano indicate le generalità complete dei percipienti e ciò consentiva all’Amministrazione finanziaria di effettuare i controlli previsti dalla legge;
– trattandosi in ogni caso di violazione puramente formale, la stessa non poteva comportare la decadenza dalle agevolazioni fiscali, avendo la società contribuente dimostrato, con adeguata documentazione, che i pagamenti in contanti erano stati effettuati per attività istituzionali;
– l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;
– la S.S. D.C.S.C. rimaneva intimata.
Considerato che
– Con l’unico motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione degli artt. 1 della L. n. 398 del 1991 e 25 della L. n. 133 del 1999, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto erroneamente che i pagamenti eseguiti e ricevuti dalla società in contanti, di importo superiore ad Euro 516,00, non avessero determinato la decadenza dalle agevolazioni di cui alla L. n. 398 del 1991, essendo irrilevante il rilascio di quietanze, che non rientrava tra le modalità ammesse dalla legge;
– il motivo è fondato;
– l’art. 25, comma 5, della L. n. 133 del 1999, nella formulazione vigente ratione temporis, prevede che “I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche di cui ai presente articolo e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a Lire 1.000.000, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
L’inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, recante disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, e l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi”;
– dalla chiara formulazione della norma si evince come il riconoscimento delle agevolazioni fiscali riconosciute alle associazioni sportive dilettantistiche dipende da un inderogabile obbligo di tracciabilità dei pagamenti ricevuti e dei versamenti eseguiti dall’associazione; la condizione per beneficiare del trattamento fiscale favorevole è quella di sottoporre le transazioni economiche superiori all’importo indicato a modalità che ne garantiscano trasparenza e tracciabilità (Cass. n. 3904 del 9/02/2023);
– trattandosi di disciplina derogatrice degli ordinari principi contributivi del soggetto passivo d’imposta, alla stessa va applicato il criterio di stretta interpretazione, sicché, a fronte del dato letterale, esente da dubbi interpretativi, i pagamenti superiori alla soglia indicata dalla norma devono essere effettuati con le modalità dalla stessa previste, tra le quali non rientra certamente il pagamento in contanti, seppure accompagnato dal rilascio di ricevute o quietanze;
– in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.