Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 20144 depositata il 17 agosto 2017

decorrenza dei termini di impugnazione in appello art. 327 c.p.c.

Fatti di causa

(omissis)  spa propone ricorso per cassazione affidato ad un motivo, nei confronti di  (omissis)    (che resiste con controricorso) e dell’Agenzia delle Entrate (che si costituisce al solo fine di partecipare all’udienza di discussione) avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 4676/33/2016, depositata in data 17/05/2016, con la quale – In controversia concernente l’impugnazione di cartella di pagamento, emessa a carico del socio accomandante, coobbligato in solido, di società cancellata dal Registro delle Imprese, per IRES ed altri tributi dovuti in relazione all’anno d’imposta 2001,    – è stata. confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello hanno dichiarato inammissibile il gravame di  (omissis) spa, per decorso del termine lungo, semestrale, di impugnazione di cui all’art.327 c.p.c..

A seguito di deposito di proposta ex art.380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

RAGIONI della DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex 360 nn. 3 e 4 c.p.c., degli artt. 327 c.p.c., 101 c.p.c., 156 comma 2 c.p.c., 159 c.p.c. e 31 e 37 d.lgs. 546/l992 avendo i giudici della C.T.R. dichiarato inammissibile l’appello, in quanto notificato oltre il termine semestrale di cui all’art.327 c.p.c. senza considerare la richiesta,  preliminarmente formulata dall’appellante, di rimessione in termini, per omessa comunicazione da parte della segreteria della C.T.P. di Napoli, al procuratore domiciliatario di (omissis), costituitosi “il 17/04/2014”, dell’avviso di trattazione dell’udienza del “27/06/2014”, nonché del dispositivo della sentenza di primo grado.

2. La censura è infondata.

Questa Corte ha ribadito che il termine previsto dall‘art. 327 c.p.c., comma 1 decorre dalla pubblicazione della sentenza e, quindi, dal suo deposito in cancelleria e non già dalla comunicazione che di tale deposito il cancelliere alle parti D.P.R. n. 546 del 1992, ex art. 37, comma 2 trattandosi di attività informativa che resta estranea al procedimento di   pubblicazione, della quale  non è elemento costitutivo, ne’ requisito di efficacia (v. Cas.,.7675/20i5; Cass 8508/2013; Cass. 639/2003).

In generale, si deve ritenere che, ove il difensore non abbia ricevuto comunicazioni di cancelleria in una fase processuale in cui ne era destinatario, rientri tra i suoi doveri professionali attivarsi per verificare se, a causa dì un mancato adempimento della cancelleria medesima, siano state svolte attività processuali a sua  insaputa (Cass. 16194/2015).

Nel processo tributario, la nullità derivante dalla omessa od irregolare comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza può essere fatta valere solo impugnando tempestivamente la sentenza conclusiva del giudizio, ovvero proponendo l’impugnazione tardiva nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 327 cod. proc. civ. (Cass.6692/2015).

E’ per  questa ragione che è stato ritenuto privo di rilievo, nelle fattispecie, l’istituto della rimessione in termini, previsto dall’art. art. 153, comma 2, c.p.c., a seguito della l. 69/2009. pur essendone stata riconosciuta l’applicabilità al rito tributario (da    ultimo Cass.12544/2015; Cass.8715/2014; Cass. 3277;2012).

Invero,  è  stato  chiaramente  precisato  da  questa  Corte  (Cass 8151/2015) che l’errore sulla norma processuale che disciplina le forme di notifica della sentenza tributaria di appello, rimane escluso dallambito di applicazione dell’istituto della rimessione in termine …, in quanto viene a risolversi in un errore di diritto inescusabile, non integrante un fatto impeditivo della tempestiva proposizione della impugnazione, estraneo alla volontà della parte, e della prova del quale questultima è oneratapostulando la causa non imputabile che legittima la rimessione in termine il verificarsi di un evento che presenti il carattere della assolutezza e non già una impossibilità relativa, tantomeno di una mera difficoltà e che sia in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nel rapporto ricorrente/controricorrente (omissis), non avendo invece la resistente Agenzia delle Entrate svolto attività difensiva.

PQM

La Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità, in favore del controricorrente (omissis), liquidate In complessivi € 3.000,00, a titolo di compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfetarie, spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater dei d.P R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.