CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 19842 depositata il 18 luglio 2024
Tributi – Avviso di accertamento – IRES – IVA – IRAP – Fatture per operazioni oggettivamente inesistenti – Revisione di accertamenti di fatto compiuti – Spetta al contribuente provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate – Rigetto
Rilevato che
– la società A. Srl impugnava l’avviso di accertamento notificatole con il quale l’Ufficio recuperava maggiore IRES, IVA E IRAP per l’anno 2015 e seguito di contestazioni relative all’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti;
– la CTP rigettava il ricorso;
– appellava la contribuente;
– con la pronuncia oggetto di ricorso per cassazione, la CTR ha confermato la decisione di primo grado;
– ricorre in questa sede la A. Srl con atto affidato a due motivi e illustrato da memoria; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso;
– alla proposta di definizione accelerata, la società ha fatto opposizione;
Considerato che
– il primo motivo censura la pronuncia impugnata per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. per avere il giudice del merito del tutto omesso di pronunciarsi sulla valenza probatoria della documentazione versata in atti dalla contribuente e di esaminare i fatti decisivi comprovati dai ridetti documenti;
– il secondo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 54 del D.P.R. n. 633 del 1972 e dell’art. 53 Cost. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente applicato le regole inerenti la ripartizione dell’onere della prova;
– i motivi di ricorso articolati sono entrambi inammissibili: a prescindere dalla formale qualificazione degli stessi, si risolvono in realtà nella denuncia di asseriti vizi di motivazione della sentenza impugnata (per omesso esame di fatti decisivi), finalizzati a sollecitare un riesame nel merito della vicenda; al riguardo, occorre evidenziare come il ricorso per cassazione non consenta di censurare le valutazioni effettuate dal giudice di merito, trattandosi di un rimedio impugnatorio a critica vincolata ed a cognizione determinata, finalizzato a controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione effettuata dal giudice di merito (in tal senso, exmultis, Cass. n. 6519 del 2019, secondo la quale “il giudizio di cassazione e un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa.
Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti“);
– il primo motivo è poi inammissibile anche ai sensi dell’art. 348 ter cod. proc. civ. avendo la CTR deciso in base alle medesime questioni di fatto del giudice di primo grado;
– il secondo motivo è, inoltre, in ogni caso, manifestamente infondato, in quanto la CTR ha correttamente applicato i principi generali sanciti dalla giurisprudenza di legittimità in linea con le decisioni della Corte di giustizia con riferimento al riparto dell’onere della prova in materia di operazione oggettivamente inesistenti; sul punto, è ormai consolidato il principio secondo cui “una volta che l’Amministrazione finanziaria dimostri, anche mediante presunzioni semplici, l’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l’esibizione della fattura, ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia.” (da Cass. n. 9851 del 10/04/2018 in poi; Corte di giustizia, 22 ottobre 2015, P., C-277/14 e, recentemente, 11 novembre 2021, K.P.C. s.r.o., C-281/20; da ultimo Cass. n. 28628 del 2021);
– pertanto, il ricorso va rigettato;
– le spese sono liquidate secondo la soccombenza;
– poiché la presente decisione fa seguito ad istanza di decisione proposta al Collegio in seguito alla comunicazione di proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. va applicata la giurisprudenza recente di questa Corte (si vedano in termini le pronunce Cass. Sez. U, Ordinanza n. 28540 del 13/10/2023; Cass. Sez. U, Ordinanza n. 27195 del 22/09/2023; ancora, conforme alle precedenti risulta la recente Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 31839 del 15/11/2023) secondo la quale in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal D.Lgs. n. 149 del 2022)
– che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c. -codifica un’ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente;
– debbono quindi liquidarsi ex art. 96 terzo comma c.p.c. l’importo di Euro 2.900,00 a carico di parte soccombente ed ex art. 96 quarto comma c.p.c. e ancora l’ulteriore importo di Euro 1.000,00 sempre a carico di parte soccombente da versarsi quest’ultimo alla cassa delle ammende;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte controricorrente della somma di Euro 5.800,00 oltre a spese prenotate a debito; condanna parte ricorrente al pagamento dell’ulteriore somma di Euro 2.900,00 ex art. 96 c. 3 c.p.c. in favore di parte ricorrente e infine dell’ulteriore somma di Euro 1.000,00ex art. 96 c. 4 c.p.c. in favore della cassa delle ammende.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.