CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 19785 depositata il 17 luglio 2025
Accertamento – IVA IRAP e IRPEF – Procedimento di mediazione tributaria – Art. 17 bis del D.Lgs. 546/92 – Rapporti non esauriti – Accoglimento
Fatti di causa
1. In data 16 luglio 2013 l’Agenzia delle Entrate notificava agli odierni ricorrenti distinti avvisi di accertamento, relativi ad IVA e IRAP societarie ed IRPEF imputata per trasparenza ai soci, con cui venivano rettificate le dichiarazioni dei redditi presentate per l’anno 2008.
2. Avverso i suddetti avvisi, la società e i suoi soci presentavano separati ricorsi.
L’Amministrazione finanziaria resisteva in giudizio, eccependo in via preliminare l’inammissibilità dei ricorsi, osservando, in particolare, che i ricorrenti si erano costituiti in giudizio senza aver prima atteso l’esito del procedimento di mediazione tributaria previsto dell’art. 17 bis del D.Lgs. 546/92.
Nel merito, l’Agenzia delle Entrate affermava la regolarità e la correttezza delle riprese a tassazione.
3. La Commissione tributaria provinciale di Bari, riuniti i ricorsi, li dichiarava inammissibili, accogliendo l’eccezione sollevata dall’Ufficio.
4. L’appello proposto dai contribuenti, che deducevano l’intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 17 bis, co. 9, del Dlgs. 546/92, veniva rigettato, con la sentenza indicata in epigrafe, dalla CTR della Puglia, che confermava la decisione assunta in primo grado, dichiarando non ammissibile la censura attinente alla dichiarazione di incostituzionalità della suddetta disposizione, perché proposta tardivamente, per la prima volta, in sede di appello e non nel corso del giudizio di primo grado.
5. Avverso la predetta sentenza, la società contribuente ed i soci hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, illustrato con il deposito di memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c.
L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.
Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso le parti contribuenti deducono, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere la CTR applicato una norma non più esistente, in quanto dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 98 del 2014.
2. Il motivo è fondato.
2.1. L’art. 17-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, nel testo previgente, applicabile ratione temporis, prevedeva che “La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso. L’inammissibilità è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio”.
3. Detta previsione normativa è stata successivamente modificata dal legislatore con l’art. 1, comma 611, lett. a), n. 1), L. 27 dicembre 2013, n. 147, sostituendo, a partire dal 1 gennaio 2014, la sanzione della inammissibilità del ricorso con quella della improcedibilità, prevedendo, in particolare, nel caso in cui fosse stata rilevata dal giudice, il rinvio della trattazione per consentire l’effettivo espletamento della procedura finalizzata alla conciliazione.
Trattandosi di norma avente natura processuale, la modifica ha avuto effetto solo a partire dal momento in cui la norma è entrata in vigore, non potendo, quindi, incidere sugli atti processuali adottati – come nel caso in esame – per il periodo precedente.
4. La previsione normativa di cui all’art. 17-bis, cit., nel testo applicabile ratione temporis, è stata dichiarata incostituzionale con sentenza n. 98/2014.
In particolare, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del citato art. 17-bis, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nel testo originario, anteriore alla sostituzione dello stesso ad opera dell’art. 1, comma 611, lettera a), numero 1), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2014), precisando che, con riferimento ai rapporti non esauriti, la pronuncia di incostituzionalità ha comportato il venir meno degli effetti della previsione normativa sin dall’origine.
5. Come ha già affermato questa Corte, per effetto della dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 17-bis, del D.Lgs. n. 546 del 1992 (vigente “ratione temporis”), l’omessa presentazione del reclamo non è condizione di ammissibilità del ricorso con riguardo ai rapporti non esauriti per i quali è applicabile l’indicata disposizione normativa e i cui effetti, in ragione della pronuncia di incostituzionalità, devono considerarsi venuti meno sin dall’origine (cfr., tra molte, Cass. n. 27955 del 14/10/2021; Cass. n. 33560 del 20/12/2024).
6. Ne consegue che era irrilevante il fatto che il ricorrente si fosse costituito in giudizio prima della scadenza del termine di 90 giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato.
Né la CTR poteva eludere la questione, ritenendo la dichiarata illegittimità costituzionale della norma applicabile oggetto di eccezione in senso proprio.
7. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame e alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione.