CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 19787 depositata il 17 luglio 2025
Dichiarazione Modello Iva – Anno d’imposta – Cartella di pagamento – Interessi – Ricalcolo dell’acconto IVA – Compensazione credito IVA – Obbligo di versamento – Cauzione obbligatoria
Fatti di causa
Nei confronti di F. Srl F.I. Sa., a seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi dell’art. 36 bis D.P.R. 633/1972 sulla Dichiarazione Modello Iva/2011 presentata per l’anno d’imposta 2010, veniva emessa la cartella di pagamento n. (…).
In particolare, l’Agenzia delle Entrate aveva provveduto ad iscrivere a ruolo imposte, sanzioni ed interessi, scaturenti dal ricalcolo dell’acconto Iva dovuto, nonché dal mancato perfezionamento della compensazione del credito Iva di Euro 51.489,00, in sede di liquidazione periodica di gruppo relativa al secondo trimestre 2010, a causa della mancata presentazione delle garanzie di cui all’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 e della progressiva omissione dell’obbligo di versamento di cui all’art. 6 del Decreto del 13 dicembre 1979 n. 11065 – Min. Finanze.
La contribuente impugnava la cartella dinanzi alla CTP di Chieti che, con sentenza n. 290/05/2016, accoglieva il ricorso, deducendo la correttezza della liquidazione Iva di gruppo effettuata dalla F. Srl esclusivamente sulla base dell’intervenuta archiviazione del procedimento penale a carico di Sa.Re., legale rappresentante della F. Srl
Avverso tale sentenza l’Ufficio proponeva appello censurando l’erroneità della pronuncia in punto di fatto e di diritto per violazione del principio di autonomia del giudizio tributario rispetto a quello penale e ribadendo nel merito la fondatezza della cartella di pagamento impugnata.
La CTR dell’Abruzzo con sentenza n. 490/2018 del 12/04/2018 e depositata in data 14/05/2018, rigettava l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese del giudizio.
Resiste la contribuente con controricorso.
Ragioni della decisione
Con un unico motivo di ricorso si adombra la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 6 comma 3, D.M. Finanze 13 dicembre 1979, n. 11065, 38 bis e 73 D.P.R. n. 633 del 1972, 13 D.Lgs. n. 471 del 1997 in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per aver la CTR erroneamente ritenuto la violazione meramente formale, non fonte di danno per l’erario, né incidente sulla determinazione della base imponibile o sul versamento del tributo, né fonte di pregiudizio all’esercizio dell’azione di controllo, atteso il carattere sostanziale della violazione che determina l’obbligo di versare l’imposta non garantita e, quindi, un omesso versamento del tributo alla scadenza.
L’unico motivo del ricorso è fondato.
La sentenza d’appello s’infrange, infatti, sul condiviso principio nomofilattico alla stregua del quale “In tema di pagamento dell’IVA mediante compensazione infragruppo, la prestazione della cauzione ha carattere obbligatorio, sicché è legittima l’erogazione della sanzione stabilita per il mancato versamento d’imposta, senza che ciò comporti una violazione dei principi comunitari di proporzionalità e neutralità dell’IVA, non potendo considerarsi adempiuti i relativi obblighi sostanziali, poiché, secondo il combinato disposto di cui agli artt. 73, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 e 6, comma 3, del D.M. 13 dicembre 1979, che rinvia all’art. 38 bis, comma 2, del D.P.R. citato, solo a seguito della prestazione della cauzione si realizza la fattispecie compensativa ed il contribuente può ottenere i rimborsi indicati” (Cass. n. 21299 del 2018; cfr. anche Cass. 25328 del 2015).
La CTR ha, invero, trascurato di valorizzare l’imprescindibilità della prestazione della garanzia in funzione del rimborso invocato, rispetto al cui diritto la garanzia assurge a presupposto costitutivo.
La circostanza che la contribuente potesse essere considerata “virtuosa” non ha valore suppletivo della garanzia non prestata.
Il ricorso va, in ultima analisi, accolto.
La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e la causa rinviata, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa per un nuovo esame per la regolazione delle spese del giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo.
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